Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' 3202702 POPOLO TALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 12004/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cr on.7480 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DE, elettivamente domiciliato in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PALAZZO IV SCB presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 5213 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, -1- giusta delega in atti;
- controricorrente CORTS D'APPELLO DECRETO BELLA 12 avversO Ta sentenza del Consiglio nazionale dottori sez-π CIVILE DI GENOVA commercialisti di GENOVA depositata il 02/04/99 R.G. N. 119/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DI LULLO;
. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La sig.ra IN EL, con ricorso dell' 8 maggio 1993, ha chiesto al Pretore di La Spezia, giudice del lavoro, di condannare l'Inps a liquidarle la pensione di reversibilità, alla quale riteneva di avere diritto quale coniuge divorziata dal sig. IN EL, deceduto il 14.2.1983, in forza dell'art. 9, comma 2, Legge 1° dicembre (Disciplina dei casi di scioglimento del1970 n. 898 come modificato dall'art. 13 Legge 6 marzo matrimonio), 1987, n. 74. Il Tribunale di La Spezia, avanti al quale la causa era stata riassunta per ragioni di competenza per materia, ha rigettato il ricorso con decreto del 16.6.1998, che ha con accertamenti motivato con alcune premesse in diritto e in fatto. Circa la configurazione della posizione giuridica della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che alla fattispecie di causa va applicata la disciplina risultante dalla Legge dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di 1 ° scioglimento del matrimonio), come modificata dalla Legge 1° agosto 1978, n. 436, vigente alla data del decesso, la quale configurava la situazione soggettiva dell'ex coniuge come un interesse ad ottenere la pensione di reversibilità, che solo con il provvedimento discrezionale del Tribunale trasforma in diritto soggettivo;
non si applica si 3 viceversa, vertendosi in tema di elementi costituitivi del diritto azionato e non di norme processuali, la modifica operata dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74 successivamente al decesso del de cujus, che ha configurato un diritto soggettivo incondizionato alla pensione di reversibilità. Il Tribunale è quindi passato a valutare se sussistessero in fatto giustificati motivi perché lo stesso giudice provvedesse alla modifica delle condizioni economiche stabilite con l'atto di divorzio e all'attribuzione all'ex coniugedulla a pensione di reversibilità; non ha ritenuto al riguardo ostativa la circostanza che all'atto del divorzio non le era stato attribuito un assegno divorzile, dovendosi valutare la titolarità c.d. in astratto dell'assegno in questione;
ma rigettava la domanda per difetto di prova, non assolta in alcun modo dalla ricorrente, onerata dalla stessa. Al riguardo notava il Tribunale che la ricorrente risulta proprietaria di immobili, e si deve presumere che svolgesse attività lavorativa come commerciante, essendole stata liquidata nel 1988 la relativa pensione;
che la figlia era maggiorenne al momento del divorzio e l'attrice non ha dimostrato di averla avuto, cionostante, a carico. Il reclamo della Sabatini è stato respinto dalla Corte d'appello di Genova, con decreto 2.4.1999, che ha ritenuto corrette le argomentazioni sopra riportate, ed ha aggiunto che, quanto alla valutazione dell'apporto dato dalla 4 reclamante alla formazione del patrimonio familiare, il matrimonio durò circa cinque anni, e che la separazione venne ascritta a colpa della istante. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., la Sabatini, con unico motivo. L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, 2° comma, Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento offly del matrimonio), come novellato dalla Legge 1° agosto 1978, n. 436. Ella censura il decreto impugnato in primo luogo per avere ritenuto inapplicabile ratione temporis la modifica di cui alla Legge 6 marzo 1987, n. 74 (senza peraltro argomentare sul tema); in secondo luogo assume che anche sotto la vigenza della precedente normativa di cui alle leggi 898/1970 e 436/1978 la giurisprudenza aveva configurato la situazione soggettiva come diritto, cita al n. 2329; sostiene poi che il riguardo Cass. 25.2.1993 giudice del merito nel liquidare l'assegno divorzile deve prescindere dalla mera considerazione della durata dei rispettivi matrimoni ○ dall'entità dei benefici;
