Sentenza 15 dicembre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale viene disposto il giudizio direttissimo all'esito della convalida dell'arresto la cui irrituale instaurazione determina una nullità relativa che deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta tra i motivi dell'impugnazione avverso la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2017, n. 29880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29880 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2017 |
Testo completo
29880-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1740 Presidente - Aldo Cavallo CC 15/12/2017 Donatella Galterio R.G.N. 42083/2017 Claudio Cerroni - Relatore - Antonella Ciriello Fabio Zunica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ND AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2017 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 settembre 2017 marzo 2017 il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l'arresto di ND AL in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma 4, e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestualmente disponendo la misura del divieto di dimora in Brescia e provincia nonché il conseguente giudizio direttissimo.
2. Avverso detto provvedimento l'interessato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, allegando due motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha osservato che, in riferimento ad uno dei capi d'imputazione, faceva difetto la flagranza, trattandosi della contestazione di episodi di spaccio risalenti nel tempo. In ragione di ciò, non poteva essere convalidato l'arresto non essendoci prova immediata dell'evento (mentre comunque l'arrestato aveva negato l'assenso al giudizio direttissimo per detta seconda ipotesi, relativa alla contestazione di 385 cessioni di cocaina risalenti nel tempo).
2.2. Col secondo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 613 cod. proc. pen., siccome modificato dalla novella del 2017, nella parte in cui precludeva la sottoscrizione del ricorso per cassazione all'imputato assistito da difensore d'ufficio non cassazionista, in relazione agli artt. 3, comma 1, 24, 111 e 117, comma 5, Cost., nonché all'art. 6, par. 3, Cedu.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In ordine al secondo motivo di ricorso, che per ordine logico va esaminato in via naturalmente pregiudiziale, la questione è in ogni caso priva di rilevanza nel presente giudizio, atteso che alcuna concreta incidenza la soluzione di costituzionalità potrebbe avere. In considerazione infatti dell'intervenuta rituale proposizione del ricorso di legittimità, la definizione della controversia può senz'altro intervenire a prescindere dalla risposta al preteso quesito di illegittimità costituzionale (né, in effetti, il ricorrente ha inteso spendere parola al riguardo).
4.2. Per quanto invece concerne il primo profilo di censura, esso appare palesemente infondato. Come si evince infatti da una mera lettura dell'ordinanza di convalida dell'arresto (lettura peraltro in sé apparentemente condivisa dalla stessa difesa del ricorrente, cfr. terzo capoverso di pag. 2 del ricorso), essa è intervenuta relativamente al solo capo a) di cui all'imputazione, per quale non vi è questione circa la flagranza della cessione e della detenzione di stupefacente. In proposito, infatti, il Giudice aveva dato conto che era "stato rispettato il termine di quarantott'ore dall'arresto per la presentazione dell'imputato in stato d'arresto davanti al Giudice del dibattimento, con riferimento al capo a d'imputazione", precisando altresì che "il reato per cui si procede, con riferimento al capo a d'imputazione, consente l'arresto facoltativo in flagranza", ed infine osservando che "la pena del reato per cui si procede, con riferimento al 2 -capo a d'imputazione, - determinata ex art. 278 c.p.p. integra la condizione di applicabilità ai sensi dell'art. 280, I comma, c.p.p.". Il ricorrente assume invece, dal fatto che nell'ordinanza impugnata il Giudice abbia infine disposto procedersi a giudizio direttissimo "sulla base delle imputazioni formulate dal Pubblico Ministero", che sia stato oggetto di convalida anche l'ulteriore ipotesi di spaccio, relativo alla cessione pregressa di cocaina in ulteriori 385 occasioni. In proposito il ricorrente ha allegato di non avere acconsentito al giudizio direttissimo per tale secondo capo d'imputazione, mentre il difensore d'udienza si era opposto alla convalida dell'arresto stante l'insussistenza di flagranza.
4.2.1. In relazione a siffatti rilievi, è invero appena il caso di osservare, da un lato, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale viene disposto il giudizio direttissimo all'esito della convalida dell'arresto (con la precisazione che le doglianze avverso il citato provvedimento devono essere proposte al giudice del merito, la cui decisione è poi suscettibile di essere impugnata con la sentenza)(Sez. 6, n. 40924 del 26/10/2011, Smedile, Rv. 251065). D'altro canto, ed in coerente completamento, si è così rilevato che l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione (in specie era stato rigettato il motivo di ricorso, constatando la mancata eccezione di parte e, anzi, il consenso prestato dal difensore alla trattazione congiunta anche dei reati per i quali non vi erano i presupposti per il rito direttissimo)(Sez. 5, n. 26818 del 10/03/2016, Di Benedetto, Rv. 267891).
4.3. Alla stregua di quanto complessivamente osservato, quindi, la convalida dell'arresto è avvenuta per un fatto di reato sicuramente rientrante nelle ipotesi di legge (né il ricorrente ha inteso contestare alcunché in proposito), mentre ogni ulteriore questione riguarda invece l'instaurazione del giudizio direttissimo, ed è all'evidenza estranea alla presente verifica di legittimità.
5. La manifesta infondatezza del ricorso non può che condurre alla sua inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Claudio Cerroni Olen lin Alito Gall DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 LUG 2013 IL CANCELLIERE Luana Mariani +