Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/1999, n. 207
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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È devoluta alla cognizione del giudice ordinario, e non della Corte dei Conti, la domanda proposta dai dipendenti di un'azienda municipale nei confronti di quest'ultima (e dell'Inail) per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, comma ottavo della legge 257/92 (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni), trattandosi di domanda avanzata da lavoratori (necessariamente ancora) in attività di servizio, così che, in considerazione della persistenza di un rapporto di lavoro, non può legittimamente dirsi dedotto in giudizio un rapporto pensionistico "stricto sensu", ovvero una pretesa attinente alla misura della pensione, solo tali deduzioni determinando, per converso, la necessaria devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei Conti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/1999, n. 207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 207
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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