Sentenza 5 maggio 2011
Massime • 1
In tema di reato di false dichiarazioni sul reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rientrano nell'imponibile anche i redditi assoggettati a tassazione separata. (Fattispecie di somma di denaro percepita a titolo di risarcimento di danni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 24819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24819 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/05/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1029
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 38314/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) RA IG N. IL 10/10/1946 C/;
avverso la sentenza n. 2875/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in personali Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. ANDRENELLI ADRIANO foro di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
In riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma, con sentenza 7 gennaio 2010, ha assolto OR IG dal reato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, (false dichiarazioni sul reddito nella istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato) con la formula "perché il fatto non sussiste". A sostegno della conclusione, i Giudici hanno evidenziato come, ai fini della determinazione del reddito imponibile, non andasse inclusa la somma percepita per risarcimento dei danni che ha funzione reintegrativa, soggetta a tassazione separate, e da non indicare nella dichiarazione dei redditi.
Questa conclusione è censurata dal Procuratore Generale nel suo ricorso in Cassazione con il quale rileva che, allo scopo che interessa, necessita avere come riferimento non il reddito dichiarato ai fini fiscali, ma a tutte le risorse percepite di qualsiasi natura. L'imputato, nell'anno di riferimento, ha ricevuto Euro 19.096, sia pure con funzione reintegrativa, che gli avrebbe permesso di fare fronte alle spese legali.
L'imputato ha fatto pervenire una memoria.
Le censure del Ricorrente non sono meritevoli di accoglimento anche se i principi di diritto enucleati nell'atto di impugnazione sono esatti ed in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte. La ratio dell'art. 95 citato consiste nello evitare che siano ammessi al patrocinio a carico dello Stato soggetti che non ne hanno il diritto per carenza dei presupposti di legge.
Il Legislatore,per stabilire se una persona sia nelle condizioni, o meno,per usufruire del beneficio, ha riguardo, a sensi del disposto del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 76, a tutti gli introiti dalla stessa effettivamente percepiti in un determinato periodo;
sono compresi anche i redditi non reputati tali ai fini fiscali o derivanti da attività illecita o non assoggettati ad imposta sia perché non rientranti nella base imponibile sia perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione (Corte Cost. sentenza 144/1992; ex plurimis Cass. Sez. 4 sentenza 41271/2007). Di conseguenza, è configurabile l'elemento materiale del reato per la condotta omissiva dell'imputato che non ha dichiarato un reddito percepito nel periodo di imposta ed assoggettato a tassazione separata;
il problema che il caso pone concerne l'elemento psicologico. Sul punto, la Corte di Appello, (anche se è pervenuta ad una declaratoria di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste") ha introdotto un dubbio, derivante dal una segnalazione della Agenzia delle Entrate, sulla interpretazione della normativa per cui è processo;
il testo legislativo può avere indotto l'imputato a ritenere lecita la dichiarazione sul suo reddito imponibile con conseguente carenza di dolo.
Questa tematica, che meritava un approfondimento, non è stata introdotta nei motivi a sostegno del ricorso e, pertanto, non può essere oggetto di una ulteriore valutazione.
Per questo motivo, la Corte reputa inutile un annullamento della decisione perché è precluso ai Giudici del rinvio l'accertamento sul dolo che è indispensabile per la globale ponderazione della fattispecie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011