CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14646 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 9 luglio 2021 la sentenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birrittieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato " inammissibile e infondato" il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 da NT LL, terzo interessato dalla confisca di L__ Penale Sent. Sez. 6 Num. 14646 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 14/03/2023 prevenzione disposta nei confronti della madre, MA AF RA, caduta su alcuni certificati di deposito e sul saldo di un conto corrente intestati alla proposta ma in realtà riferibili, secondo l'assunto difensivo, alla titolarità sostanziale del ricorrente. Decisione, quella gravata, assunta perché, ad avviso della Corte del merito, sarebbero state riscontrate diverse e concorrenti ragioni pregiudiziali rispetto alla definizione nel merito della chiesta revocazione, correlate alla tempestività del ricorso, alla assenza di una prova nuova utile a legittimarne la proposizione e alla stessa legittimazione del terzo rispetto ai presupposti fondanti la confisca messi in discussione dal ricorso;
ancora, ma nel merito, per la incompletezza della piattaforma probatoria addotta a sostegno della revocazione, non in grado di supportare l'asserto difensivo. 2. Interpone ricorso il difensore e procuratore speciale di NT LL e con un unico e complesso motivo contesta la violazione del disposto di cui agli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 e ss cod. proc. pen. mettendo in discussione tutti i temi, pregiudiziali e di merito, posti dalla Corte del merito a fondamento della decisione gravata. 2.1. In particolare, sul piano della legittimazione, si rimarca che il ricorso per revocazione, coerentemente proposto da soggetto già coinvolto negli ordinari sviluppi del procedimento di prevenzione, mirava a rivendicare la titolarità delle utilità confiscate in luogo della formale intestazione alla proposta, aspetto certamente coerente ai profili di legittimazione del terzo interessato. 2.2. Quanto alla tempestività del ricorso, la difesa ha evidenziato che il rimedio è stato proposto nei sei mesi dalla data di definizione del giudizio di cassazione (sia guardando a quella della decisione che a maggior ragione a quella del deposito delle motivazioni), non potendo essere proposta in precedenza, considerato il momento di acquisizione delle prove addotte a sostegno della stessa, avvenuto dopo il giudizio di appello, quando era già pendente il ricorso di legittimità. 2.3. In relazione alla novità probatoria degli elementi indicati a supporto della revocazione, nel ricorso si sostiene che alla stessa stregua del giudizio di revisione, andrebbero considerate quali prove nuove tutte quelle che, anche se acquisite nel corso del giudizio sfociato nel titolo da revocare, non siano state valutate nel rendere la relativa decisione. Profilo, questo, implementato e meglio dettagliato sul piano argomentativo dai motivi nuovi depositati il 21 settembre 2022 alla luce delle indicazioni interpretative offerte dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 43668 del 26 maggio 2022, n. 43668, all'epoca dei motivi nuovi nota solo nella relativa informazione provvisoria), chiamata a definire il conflitto interpretativo- del quale il ricorso aveva dato ampio e argomentato riscontro- sorto tra le sezioni semplici in relazione al portato della prova nuova utile a sostenere la revocazione. 2 2.4. Quanto infine alla affermata incompletezza probatoria delle nuove allegazioni, la difesa, alla luce di una ribadita riconduzione sistematica della revocazione alla disciplina del giudizio di revisione, favorita dall'apposito richiamo normativo in tal senso operato dall'ad 28 del decreto citato, ha messo in evidenza che eventuali lacune, ove effettivamente riscontrate, laddove non siano tali da mettere radicalmente in discussione la fondatezza della pretesa e portare alla inammissibilità del ricorso da pronunziare de plano ai sensi dell'ad 634 cod. proc., piuttosto che portare al rigetto del ricorso, andavano colmate dal giudice della prevenzione attivando i relativi poteri officiosi, ovviando anche alle difficolta di produzione della parte, considerato il tempo trascorso. 