Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
È devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non della Corte dei Conti, la domanda proposta dai dipendenti di un'azienda municipale nei confronti di quest'ultima (e dell'Inail) per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo della legge 257/92 (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni), trattandosi di domanda avanzata da lavoratori (necessariamente ancora) in attività di servizio, così che, in considerazione della persistenza di un rapporto di lavoro, non può legittimamente dirsi dedotto in giudizio un rapporto pensionistico "stricto sensu", ovvero una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tali deduzioni determinando, per converso, la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/1999, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IE TO, DA NA TA, IE SI, AN RC, GA NG, MI RO, AC CA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
A.E.M. AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO DE LA FOREST, MAURIZIO DE LA FOREST, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo Studio degli Avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale del Notaio dott. Carlo Federico Tuccari, depositata in data 2 settembre 1998, in atti;
- resistente con procura -
nonché contro
I.N.P.D.A.P.;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 19197/97 del Pretore di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Sergio VACIRCA, per i ricorrenti, Rinaldo GEREMIA, per la controricorrente, Antonino CATANIA, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e affermazione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Svolgimento del processo
Alcuni dipendenti, come in epigrafe indicati, della AEM - Azienda Energetica Metropolitana s.p.a., prima Azienda Elettrica Municipale, con ricorso al Pretore del lavoro di Torino, deducendo di aver prestato la propria attività presso la centrale termoelettrica di Moncalieri comportante un contatto diretto con materiale di coibentazione contenente amianto o comunque l'inalazione di fibre d'amianto aerodisperso negli impianti dell'azienda, senza alcuna forma di prevenzione e di tutela per la salute dei lavoratori da parte della datrice di lavoro, fino agli inizi degli anni 90, e, successivamente, con lavori di bonifica da parte della stessa, peraltro inidonee a mutare significativamente le condizioni di lavoro, assumevano di avere diritto al beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, legge 27 marzo 1992 n. 257, e cioè alla moltiplicazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestite dall'INAIL e previsto per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Lamentando poi che l'INAIL non aveva rilasciato la dichiarazione attestante l'esposizione al rischio amianto e che l'AEM non aveva data seguito alla richiesta del loro curriculum professionale, con l'indicazione delle mansioni svolte, necessario al perfezionamento del procedimento amministrativo presso l'istituto assicuratore, chiedevano che il Pretore adito dichiarasse il loro diritto al beneficio di cui all'art. 13 già richiamato, e, in ogni caso, pronunciasse sentenza di accertamento sostitutiva della dichiarazione dell'INAIL richiesta ai fini amministrativi nonché sentenza di condanna sia dell'INPDAP a procedere al ricalcolo dei contributi pensionistici per i periodi di esposizione al rischio di amianto, sia dell'AEM, dell'INAIL e, in caso di resistenza, dell'INPDAP stesso al rimborso delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio soltanto l'AEM e l'INAIL, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la causa rientrerebbe nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.
I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
L'AEM ha presentato controricorso.
L'INAIL ha depositato procura speciale.
