Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei braccianti agricoli, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni può assumere valore di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. La certificazione in merito alla iscrizione in detti elenchi non integra peraltro una prova legale ne' è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio, con la conseguenza che, in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di elementi probatori la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali i verbali di accertamenti ispettivi o la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio tra le parti del rapporto ( pur in difetto di convivenza), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL MA SA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CATERINA RESTUCCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 203/01 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 23/11/01 - R.G.N. 238/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/09/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della appellata sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, rigettava la domanda proposta da MA ES SA contro l'IN, diretta all'accertamento del suo diritto alla pensione di vecchiaia, in riferimento alla domanda amministrativa presentata a detto istituto in data 6.7.1993. Il giudice di secondo grado osservava che, nonostante la specifica contestazione da parte dell'IN della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ristante e il suocero, compiuta con riferimento alle risultanze dei prodotti verbali ispettivi, era mancata la prova da parte dell'interessata degli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, della retribuzione, del potere di direzione e disciplinare e della osservanza di un preciso orario di lavoro: in realtà dalla prova testimoniale era solo rimasto confermato lo svolgimento di attività lavorativa della SA sulla proprietà agricola del suocero. Anche quest'ultimo si era limitato a dichiarare che i prodotti dei fondi venivano consumati sia dalla propria famiglia che da quella del figlio e aveva precisato che la SA non aveva un preciso orario di lavoro, ma lavorava tenendo conto anche dei suoi impegni familiari.
Contro questa sentenza la SA propone ricorso per IO, affidato ad un unico complesso motivo e illustrato da memoria. L'IN ha depositato procura, ma non ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia omessa e comunque insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Lamenta che la Corte di merito abbia trascurato di tenere presente la sua iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni dal 1986 al 1992 quale dipendente del suocero, PP ST, la quale determina una presunzione, sia pur semplice, di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura. L'IN, d'altra parte, si era limitato a produrre inconsistenti verbali amministrativi, su di essi fondando motivazioni disattese una ad una dal giudice di primo grado.
Ritiene contestabile, poi, la tesi dell'inesistenza di una retribuzione, poiché il datore di lavoro aveva affermato di avere elargito somme, sia pure imprecisate, per l'acquisto di sementi e concime, e di avere corrisposto prodotti in natura, idonei ad integrare il corrispettivo della prestazione lavorativa. Osserva inoltre che nel lavoro agricolo è ininfluente l'inosservanza di un orario di lavoro prestabilito, così come non sono necessari la direzione e il controllo del datore di lavoro se egli ha fiducia nella capacità e nella correttezza del lavoratore.
Lamenta infine l'omessa motivazione in merito ad elementi quali l'estensione dei terreni, l'attività lavorativa svolta dal suocero, la continuità del rapporto di lavoro per sette anni, le risultanze della perizia tecnica sui terreni e sulle colture, prodotta da parte ricorrente.
Il ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli può assumere valore di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, quando quest'ultima venga posta in dubbio in un giudizio avente ad oggetto prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati. La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha anche precisato che la certificazione in merito all'iscrizione in detti elenchi non integra una prova legale riguardo alla qualificazione del rapporto, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio, sì che, quando dall'ente previdenziale siano allegati elementi probatori la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, quali i verbali di accertamenti ispettivi o la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio tra le parti del rapporto (pur in difetto di convivenza), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (cfr. Cass. Sez. un, 26 ottobre 2000 n. 1133; Cass. 27 luglio 1999 n. 8132 e 20 marzo 2001 n. 3975). Poiché nella specie, come accertato dal giudice di merito e confermato nello stesso ricorso, il rapporto di lavoro si sarebbe svolto alle dipendenze del suocero dell'attuale ricorrente, giustificatamente il giudice di merito ha ritenuto necessario - a seguito delle espresse contestazioni dell'IN - che il rapporto medesimo trovasse un compiuto riscontro probatorio, in maniera tale che potesse essere verificata la correttezza della sua qualificazione giuridica. Tale opzione del giudice di merito trova ulteriore giustificazione nel riferimento alle risultanze di verbali ispettivi, censurato dalla ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, con deduzioni inammissibili per la loro genericità e per la mancanza di concreti riferimenti al contenuto dei verbali stessi, in violazione dei principi, che per costante giurisprudenza di questa Corte, disciplinano il ricorso per IO (cfr. Cass. 8 luglio 1994 n. 6456, 8 marzo 2001 n. 3380, 22 novembre 2000 n. 15112, 26 agosto 2002 n. 12477). Circa la critica agli accertamenti e alle valutazioni compiute dal giudice di merito, è opportuno preliminarmente ricordare che questa Corte, in relazione ad una analoga controversia, ha ricordato che il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., valendo a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo;
che tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso;
che, in particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e resistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali) (Cass. n. 3975/2001, cit.). Tenuti presenti detti principi, è evidente la correttezza e la adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, che ha dato atto che anche la famiglia dell'attuale ricorrente fruiva dei prodotti agricoli raccolti sul fondo di proprietà del congiunto, ma altresì rilevato che non risultavano gli elementi tipici della subordinazione e della stessa qualificabilità come retribuzione di tale erogazione in natura. E deve aggiungersi che anche in questa sede non viene indicata dalla ricorrente alcuna caratterizzazione del rapporto idonea a giustificare il riferimento al tipo legale del lavoro subordinato. Ed è appena il caso di rilevare la inammissibilità, per la loro genericità, delle doglianze di mancato esame degli elementi relativi all'estensione dei terreni, all'attività lavorativa svolta dal suocero, e alle risultanze della perizia tecnica sui terreni e sulle colture, prodotta dalla parte. La mera continuità del rapporto, d'altra parte, non costituisce elemento di per sè sufficiente ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'IN.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004