2.5. La difesa, come già evidenziato, ha depositato motivi aggiunti, ribadendo e approfondendo le ragioni di ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e merita dunque la reiezione. 2. Vanno condivise le critiche mosse dalla difesa in ordine alla tempestività del rimedio nonchè alla legittimazione del LL quanto alla proposizione della revocazione, aspetti, questi, messi in discussione dal provvedimento gravato in termini non condivisibili. Su tali temi - pregiudiziali agli altri pure affrontati dalla decisione impugnata nell'esitare negativamente la revocazione sollecitata dal LL- sono sufficienti le seguenti considerazioni. 2.1. Quanto alla tempestività della revocazione va rimarcato che, seguendo l'assunto difensivo (che la decisione gravata, in parte qua, non smentisce), le " nuove" prove addotte a sostegno della relativa richiesta sarebbero state acquisite dopo il deposito del ricorso di legittimità proposto avverso il decreto di appello con la quale è stata confermata la confisca disposta in primo grado nei confronti della madre del ricorrente. E' dunque corretta l'affermazione difensiva in forza della quale i sei mesi previsti dall'art. 28, comma 3, del codice antimafia per l'utile proposizione del rimedio nel caso andavano computati a far data dal deposito della sentenza di cassazione, completa della relativa motivazione, che ha reso definitiva la confisca, con conseguente tempestività della chiesta revocazione. 2.2. In ordine alla legittimazione, poi, non pare revocabile in dubbio che nel caso il LL rivendica la titolarità sostanziale delle utilità ablate in luogo dell'apparenza formale sulla quale risulterebbe fondata la confisca resa ai danni della madre: senza incertezze, dunque, la relativa iniziativa si lega ad una asserita lesione della sfera soggettiva del ricorrente, in quanto tale legittimato alla proposizione del rimedio, avendo del resto preso parte al procedimento ordinario che portò alla confisca delle utilità intestate alla madre. 3 3. Sgombrato il campo da tali profili pregiudiziali, assume invece assorbente centralità il tema della novità probatoria rivendicata a sostegno della revocazione, negata dalla decisione gravata anche in ordine alla necessaria decisività che devono rivestire gli apporti indicati a sostegno del rimedio in disamina, perchè destinati a destrutturare radicalmente il portato delle argomentazioni spese per sostenere l'ablazione. Novità e decisività che, in termini imprescindibili, devono congiuntamente connotare le allegazioni, probatorie dirette a sostenere la revocazione. 4. Nel caso è pacifico che l'odierno ricorrente, già nel corso del procedimento di prevenzione, aveva allegato la circostanza in forza della quale le utilità confiscate, seppur formalmente intestate alla madre, destinataria diretta della misura, sarebbero state accese (il conto corrente) e acquistate (i certificati azionari) grazie a fondi riferibili al LL, provenienti da una liquidazione risarcitoria resa in suo favore. Vagliata in quel processo, siffatta deduzione difensiva non venne positivamente apprezzata perchè probatoria mente non supportata. Solo dopo la proposizione del ricorso di legittimità contro la decisione di appello confermativa della confisca, la difesa avrebbe tuttavia acquisito ulteriori documenti a conforto del proprio assunto, legati ad investimenti immobiliari in parte realizzati, avvalendosi di quella indennità risarcitoria, sempre dalla madre del ricorrente quale procuratrice del ricorrente;
investimenti successivamente liquidati con conseguente materializzazione del relativo ricaval:o nei due certificati azionari confiscati. Da qui, dapprima la produzione di tali supporti probatori integrativi tramite motivi aggiunti all'originario ricorso di legittimità (dichiarato inammissibile perchè tardivo, non senza prendere posizione sulla inammissibilità di tale produzione tardiva); quindi l'allegazione degli stessi con il ricorso per revocazione che qui interessa. 5. Ad avviso della difesa, le prove addotte a sostegno della chiesta revocazione avrebbero le connotazioni della novità e della decisività presupposte dall'art. 28, comma 1, lettera a), del codice antimafia per l'utile proposizione del rimedio. 