L'INPDAP non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione
Ad avviso dei ricorrenti, la domanda formulata nel ricorso al Pretore è diretta all'accertamento del diritto di cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992, previo il riscontro dell'avvenuta esposizione al rischio dell'amianto determinante l'obbligo dell'AEM di assicurare i lavoratori contro le malattie professionali, ed il correlativo loro diritto ad essere assicurati ai sensi del DPR n. 1124 del 1965. Assumono essi in particolare che l'accertamento del diritto ad essere assicurati costituisce oggetto di una domanda formulata in via autonoma e che le domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui all'art. 13 cit. è strettamente dipendente dall'accertamento dell'obbligo assicurativo e del correlativo diritto ad essere assicurati. Concludono quindi nel senso che deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, posto che la domanda ha ad oggetto non la prestazione pensionistica in sè, il c.d. diritto a pensione, o la misura della stessa, nel qual caso soltanto la giurisdizione spetterebbe in ipotesi alla Corte dei Conti, ma concerne questioni connesse con il rapporto di lavoro, che del diritto pensionistico costituiscono un necessario presupposto. Rilevano, inoltre, i ricorrenti che la giurisdizione della Magistratura contabile dovrebbe essere esclusa nella specie anche per il fatto che le pensioni sono alimentate con contributi non di provenienza pubblica ed erogate senza alcun onere per lo Stato. Quanto poi alla documentazione che il datore di lavoro e l'INAIL non hanno rilasciato, nonostante le richieste dell'interessato, si lamenta che neppure il mezzo previsto dall'art. 210 cod. proc. civ. potrebbe essere sperimentato, non già essendone incerta l'esistenza, ma essendone addirittura certa l'inesistenza, con palese violazione del dovere di esecuzione del rapporto di lavoro e di quello assicurativo secondo correttezza e buona fede.
Le argomentazioni svolte dai ricorrenti pervengono a conclusioni condivisibili.
Posto che la domanda formulata nel ricorso al Pretore non può essere interpretata in questa sede con riferimento al petitum meramente formale, decisivo essendo ai fini del regolamento di giurisdizione il petitum sostanziale, deve ritenersi che questo, nella specie, sia effettivamente coincidente con quello precisato nel ricorso per regolamento di giurisdizione.
Invero, la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 13 della legge n. 257 del 1992 è stata proposta, e non poteva non esserlo ( come è già stato affermato da questa Corte, di recente, nelle sentenze 28 luglio 1998 n. 7407, 7 luglio 1998 n. 6620 e n. 6605), da lavoratori in attività di servizio, sicché è evidente che, in considerazione della persistenza del rapporto di lavoro, non può ritenersi verificata la deduzione in giudizio di un rapporto pensionistico o, tanto più, di una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tale deduzione determinando la necessaria devoluzione di una controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti ( Cass. SU 16 dicembre 1994 n. 10799; 3 dicembre 1991 n. 12973). Inoltre, in sostanza, il fondamento della domanda è ravvisato dai lavoratori, da un lato, nella esposizione al rischio derivante dall'amianto e nella completa assenza delle misure di prevenzione che avrebbero dovuto essere adottate dall'azienda datrice di lavoro, e, dall'altro, nel silenzio osservato in proposito da quest'ultima e dall'INAIL, nonostante le sollecitazioni loro rivolte dagli interessati.
Risulta quindi evidente che le deduzioni attinenti al chiesto beneficio non siano di pertinenza esclusiva del rapporto pensionistico, ma si riflettano ed abbiano incidenza sul rapporto di assicurazione obbligatoria con l'INAIL e sullo stesso rapporto di lavoro relativamente alle obbligazioni contributive a carico dell'azienda, rendendo così necessaria la devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. SU 21 marzo 1997 n. 2519; 25 ottobre 1993 n. 10601; 13 dicembre 1991 n. 12973). Invero, poiché, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 13, "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto al l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestite dall'INAIL, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5", è evidente che il presupposto del reclamato beneficio è la sussistenza del rapporto assicurativo con detto Istituto contro i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, oltre che l'adempimento da parte della datrice di lavoro delle proprie obbligazioni contributive, sicché le riferite deduzioni in fatto svolte dai lavoratori non possono essere interpretate che nel senso della prospettazione degli elementi necessari al pregiudiziale accertamento di detto rapporto, con la conseguenza che la domanda di sentenza sostitutiva della mancata dichiarazione dell'INAIL non può essere intesa appunto che come domanda di accertamento dei presupposti del beneficio di cui all'art. 13 in questione.
Discende quindi da questi rilievi che deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, restando assorbito, tra gli altri, in particolare, il profilo della censura in ordine all'applicabilità o no dell'art. 210 cod. proc. civ.. Quanto alle spese giudiziali, sussistono giusti motivi per compensarle per l'intero tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999.