Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN N0 2 9 6 4 /0 1 ASSAZIONE LA CORTE SUY REM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 19898/98 - Consigliere Cron. 6212 Dott. Paolino DELL'ANNO Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Ud. 08/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LL DI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 47, presso lo studio dell'avvocato PAGGI SERENELLA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CRESCIMBENI PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARIT- CASSA DI RISPARMIO DI TERNI & NARNI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA dall'avvocato 2001 CARPI 6, rappresentato e difeso 19 TARTAGLIA FURIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 68/98 del Tribunale di TERNI, depositata il 03/09/98 R.G.N. 194/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 17 febbraio 1998 GI LI propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Terni in funzione di giudice del lavoro aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento della qualifica di funzionario di grado quarto dal 1° aprile 1974 e di grado terzo dal 1981, con conseguente condanna della CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.p.a. al pagamento delle differenze retributive, rivalutazione, interessi, e regolarizzazione contributiva o risarcimento del Cuve danno. Con sentenza del 3 settembre 1998 il Tribunale di Terni respinse l'appello. Afferma il Tribunale che attraverso la prova testimoniale era stato incontestabilmente accertato che fino al 1981 il LI era stato capo ufficio addetto agli sportelli ed aveva coordinato il lavoro degli sportellisti;
e dal 1981 aveva svolto le mansioni di responsabile dell'Ufficio Cassa Centrale. La natura di queste mansioni, e la loro riconducibilità al livello del funzionario, non poteva essere definita attraverso l'attribuzione dell'indennità di cassa, poiché questa indennità spetta a coloro che assumono il rischio della movimentazione del denaro. Né era determinante l'identità di mansioni con dipendenti dello stesso livello (che per molteplici ragioni possono essere contingentemente adibiti a mansioni non del proprio livello); né lo era la prassi aziendale, pur significativa al fine di determinare l'intenzione delle parti. Né era rilevante il possesso delle chiavi del caveau, poiché il numero segreto di accesso al caveau ed alle cassette era di competenza della Direzione. 3 Al fine della qualifica, osserva il Tribunale, è determinante la norma collettiva. E, in base al contratto collettivo, la qualifica di funzionario è caratterizzata da responsabilità diretta, elevato grado di professionalità, coordinamento di adeguato numero di impiegati, e potere di firma. Nel caso in esame, in ordine alla responsabilità, il LI attuava le direttive e le istruzioni del ragioniere capo. In ordine alla professionalità, la licenza di scuola media inferiore (posseduta dal ricorrente) non era corrispondente al titolo richiesto dal Ando contratto integrativo aziendale (che esigeva il titolo di accesso ad una facoltà universitaria); né era integrabile con la qualifica di “ottimo”, reiteratamente attribuitagli, che attestava solo l'aspetto pratico della conduzione dell'ufficio; la ratio della norma è, invero, la necessità che, per il salto qualitativo fra impiegato e funzionario, questi abbia adeguata preparazione teorica;
né il ricorrente aveva fornito elementi sul contributo conseguito dalla partecipazione al corso di formazione. In ordine al coordinamento dei dipendenti, da un canto non vi era un vero rapporto di dipendenza degli altri impiegati nei suoi confronti, e d'altro canto il numero dei dipendenti (5 o 6) era esiguo, in considerazione della complessità strutturale dell'azienda. Né, poi, egli aveva il potere di firma, che, secondo orientamento giurisprudenziale (recepito anche nel contratto collettivo del 1990) è necessario per la qualifica di funzionario, e che consiste in atti di effettivo esercizio di un potere negoziale nei confronti di terzi, espletato con autonomia e discrezionalità, e che non si esaurisca in attività meramente certificativa, come cifratura di messaggi, firma di assegni circolari, operazioni di pagamento a mezzo stanza di compensazione, concessione di assegni o contante, mandati di pagamento, ed altro. La firma esercitata dal LI si esauriva solo in questi atti a contenuto esecutivo;