5.1 Sul primo aspetto, come è noto, incidono oggi le coordinate interpretative recentemente offerte dalle sezioni unite di questa Corte dopo la proposizione dell'odierno ricorso (Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707). Indicazioni in forza delle quali in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella 4 preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. 5.2. Seguendo siffatte coordinate, risultano coerentemente superati i temi giuridici proposti dal ricorso, in origine diretti a valorizzare, alla stessa stregua della revisione penale, anche prove dedotte nel corso del giudizio di prevenzione, purchè non vagliate e dunque anche quelle deducibili e non dedotte, come nella specie, prescindendo dalle ragioni di tale inerzia. Il nucleo della odierna regiudicanda finisce invece per spostarsi sul tema inerente alle ragioni per le quali, seppur deducibili nel corso del procedimento di prevenzione, le prove ora indicate a sostegno della revoc:azione non furono tempestivamente allegate in quella sede per fatti non impul:abili alla difesa del soggetto interessato. Il che presuppone la dimostrazione, gravante sulla parte che agisce in revocazione, della impossibilità di provvedere tempestivamente alla relativa produzione, preclusa da ragioni di forza maggiore. 5.3. Sotto questo versante, va apprezzato il tentativo della difesa di recuperare una porzione del ricorso originario - la pagina 20 dell'impugnazione, richiamata nei motivi nuovi- ribadendo le limitate possibilità di movimento del LL e della madre (il primo perché detenuto in regime speciale e la seconda perchè non ancora libera sino a quando non gli venne revocata la misura personale) nel corso del giudizio ordinario di prevenzione. Aspetti fattuali questi che non consentono di ritenere adempiuto l'onere probatorio, di stringente rigorosità, imposto dal citato precetto interpretativo: non ogni impedimento, infatti, vale a legittimare la revocazione ma solo quello tale da assumere i connotati oggettivi della forza maggiore destinata a impedire la tempestività delle allegazioni. Di contro, le generiche asserzioni riferite dalla difesa, non dettagliate né altrimenti supportate, non valgono comunque a descrivere in termini di impossibilità oggettiva gli ostacoli affrontati dall'interessato nel procedere ad una puntuale allegazione, nell'ordinario corso del giudizio di prevenzione, delle prove ora prodotte a sostegno del rimedio in disamina. A tacer d'altro, infatti, non viene indicata la natura dei documenti prodotti a supporto della revocazione, aspetto indispensabile per comprendere e verificare le difficoltà da affrontare nella relativa acquisizione, nonché per valutarne l'oggettiva natura ostativa, atteso che la detenzione dell'interessato, in tesi, non costituisce un impedimento assoluto alla relativa acquisizione, eventualmente avvalendosi di terzi. Sotto quest'ultimo versante, del resto, la difesa non ha neppure precisato le ragioni, in forza delle quali, la madre del ricorrente (alla stessa stregua di quanto 5 fatto nel reperire la documentazione prodotta con i motivi aggiunti all'originario ricorso di cassazione e ribadita con la presente revocazione) non fosse in grado comunque di supportare il figlio ovviando alla sua detenzione, così da consentirgli una tempestiva produzione della relativa documentazione. 5.4. Nè vale sostenere, così come mostra di fare la difesa con le argomentazioni veicolate tramite i motivi nuovi, che in siffatti casi l'allegazione del fatto giustificativo a supporto della contestata titolarità del bene confiscato - avvenuta nella fase ordinaria del giudizio di • prevenzione e non integrata da compiute produzioni probatorie, (allegazione) alla quale non avrebbe fatto seguito, da parte del giudice della prevenzione, l'attivazione dei poteri d'ufficio utili a completare l'acquisizione degli ulteriori elementi destinati a confermarne l'assunto- legittimerebbe sempre il terzo ad agire con lo strumento di cui all'art. 28, prescindendo dall'inerzia mostrata nel corso del giudizio, anche quando l'interessato avrebbe potuto provvedere autonomamente (come comprovato proprio dalla produzione resa a supporto del ricorso per revocazione che occupa). 