Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
In tema di "reformatio in peiu " della sentenza di primo grado di proscioglimento per difetto di querela, il giudice di appello, che ha ritenuto il reato di violenza sessuale precedibile d'ufficio in forza della connessione con il reato di cui all'art. 610 cod. pen., non ha l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni della persona offesa ritenuta pienamente attendibile in primo grado, seppure con riferimento ad altri capi d'imputazione, diversi rispetto a quello oggetto della sentenza di condanna pronunciata in appello. (In motivazione la S.C. ha precisato che il proscioglimento, attenendo a motivi procedurali, era avvenuto senza alcuna specifica valutazione delle dichiarazioni testimoniali della P.O. raccolte nel corso del processo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2016, n. 7369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7369 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento