Sentenza 26 ottobre 2011
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale viene disposto il giudizio direttissimo all'esito della convalida dell'arresto. (In motivazione la Corte ha precisato che le doglianze avverso il citato provvedimento devono essere proposte al giudice del merito, la cui decisione è poi suscettibile di essere impugnata con la sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2011, n. 40924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40924 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ TO Presidente del 26/10/2011
Dott. GARRIBA Tito Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 1675
Dott. PAOLONI Giacomo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio Consigliere N. 35861/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SM TO, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 3 agosto 2011 dal Tribunale monocratico di Messina;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il pubblico ministero, in persona del Sost.Procuratore Generale dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con ordinanza del 3 agosto 2011 il Tribunale monocratico di Messina, accogliendo le richieste del pubblico ministero, convalidava l'arresto in flagranza di ME TO per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, applicava la misura cautelare della custodia in carcere e disponeva procedersi immediatamente a giudizio direttissimo per l'anzidetto delitto e per le connesse contravvenzioni di cui agli artt. 116 e 186 C.d.S., commi 2 e 7. Avverso detta ordinanza ricorre l'imputato, che denuncia la violazione dell'art. 449 cod. proc. pen., comma 6, perché per le contravvenzioni, per le quali si procedeva a piede libero, mancavano le condizioni legittimanti la scelta del rito direttissimo. p.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori delle ipotesi previste dalla legge, senza rispettare la regola dettata dall'art. 568 cod. proc. pen., comma 1. Ad evitare equivoci, va chiarito che il ricorso non impugna propriamente l'ordinanza di convalida dell'arresto o l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere, che sono pacificamente ricorribili per cassazione, ma l'autonoma decisione, apposta in chiusura dei cennati provvedimenti, con cui il giudice dispose il giudizio direttissimo.
Orbene la doglianza che forma oggetto di ricorso, investendo una questione preliminare al giudizio, avrebbe dovuto essere proposta nella sede sua propria, ossia avanti al giudice di merito, affinché valutasse se era il caso di disporre la separazione degli atti relativi alle contravvenzioni, procedendo al giudizio soltanto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, oppure di restituire gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 452 cod. proc. pen., comma 1, affinché promuovesse il giudizio ordinario. La relativa decisione avrebbe poi potuto essere impugnata, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., insieme con la sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011