5.4.1. Il ragionamento non convince per più concorrenti ragioni. In primo luogo, la tesi non può essere condivisa perché, valorizzando all'estremo la posizione processuale del terzo attinto dalla confisca, neutralizza in radice, tradendone la ratio, la stringente indicazione di principio offerta dalla sentenza delle sezioni unite "Lo Duca" sopra richiamata: seguendone l'assunto si finisce, infatti, irrimediabilmente per allentare i cordoni del rimedio straordinario, favorendo l'introduzione di asseriti vizi invalidanti formatisi lungo il procedimento di prevenzione, in quanto tali prospettabili nel corso dell'ordinario percorso processuale e dunque coperti dal giudicato, in caso di relativa inerzia. E tanto basterebbe per rimarcarne l'infondatezza 5.4.2. Non sembra, inoltre, superfluo sottolineare che, nel caso a mani, è radicalmente errata la stessa impostazione di partenza del ragionamento logico sotteso alla doglianza. Vero è che innanzi al terzo attinto dalla notifica, grava sull'accusa l'onere di comprovare, anche tramite indizi, seppur gravi precisi e concordanti, che l'utilità da ablare rientri tra quelle riferibili alla disponibilità sostanziale del proposto (perchè acquisita con provvista allo stesso ascrivibile); e che, offerta tale dimostrazione, spetta al terzo inciso dall'iniziativa di prevenzione attivarsi in chiave di allegazione contraria. In siffatti casi, l'onus probandi gravante sul terzo non può ritenersi calibrato sui canoni "di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di probatio diabolica. Per il suo assolvimento, infatti, è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi, che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad 6 indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili, se del caso attivando i poteri officiosi ascritti dal sistema al giudice della prevenzione (per tutte Sez. 1, n. 13375 del 2018, Brussolo, in motivazione) Tanto, vale, tuttavia, per il caso in cui la confisca sia caduta su beni formalmente intestati al terzo. Per contro, nel caso in cui il bene confiscato sia formalmente nella titolarità del proposto, come nella specie, sul terzo che voglia opporsi all'ablazione, rivendicando la fittizietà . dell'intestazione in capo al soggetto pericoloso socialmente, non grava un mero onere di allegazione, nei termini sopra definiti, bensì un vero e proprio onere probatorio, da leggere in termini di stringente rigorosità non diversamente da quanto è a dirsi per l'accusa a parti invertite. In altre parole, il terzo non intestatario del bene, non potrà limitarsi ad allegare situazioni in fatto che legittimino il possesso di disponibilità finanziarie coerenti e compatibili con l'acquisizione della detta utilità; dovrà invece offrire prove che siano in grado di vincere e superare l'attestazione formale che lo rende apparentemente estraneo al bene colpito dalla confisca. In questa cornice, cade a monte lo stesso presupposto del ragionamento logico sotteso alla prospettiva difensiva. E' di tutta evidenza, infatti, che l'originaria inadeguatezza probatoria della pretesa fatta valere dal LL, stigmatizzata già dai giudici della prevenzione lungo il procedimento ordinario, non poteva essere colmata dai poteri d'ufficio assegnati al giudice della prevenzione, il cui mancato esercizio dunque non dava corpo ad alcun vizio prospettabile con le impugnazioni ordinarie. A maggior ragione, dunque, una siffatta situazione processuale risultava soggetta anche agli ordinari limiti imposti dalla preclusione offerta dal giudicato caduto sulla relativa confisca: le eventuali prove nuove, decisive nel superarne il portato, se deducibili, come nella specie, lungo il giudizio ordinario, andavano allegate dimostrando al contempo le ragioni di forza maggiore che ne avevano impedito la tempestiva produzione nel corso del procedimento, restando indifferente al fine la posizione processuale di terzo indirettamente attinto dalla confisca nel caso (assertivamente) rivendicata dal ricorrente. Da qui, in via definitiva, l'infondatezza delle complessive deduzioni difensive esposte a sostegno del ricorso. 6. La reiezione dell'impugnazione porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C°4 Po'> 11» Così deciso il 14/3/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birrittieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento descritto in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato " inammissibile e infondato" il ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 da NT LL, terzo interessato dalla confisca di L__ Penale Sent. Sez. 6 Num. 14646 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 14/03/2023 prevenzione disposta nei confronti della madre, MA AF RA, caduta su alcuni certificati di deposito e sul saldo di un conto corrente intestati alla proposta ma in realtà riferibili, secondo l'assunto difensivo, alla titolarità sostanziale del ricorrente. Decisione, quella gravata, assunta perché, ad avviso della Corte del merito, sarebbero state riscontrate diverse e concorrenti ragioni pregiudiziali rispetto alla definizione nel merito della chiesta revocazione, correlate alla tempestività del ricorso, alla assenza di una prova nuova utile a legittimarne la proposizione e alla stessa legittimazione del terzo rispetto ai presupposti fondanti la confisca messi in discussione dal ricorso;
ancora, ma nel merito, per la incompletezza della piattaforma probatoria addotta a sostegno della revocazione, non in grado di supportare l'asserto difensivo. 2. Interpone ricorso il difensore e procuratore speciale di NT LL e con un unico e complesso motivo contesta la violazione del disposto di cui agli artt. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 e 630 e ss cod. proc. pen. mettendo in discussione tutti i temi, pregiudiziali e di merito, posti dalla Corte del merito a fondamento della decisione gravata. 2.1. In particolare, sul piano della legittimazione, si rimarca che il ricorso per revocazione, coerentemente proposto da soggetto già coinvolto negli ordinari sviluppi del procedimento di prevenzione, mirava a rivendicare la titolarità delle utilità confiscate in luogo della formale intestazione alla proposta, aspetto certamente coerente ai profili di legittimazione del terzo interessato. 2.2. Quanto alla tempestività del ricorso, la difesa ha evidenziato che il rimedio è stato proposto nei sei mesi dalla data di definizione del giudizio di cassazione (sia guardando a quella della decisione che a maggior ragione a quella del deposito delle motivazioni), non potendo essere proposta in precedenza, considerato il momento di acquisizione delle prove addotte a sostegno della stessa, avvenuto dopo il giudizio di appello, quando era già pendente il ricorso di legittimità. 2.3. In relazione alla novità probatoria degli elementi indicati a supporto della revocazione, nel ricorso si sostiene che alla stessa stregua del giudizio di revisione, andrebbero considerate quali prove nuove tutte quelle che, anche se acquisite nel corso del giudizio sfociato nel titolo da revocare, non siano state valutate nel rendere la relativa decisione. Profilo, questo, implementato e meglio dettagliato sul piano argomentativo dai motivi nuovi depositati il 21 settembre 2022 alla luce delle indicazioni interpretative offerte dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 43668 del 26 maggio 2022, n. 43668, all'epoca dei motivi nuovi nota solo nella relativa informazione provvisoria), chiamata a definire il conflitto interpretativo- del quale il ricorso aveva dato ampio e argomentato riscontro- sorto tra le sezioni semplici in relazione al portato della prova nuova utile a sostenere la revocazione. 2 2.4. Quanto infine alla affermata incompletezza probatoria delle nuove allegazioni, la difesa, alla luce di una ribadita riconduzione sistematica della revocazione alla disciplina del giudizio di revisione, favorita dall'apposito richiamo normativo in tal senso operato dall'ad 28 del decreto citato, ha messo in evidenza che eventuali lacune, ove effettivamente riscontrate, laddove non siano tali da mettere radicalmente in discussione la fondatezza della pretesa e portare alla inammissibilità del ricorso da pronunziare de plano ai sensi dell'ad 634 cod. proc., piuttosto che portare al rigetto del ricorso, andavano colmate dal giudice della prevenzione attivando i relativi poteri officiosi, ovviando anche alle difficolta di produzione della parte, considerato il tempo trascorso. 2.5. La difesa, come già evidenziato, ha depositato motivi aggiunti, ribadendo e approfondendo le ragioni di ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e merita dunque la reiezione. 2. Vanno condivise le critiche mosse dalla difesa in ordine alla tempestività del rimedio nonchè alla legittimazione del LL quanto alla proposizione della revocazione, aspetti, questi, messi in discussione dal provvedimento gravato in termini non condivisibili. Su tali temi - pregiudiziali agli altri pure affrontati dalla decisione impugnata nell'esitare negativamente la revocazione sollecitata dal LL- sono sufficienti le seguenti considerazioni. 2.1. Quanto alla tempestività della revocazione va rimarcato che, seguendo l'assunto difensivo (che la decisione gravata, in parte qua, non smentisce), le " nuove" prove addotte a sostegno della relativa richiesta sarebbero state acquisite dopo il deposito del ricorso di legittimità proposto avverso il decreto di appello con la quale è stata confermata la confisca disposta in primo grado nei confronti della madre del ricorrente. E' dunque corretta l'affermazione difensiva in forza della quale i sei mesi previsti dall'art. 28, comma 3, del codice antimafia per l'utile proposizione del rimedio nel caso andavano computati a far data dal deposito della sentenza di cassazione, completa della relativa motivazione, che ha reso definitiva la confisca, con conseguente tempestività della chiesta revocazione. 2.2. In ordine alla legittimazione, poi, non pare revocabile in dubbio che nel caso il LL rivendica la titolarità sostanziale delle utilità ablate in luogo dell'apparenza formale sulla quale risulterebbe fondata la confisca resa ai danni della madre: senza incertezze, dunque, la relativa iniziativa si lega ad una asserita lesione della sfera soggettiva del ricorrente, in quanto tale legittimato alla proposizione del rimedio, avendo del resto preso parte al procedimento ordinario che portò alla confisca delle utilità intestate alla madre. 3 3. Sgombrato il campo da tali profili pregiudiziali, assume invece assorbente centralità il tema della novità probatoria rivendicata a sostegno della revocazione, negata dalla decisione gravata anche in ordine alla necessaria decisività che devono rivestire gli apporti indicati a sostegno del rimedio in disamina, perchè destinati a destrutturare radicalmente il portato delle argomentazioni spese per sostenere l'ablazione. Novità e decisività che, in termini imprescindibili, devono congiuntamente connotare le allegazioni, probatorie dirette a sostenere la revocazione. 4. Nel caso è pacifico che l'odierno ricorrente, già nel corso del procedimento di prevenzione, aveva allegato la circostanza in forza della quale le utilità confiscate, seppur formalmente intestate alla madre, destinataria diretta della misura, sarebbero state accese (il conto corrente) e acquistate (i certificati azionari) grazie a fondi riferibili al LL, provenienti da una liquidazione risarcitoria resa in suo favore. Vagliata in quel processo, siffatta deduzione difensiva non venne positivamente apprezzata perchè probatoria mente non supportata. Solo dopo la proposizione del ricorso di legittimità contro la decisione di appello confermativa della confisca, la difesa avrebbe tuttavia acquisito ulteriori documenti a conforto del proprio assunto, legati ad investimenti immobiliari in parte realizzati, avvalendosi di quella indennità risarcitoria, sempre dalla madre del ricorrente quale procuratrice del ricorrente;
investimenti successivamente liquidati con conseguente materializzazione del relativo ricaval:o nei due certificati azionari confiscati. Da qui, dapprima la produzione di tali supporti probatori integrativi tramite motivi aggiunti all'originario ricorso di legittimità (dichiarato inammissibile perchè tardivo, non senza prendere posizione sulla inammissibilità di tale produzione tardiva); quindi l'allegazione degli stessi con il ricorso per revocazione che qui interessa. 5. Ad avviso della difesa, le prove addotte a sostegno della chiesta revocazione avrebbero le connotazioni della novità e della decisività presupposte dall'art. 28, comma 1, lettera a), del codice antimafia per l'utile proposizione del rimedio. 