ed il potere di firma, che deve essere valutato non in astratto bensì in corrispondenza con le mansioni esercitate, era attribuito al LI solo in relazione alle sue mansioni di responsabile dell'ufficio Cassa, e non determinava la spendita del nome dell'istituto verso l'esterno. Per la cassazione di questa sentenza ricorre GI LI, percorrendo le linee di due interconnessi motivi, coltivati con memoria. Resiste la CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NANNI S.p.a. con controricorso. Motivi della decisione Con i due interconnessi motivi, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2077, 2095, 2099 e 2103 cod. civ., degli artt. 116, 210, 281, 356, 421 e 473 cod. proc. civ., e 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 2 del c.c.n.l. del 1980 e del c.c.n.l. del 1983 per il personale direttivo delle aziende di credito, in relazione agli artt. 95 e 96 del c.c.n.l. del 1983 per il personale impiegatizio, ed in relazione al contratto integrativo aziendale, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che 1. egli aveva svolto non solo le mansioni di capo ufficio responsabile della Cassa Centrale, bensì, dal 1981, bensì quelle di capo ufficio della Cassa Centrale della Direzione, cui facevano capo tutte le filiali dell'istituto (compito del tutto ignorato dal Tribunale); 5 2. in ordine alla responsabilità diretta, egli, come risultava dai “documenti ed anche dalle pagg. 29 e 30 dell'Ordine e Regolamento dei Servizi”, non dipendeva dal Servizio Ragioneria, poiché, come responsabile della Cassa, agiva su istruzione dei Servizi specializzati, della Segreteria Fidi, della Sezione Pegni;
ed era stata immotivamente respinta la sua richiesta istruttoria, diretta ad acquisire questa documentazione (che smentiva quanto affermato dai testi UL e AN);
3. il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che l'Istituto possa meritatamente promuovere alla categoria o grado superiore anche il personale che, pur non avendo il titolo di studio richiesto, abbia conseguito la qualifica di ottimo almeno per tre anni;
4. il Tribunale non aveva valutato il numero di impiegati alle dipendenze del ricorrente in un periodo in cui il numero complessivo dei dipendenti era più esiguo;
5. le mansioni previste alle pagg. 29 e 30 dell'Ordinamento e regolamento servizi della CARIT, che, come il Tribunale riconosce, egli aveva svolto, implicavano in massima parte la spendita della firma in rappresentanza dell'Istituto verso l'esterno; ciò, per quanto riguarda il movimento di denaro e valori con le filiali, le gestioni esattoriali, la sezione di credito su pegno, l'ITALCASSA, l'ICCRI, ed in particolare, con la responsabilità della Cassa centrale della Direzione, il controllo di tutti i movimenti effettuati nella giornata dagli sportelli della sede, dalle agenzie, dalla Ragioneria, dalla Banca d'Italia, egli in tal modo aveva firmato corrispondenza ordinaria con l'Istituto federale di credito agrario, il Mediocredito dell'Umbria, l'Istituto centrale di credito fondiario, distinte di 6 trasmissione effetti, vaglia, assegni e valori in genere, lettere di addebitamento, lettere di accreditamenti, giri di conto, ordini di versamento ed accreditamento, disposizioni e commissioni su effetti, fino al limite di lire 5.000.000: documenti che potevano essere firmati (per espressa previsione delle “norme sull'uso della firma") solo da funzionari;
e questi documenti erano idonei ad impegnare la Cassa verso l'esterno. I motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. duow E' da premettere che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è rimessa, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva onecoquini competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Cass. 17 gennaio 1997 n. 435). Attraverso coerente interpretazione della norma collettiva (che non è oggetto di specifica contestazione), il Tribunale ritiene che il funzionario sia caratterizzato da alcuni elementi, che non sono fra loro alternativi, in quanto tutti essenziali, e che assumono la funzione di parametri per la determinazione della qualifica: la responsabilità diretta, un elevato grado di professionalità, rapporto gerarchico nei confronti di un adeguato numero di dipendenti, e potere di firma in rappresentanza dell'azienda. Né il ricorrente contesta la necessità della contestuale presenza di questi elementi. In ordine al primo aspetto della censura (sub “1.”), è da osservare che ove in sede di legittimità si lamenti l'omessa valutazione di elementi da parte del giudice di merito, è necessario indicare questi elementi in modo 7 autosufficiente (non solo per relationem bensì con specificazione completa ed idonea a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario l'esame degli atti del processo, la