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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11347 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da 1. ME AB, nato in [...] il [...] 2. AM CH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11347 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di AB ME e CH AM per calunnia (art. 368 cod. pen.), per aver, in concorso tra loro, accusato falsamente YE HA dei reati di danneggiamento aggravato e di minaccia, sapendolo innocente. 2. Avverso tale sentenza presentano ricorso AB ME e CH AM che, per il tramite del loro difensore, avvocato Ernesto Giuseppe Leone, presentano un unico motivo in cui deducono mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.) e violazione degli artt. 192 e 603 comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). Premesso che la sentenza di primo grado aveva fondato la declaratoria di responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni rese dalla teste ER AD e dalla coimputata, poi prosciolta, AM IK, la Corte d'appello ha accolto la richiesta, avanzata dalla difesa, di acquisire la foto di Google Earth che ritraeva i luoghi da cui si evince la presenza di due ingressi. Tuttavia, ha apoditticamente motivato trattarsi di due numeri civici differenti, ritenendo il secondo al più una porta finestra di accesso all'appartamento del pianterreno, visto che, diversamente, avrebbe recato una diversa numerazione di civico. Ha inoltre negato la rinnovazione della testimonianza di EO, salvo dare atto - contraddittoriamente - che la versione dei testi di accusa non collimasse con descrizione della difesa, per tal via impedendo di dimostrare che EO, nel riferire che la toppa era rotta da tempo, si riferiva all'altro portoncino e che la stessa non aveva mai varcato quello dell'abitazione di ME e AM. 3. L'avvocato Leone presenta altresì una memoria conclusionale in cui si riporta al ricorso, insistendo per il suo accoglimento. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, è bene richiamare l'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può integrare una violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., soltanto nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136), ferma la possibilità, negli altri casi, di prospettare il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). Si precisa, inoltre, che i ricorrenti denunciano la mancata rinnovazione dibattimentale sia sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), sia sotto quello del vizio di motivazione (art. 606, lett. d., cod. proc. pen.), 2. Quanto al primo aspetto, va escluso che la testimonianza di ER AD, in relazione alla quale è stata appunto chiesta la rinnovazione, possa essere ritenuta prova sopravvenuta, essendo la donna stata già sentita quantomeno a sommarie informazioni testimoniali. Sotto il secondo aspetto (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), si ribadisce come il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non possa mai vertere sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, potendo concernere soltanto il contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Cass. pen., sez. 3, n. 34626 del 15.07.2022, Grosso, rv. 283522). 3. Ciò premesso, i ricorrenti sono stati condannati nei due gradi di giudizio di merito per aver falsamente attribuito ad un terzo il danneggiamento della serratura del portone di ingresso che conduce, tra le altre, all'abitazione di ME. Essendo emerso dalle risultanze processuali che, per contro, tale serratura era già lesionata e da tempo non utilizzabile (e, pertanto, la sussistenza della calunnia), la difesa mirava a provare, nel giudizio dì appello, come quella rotta fosse la serratura di altro e diverso ingresso, ed argomenta da ciò la decisività della testimonianza la cui assunzione è stata negata dai giudici di merito. In tal modo si trascura tuttavia di valutare che, se la sentenza di primo grado richiama le sole due testimonianze citate nei ricorsi, quella di secondo grado, per contro, dopo aver precisato che dalla relazione degli operatori di pubblica sicurezza (21.02.2015) della Questura 3 di Trapani erano risultati segni di effrazione sul «portone di ingresso al condominio», cita invero, sommarie informazioni testimoniali consensualmente acquisite dalle quali desume che la serratura lesionata fosse proprio quella del portone di ingresso al condominio. In particolare, dopo aver fatto riferimento alle dichiarazioni di ER AA, la quale aveva riferito di essersi recata il giorno 19,02.2015 dalla moglie di AM e che il «portone di ingresso del condominio» non poteva essere chiuso a chiave perché la toppa era rotta «da mesi», riferisce anche che un inquilino residente al secondo piano del medesimo stabile aveva asserito che il «portone di ingresso al condominio» non si era mai potuto chiudere a chiave poiché la toppa era divelta da tanto tempo e riporta, infine, le affermazioni, sovrapponibili a quelle poc'anzi riferite, della mandataria della proprietaria del piccolo stabile. Ove a ciò si aggiunga che, per espressa ammissione del ricorrente, il giudice dell'appello ha pure acquisito - e quindi visionato - le immagini di Google Earth, deriva come dal materiale probatorio la Corte d'appello abbia desunto, in modo affatto esaustivo e coerente - pertanto, non sindacabile da questa Corte -, che !a serratura "da tempo rotta" era proprio quella dell'ingresso del condominio (e non quella della porta-finestra di cui parlano i ricorrenti), inferendone, dunque, non meno logicamente, il carattere non decisivo della prova dì cui i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione. 4. Per le esposte ragioni ricorsi risultano manifestamente infondati. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022
