Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2016, n. 7369
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Sentenza 13 luglio 2016

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In tema di "reformatio in peiu " della sentenza di primo grado di proscioglimento per difetto di querela, il giudice di appello, che ha ritenuto il reato di violenza sessuale precedibile d'ufficio in forza della connessione con il reato di cui all'art. 610 cod. pen., non ha l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale delle dichiarazioni della persona offesa ritenuta pienamente attendibile in primo grado, seppure con riferimento ad altri capi d'imputazione, diversi rispetto a quello oggetto della sentenza di condanna pronunciata in appello. (In motivazione la S.C. ha precisato che il proscioglimento, attenendo a motivi procedurali, era avvenuto senza alcuna specifica valutazione delle dichiarazioni testimoniali della P.O. raccolte nel corso del processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2016, n. 7369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7369
    Data del deposito : 13 luglio 2016

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