5.1 Sul primo aspetto, come è noto, incidono oggi le coordinate interpretative recentemente offerte dalle sezioni unite di questa Corte dopo la proposizione dell'odierno ricorso (Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707). Indicazioni in forza delle quali in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella 4 preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore. 5.2. Seguendo siffatte coordinate, risultano coerentemente superati i temi giuridici proposti dal ricorso, in origine diretti a valorizzare, alla stessa stregua della revisione penale, anche prove dedotte nel corso del giudizio di prevenzione, purchè non vagliate e dunque anche quelle deducibili e non dedotte, come nella specie, prescindendo dalle ragioni di tale inerzia. Il nucleo della odierna regiudicanda finisce invece per spostarsi sul tema inerente alle ragioni per le quali, seppur deducibili nel corso del procedimento di prevenzione, le prove ora indicate a sostegno della revoc:azione non furono tempestivamente allegate in quella sede per fatti non impul:abili alla difesa del soggetto interessato. Il che presuppone la dimostrazione, gravante sulla parte che agisce in revocazione, della impossibilità di provvedere tempestivamente alla relativa produzione, preclusa da ragioni di forza maggiore. 5.3. Sotto questo versante, va apprezzato il tentativo della difesa di recuperare una porzione del ricorso originario - la pagina 20 dell'impugnazione, richiamata nei motivi nuovi- ribadendo le limitate possibilità di movimento del LL e della madre (il primo perché detenuto in regime speciale e la seconda perchè non ancora libera sino a quando non gli venne revocata la misura personale) nel corso del giudizio ordinario di prevenzione. Aspetti fattuali questi che non consentono di ritenere adempiuto l'onere probatorio, di stringente rigorosità, imposto dal citato precetto interpretativo: non ogni impedimento, infatti, vale a legittimare la revocazione ma solo quello tale da assumere i connotati oggettivi della forza maggiore destinata a impedire la tempestività delle allegazioni. Di contro, le generiche asserzioni riferite dalla difesa, non dettagliate né altrimenti supportate, non valgono comunque a descrivere in termini di impossibilità oggettiva gli ostacoli affrontati dall'interessato nel procedere ad una puntuale allegazione, nell'ordinario corso del giudizio di prevenzione, delle prove ora prodotte a sostegno del rimedio in disamina. A tacer d'altro, infatti, non viene indicata la natura dei documenti prodotti a supporto della revocazione, aspetto indispensabile per comprendere e verificare le difficoltà da affrontare nella relativa acquisizione, nonché per valutarne l'oggettiva natura ostativa, atteso che la detenzione dell'interessato, in tesi, non costituisce un impedimento assoluto alla relativa acquisizione, eventualmente avvalendosi di terzi. Sotto quest'ultimo versante, del resto, la difesa non ha neppure precisato le ragioni, in forza delle quali, la madre del ricorrente (alla stessa stregua di quanto 5 fatto nel reperire la documentazione prodotta con i motivi aggiunti all'originario ricorso di cassazione e ribadita con la presente revocazione) non fosse in grado comunque di supportare il figlio ovviando alla sua detenzione, così da consentirgli una tempestiva produzione della relativa documentazione. 5.4. Nè vale sostenere, così come mostra di fare la difesa con le argomentazioni veicolate tramite i motivi nuovi, che in siffatti casi l'allegazione del fatto giustificativo a supporto della contestata titolarità del bene confiscato - avvenuta nella fase ordinaria del giudizio di • prevenzione e non integrata da compiute produzioni probatorie, (allegazione) alla quale non avrebbe fatto seguito, da parte del giudice della prevenzione, l'attivazione dei poteri d'ufficio utili a completare l'acquisizione degli ulteriori elementi destinati a confermarne l'assunto- legittimerebbe sempre il terzo ad agire con lo strumento di cui all'art. 28, prescindendo dall'inerzia mostrata nel corso del giudizio, anche quando l'interessato avrebbe potuto provvedere autonomamente (come comprovato proprio dalla produzione resa a supporto del ricorso per revocazione che occupa). 