censura 5 infine gli accertamenti in fatto ponendo in rilievo il patrimonio immobiliare del de cujus, donato alle figlie. Il ricorso non è fondato. Si deve premettere che il decreto con il quale la Corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali tra ex coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., essendo preclusa la proponibilità di un ordinario ricorso per Cassazione dall'art. 739, comma terzo, cod. proc. civ., applicabile a tutti i procedimenti in Camera di Consiglio anche di natura ! contenziosa, in forza dell'effetto estensivo previsto In tal caso, il dall'art. 742-bis cod. proc. civ. sindacato della cassazione è, peraltro, limitato al solo vizio di violazione di legge, con conseguente deducibilità del vizio di motivazione solo per carenza assoluta della stessa ovvero di motivazione meramente apparente perplessa, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità di essa (Cass. 10-05-1999 n. 4623; Cass. 04-01-2000 n. 11). Sono pertanto inammissibili le censure contro le valutazioni in fatto del giudice del merito. 1 06 Quanto alle censure di violazione di legge (presunta retroattività dell' 13 Legge 6 marzo 1987, n. 74 e sussistenza di un diritto soggettivo della ricorrente alla pensione di reversibilità alla data del decesso dell'ex coniuge) per le quali il ricorso è ammissibile, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, il quale, sostituendo l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (come riformulato dall'art. 2 della legge agosto 1978 n. 436), regola in via innovativa il trattamento economico del divorziato in caso di morte dell'ex coniuge, in concorso meno con il coniuge superstite di questi, attribuendogli (se non passato a nuove nozze) la pensione di reversibilità od una quota di essa (non quindi la mera possibilità di conseguire, con pronuncia costitutiva, un assegno 1 assimilabile a quello pensionistico), ed altresì fissando, come condizione di tale attribuzione, la titolarità di assegno di divorzio, integra una disposizione sostanziale, incidente sui fatti generatori delle posizioni soggettive del divorziato, non semplicemente sui loro effetti, e, pertanto, in difetto di previsione di retroattività, non può trovare applicazione nelle controversie pendenti, con riguardo a diritti del divorziato ricollegabili a decesso dell'ex coniuge avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma medesima, che vanno conseguenzialmente decise in base 7 alla precedente normativa (Sez. U., sent. n. 5939 del 25- 05-1991; Cass. 08-08-2000 n. 10444). Poiché il decesso dell'ex coniuge è avvenuto il 14.2.1983, è corretta la decisione del giudice del merito che ha escluso l' applicabilità della più favorevole disciplina di cui all'art. 13 dall'art. 13 Legge 6 marzo 1987, n. 74. л E poiché, come cennato, non sono ammissibili in questa sede censure sulla valutazione di merito del giudice a quo della congruità delle disposizioni patrimoniali, il ricorso va respinto. Per quanto riguarda il regime delle spese processuali del presente giudizio, si deve notare che l'art. 13 dall'art. 13 Legge 6 marzo 1987, n. 74, costituisce un discrimine sia sul piano sostanziale, come già cennato, sia su quello processuale, nel senso che, mentre alla stregua dell'art. 9 Legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall' art. 2 della legge n. 436 del 1978, il trattamento attribuibile al coniuge divorziato consisteva in una prestazione patrimoniale di natura non ontologicamente previdenziale, rimessa alla discrezionalità del giudice in relazione sia all' "an" che al "quantum", e determinabile dal Tribunale ordinario, secondo il rito della camera di consiglio;
con l'art. 13 Legge 6 marzo 1987, n. 74 il diritto del divorziato non dipende da una pronuncia giudiziale, ed il "quantum" dell'attribuzione varia automaticamente secondo 0 08 la dinamica incrementativa prevista per quella pensione;
ne consegue che le eventuali controversie sono attribuite alla competenza degli organi giurisdizionali cui istituzionalmente affidata la cognizione delle controversie in materia di trattamenti previdenziali (in via generale, giudice del lavoro;
Corte dei conti, se la pensione sia a carico dello Stato) (Cass. sez. un. 14-12-1998 n. 12540). Poiché la presente controversia soggetta al regime giuridico antecedente all'art. 13 Legge 6 marzo 1987, n. 741 le relative spese processuali seguono il principio generale della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare spese del presente giudizio liquidate in Euro 5.88 oltre Euro mille per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 18 dicembre 2001. Albe you Il Presidente Depositato in CancelleríaCANCELLER Seselle де Майей Il Consigliere Estensore Aldo IL CANCELLIERE 6 MAR. 2002 oggi, C andle IL CANCELLIEANCELLIERE Prev\p-reve-coniuge divorziato RG 12004/1999 907