udita la relazione del consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11347 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di AB ME e CH AM per calunnia (art. 368 cod. pen.), per aver, in concorso tra loro, accusato falsamente YE HA dei reati di danneggiamento aggravato e di minaccia, sapendolo innocente. 2. Avverso tale sentenza presentano ricorso AB ME e CH AM che, per il tramite del loro difensore, avvocato Ernesto Giuseppe Leone, presentano un unico motivo in cui deducono mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.) e violazione degli artt. 192 e 603 comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). Premesso che la sentenza di primo grado aveva fondato la declaratoria di responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni rese dalla teste ER AD e dalla coimputata, poi prosciolta, AM IK, la Corte d'appello ha accolto la richiesta, avanzata dalla difesa, di acquisire la foto di Google Earth che ritraeva i luoghi da cui si evince la presenza di due ingressi. Tuttavia, ha apoditticamente motivato trattarsi di due numeri civici differenti, ritenendo il secondo al più una porta finestra di accesso all'appartamento del pianterreno, visto che, diversamente, avrebbe recato una diversa numerazione di civico. Ha inoltre negato la rinnovazione della testimonianza di EO, salvo dare atto - contraddittoriamente - che la versione dei testi di accusa non collimasse con descrizione della difesa, per tal via impedendo di dimostrare che EO, nel riferire che la toppa era rotta da tempo, si riferiva all'altro portoncino e che la stessa non aveva mai varcato quello dell'abitazione di ME e AM. 3. L'avvocato Leone presenta altresì una memoria conclusionale in cui si riporta al ricorso, insistendo per il suo accoglimento. 4. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, è bene richiamare l'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può integrare una violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., soltanto nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136), ferma la possibilità, negli altri casi, di prospettare il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). Si precisa, inoltre, che i ricorrenti denunciano la mancata rinnovazione dibattimentale sia sotto il profilo della mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, lett. d, cod. proc. pen.), sia sotto quello del vizio di motivazione (art. 606, lett. d., cod. proc. pen.), 2. Quanto al primo aspetto, va escluso che la testimonianza di ER AD, in relazione alla quale è stata appunto chiesta la rinnovazione, possa essere ritenuta prova sopravvenuta, essendo la donna stata già sentita quantomeno a sommarie informazioni testimoniali. Sotto il secondo aspetto (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), si ribadisce come il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non possa mai vertere sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, potendo concernere soltanto il contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Cass. pen., sez. 3, n. 34626 del 15.07.2022, Grosso, rv. 283522). 3. Ciò premesso, i ricorrenti sono stati condannati nei due gradi di giudizio di merito per aver falsamente attribuito ad un terzo il danneggiamento della serratura del portone di ingresso che conduce, tra le altre, all'abitazione di ME. Essendo emerso dalle risultanze processuali che, per contro, tale serratura era già lesionata e da tempo non utilizzabile (e, pertanto, la sussistenza della calunnia), la difesa mirava a provare, nel giudizio dì appello, come quella rotta fosse la serratura di altro e diverso ingresso, ed argomenta da ciò la decisività della testimonianza la cui assunzione è stata negata dai giudici di merito. In tal modo si trascura tuttavia di valutare che, se la sentenza di primo grado richiama le sole due testimonianze citate nei ricorsi, quella di secondo grado, per contro, dopo aver precisato che dalla relazione degli operatori di pubblica sicurezza (21.02.2015) della Questura 3 di Trapani erano risultati segni di effrazione sul «portone di ingresso al condominio», cita invero, sommarie informazioni testimoniali consensualmente acquisite dalle quali desume che la serratura lesionata fosse proprio quella del portone di ingresso al condominio. In particolare, dopo aver fatto riferimento alle dichiarazioni di ER AA, la quale aveva riferito di essersi recata il giorno 19,02.2015 dalla moglie di AM e che il «portone di ingresso del condominio» non poteva essere chiuso a chiave perché la toppa era rotta «da mesi», riferisce anche che un inquilino residente al secondo piano del medesimo stabile aveva asserito che il «portone di ingresso al condominio» non si era mai potuto chiudere a chiave poiché la toppa era divelta da tanto tempo e riporta, infine, le affermazioni, sovrapponibili a quelle poc'anzi riferite, della mandataria della proprietaria del piccolo stabile. Ove a ciò si aggiunga che, per espressa ammissione del ricorrente, il giudice dell'appello ha pure acquisito - e quindi visionato - le immagini di Google Earth, deriva come dal materiale probatorio la Corte d'appello abbia desunto, in modo affatto esaustivo e coerente - pertanto, non sindacabile da questa Corte -, che !a serratura "da tempo rotta" era proprio quella dell'ingresso del condominio (e non quella della porta-finestra di cui parlano i ricorrenti), inferendone, dunque, non meno logicamente, il carattere non decisivo della prova dì cui i ricorrenti lamentano la mancata acquisizione. 4. Per le esposte ragioni ricorsi risultano manifestamente infondati. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02/2022