5.4.1. Il ragionamento non convince per più concorrenti ragioni. In primo luogo, la tesi non può essere condivisa perché, valorizzando all'estremo la posizione processuale del terzo attinto dalla confisca, neutralizza in radice, tradendone la ratio, la stringente indicazione di principio offerta dalla sentenza delle sezioni unite "Lo Duca" sopra richiamata: seguendone l'assunto si finisce, infatti, irrimediabilmente per allentare i cordoni del rimedio straordinario, favorendo l'introduzione di asseriti vizi invalidanti formatisi lungo il procedimento di prevenzione, in quanto tali prospettabili nel corso dell'ordinario percorso processuale e dunque coperti dal giudicato, in caso di relativa inerzia. E tanto basterebbe per rimarcarne l'infondatezza 5.4.2. Non sembra, inoltre, superfluo sottolineare che, nel caso a mani, è radicalmente errata la stessa impostazione di partenza del ragionamento logico sotteso alla doglianza. Vero è che innanzi al terzo attinto dalla notifica, grava sull'accusa l'onere di comprovare, anche tramite indizi, seppur gravi precisi e concordanti, che l'utilità da ablare rientri tra quelle riferibili alla disponibilità sostanziale del proposto (perchè acquisita con provvista allo stesso ascrivibile); e che, offerta tale dimostrazione, spetta al terzo inciso dall'iniziativa di prevenzione attivarsi in chiave di allegazione contraria. In siffatti casi, l'onus probandi gravante sul terzo non può ritenersi calibrato sui canoni "di uno statuto probatorio rigoroso e formale, modulato su quello vigente in materia petitoria, sì da assurgere, in determinati casi, al rango di probatio diabolica. Per il suo assolvimento, infatti, è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi, che ragionevolmente e plausibilmente siano atti ad 6 indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale e siano, ovviamente, riscontrabili, se del caso attivando i poteri officiosi ascritti dal sistema al giudice della prevenzione (per tutte Sez. 1, n. 13375 del 2018, Brussolo, in motivazione) Tanto, vale, tuttavia, per il caso in cui la confisca sia caduta su beni formalmente intestati al terzo. Per contro, nel caso in cui il bene confiscato sia formalmente nella titolarità del proposto, come nella specie, sul terzo che voglia opporsi all'ablazione, rivendicando la fittizietà . dell'intestazione in capo al soggetto pericoloso socialmente, non grava un mero onere di allegazione, nei termini sopra definiti, bensì un vero e proprio onere probatorio, da leggere in termini di stringente rigorosità non diversamente da quanto è a dirsi per l'accusa a parti invertite. In altre parole, il terzo non intestatario del bene, non potrà limitarsi ad allegare situazioni in fatto che legittimino il possesso di disponibilità finanziarie coerenti e compatibili con l'acquisizione della detta utilità; dovrà invece offrire prove che siano in grado di vincere e superare l'attestazione formale che lo rende apparentemente estraneo al bene colpito dalla confisca. In questa cornice, cade a monte lo stesso presupposto del ragionamento logico sotteso alla prospettiva difensiva. E' di tutta evidenza, infatti, che l'originaria inadeguatezza probatoria della pretesa fatta valere dal LL, stigmatizzata già dai giudici della prevenzione lungo il procedimento ordinario, non poteva essere colmata dai poteri d'ufficio assegnati al giudice della prevenzione, il cui mancato esercizio dunque non dava corpo ad alcun vizio prospettabile con le impugnazioni ordinarie. A maggior ragione, dunque, una siffatta situazione processuale risultava soggetta anche agli ordinari limiti imposti dalla preclusione offerta dal giudicato caduto sulla relativa confisca: le eventuali prove nuove, decisive nel superarne il portato, se deducibili, come nella specie, lungo il giudizio ordinario, andavano allegate dimostrando al contempo le ragioni di forza maggiore che ne avevano impedito la tempestiva produzione nel corso del procedimento, restando indifferente al fine la posizione processuale di terzo indirettamente attinto dalla confisca nel caso (assertivamente) rivendicata dal ricorrente. Da qui, in via definitiva, l'infondatezza delle complessive deduzioni difensive esposte a sostegno del ricorso. 6. La reiezione dell'impugnazione porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C°4 Po'> 11» Così deciso il 14/3/2023.