chiara e completa cognizione delle argomentazioni: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611); e gli elementi devono essere specificati nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa indicazione (in sede di merito), e nella loro processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione), per consentire al giudice di legittimità di accertare la carenza e valutarne la decisività. pluas Nel caso in esame, il ricorrente non indica quali siano le mansioni di Capo Ufficio della Cassa Centrale della Direzione, in quali aspetti queste mansioni si differenzino da quelle del Capo Ufficio della Cassa Centrale, da quali prove ciò era deducibile, e quale rilevanza queste diverse mansioni avessero ai fini del diritto in controversia. La censura è pertanto inammissibile. In ordine al secondo aspetto della censura (sub “2.”), il ricorrente non indica come, essendo da accertare le mansioni concretamente svolte, le risultanze del Regolamento potessero “smentire" specifiche contrarie testimonianze (non indica come il “dover essere", costituito dal Regolamento, potesse negare “l'essere", costituito dai fatti testimonialmente accertati); né indica quale specifica rilevanza (decisività) assumerebbe l'esclusione della dipendenza dalla Ragioneria, nei confronti del suo preteso agire "su istruzione dei Servizi specializzati, della Segreteria Fidi, della Sezione Pegni". 8 In ordine al terzo aspetto (sub “3."), il ricorrente non specifica il contenuto dell'elemento normativo (art. 96 del c.c.n.l.) che egli (a differenza di quanto diversamente ritiene il Tribunale, che individua anche la ratio della norma) assume non essere preclusivo dell'equivalenza della qualifica di ottimo ai fini del riconoscimento del diritto in controversia. In ordine al quarto aspetto (sub “4.”), il ricorrente non contesta la valutazione con cui la sentenza esclude la natura gerarchica del rapporto, qualificato come "coordinamento". D'altro canto, la valutazione dell'inadeguatezza, che il Tribunale fornisce, costituendo un apprezzamento di merito, resta insindacabile in sede di legittimità. Жито Per il quinto aspetto della censura (sub “5.”), il parametro fissato dal Tribunale (per cui il potere di firma esige atti di effettivo esercizio della volontà negoziale nei confronti di terzi, espletato con autonomia e discrezionalità, e che non si esaurisca in attività meramente certificativa) non è contestato dal ricorrente. Ed a tal fine non basta che l'atto firmato sia diretto a terzi, poiché è necessario che esprima la volontà negoziale dell'Istituto. Nel caso in esame, gli atti indicati in ricorso (movimento di denaro e valori con le Filiali, le gestioni esattoriali e la Sezione Credito su pegno;
pagamento ed esazione con la Banca d'Italia e con l'Ufficio postale e con Aziende di Credito;
controllo di tutti i movimenti effettuati dagli sportelli della BANCA;
corrispondenza ordinaria con Istituti di Credito, distinte di trasmissione effetti ed assegni e valori, lettere di addebitamento, lettere di accreditamento, giri di conto, ordini di versamento od accreditamento: 0 ricorso, pagg. 8, 9, 10), nella limitata misura in cui sono diretti a terzi, non sono espressione della volontà negoziale verso i terzi. L'assunto del ricorrente, per cui questi documenti “potevano essere firmati solo dai funzionari per espressa previsione della regolamentazione pattizia interna, costituita dalle Norme sull'uso della firma”, è poi privo dei necessari elementi di lettura: non solo il contenuto delle predette "norme”, bensì gli elementi processuali dai quali risulterebbe provato il concreto esercizio della firma (fatto che, secondo il ricorso, "risulta dalle prove espletate"). Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che, come la sentenza afferma, i fattori sui quali si fonda la qualifica di funzionario (autonomia, professionalità, potere gerarchico, potere di firma) non sono fra loro alternativi, bensì tutti contestualmente essenziali. E nel caso in esame il Tribunale esclude la presenza non solo di alcuni bensì di tutti i predetti fattori. Il ricorso deve essere respinto. Ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 19.000 oltre a lire 4.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2001. Il Consigliere estensore A 0 I 3 1 S 3 D S . , 5 A Біско Спого T IL PRESIDENTE, T O . R , L A Лилийно N A L ' A S L T O E S 3 L B P E 7 O E S не - D P D I 8 I - N M I S 1 G 1 N O A E D S A E IL CANCELLIERE I E D G T A Depositato in Cancelleria 10 E G , N E O E O L S T R oggi, 1 MAR 2001 E T T I S A R I I L G D L E IL CANCELLIERE E R T O D R O C