Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
0 062 5/02 г.g. n. 20675/98 ud. pubbl. 08.10.2001 oggetto tardiva produzione documentale in appello a sostegno di eccezione di giudicato esterno -effetti REPUBBLICA ITALIANA Con 1637 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Пер. 192 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Gaetano FIDUCCIA , Presidente;
dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
· dott. Michele VARRONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE J UFFICIO COPIE dott. Antonio LIMONGELLI J Richiesta copia studio dott. Italo PURCARO dal Sig. IL SOLE 24 ORE J dirbti.per dirt: SEM. 2002 ha pronunciato la seguente il SENTENZA IL CANCELLIERC sul ricorso proposto da CREDI FARMA s.p.a. in persona del legale CANCELLERIA • quale rappresentante dott: Carlo Ghiani Jmandataria del dott. Bonaventura Falcone rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Marzano come QH676776 da procura in calce al ricorso ed elett. dom. in 1710 Roma viale delle Milizie n. 9 presso lo studio dell'avv. Carlo Mario D'Acunti ricorrente
contro
UNITA' SANITARIA LOCALE n. 53 di Salerno in liquidazione in persona del legale rappresentante F F piazza Adriana п. 5 i elett. dom. in Roma presso lo studio dell'avv. Benito Civitate che la Iappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso e decreto di nomina controricorrente avversQ - 1.9.1997 della la sentenza n. 454 in data 26.5. Corte di Appello di Salerno r.g. n. 55/94 ) • Udita nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per la ricorrente per delega F F 1'avy. D'Acunti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso E' comparso per la contraricorrente l'avv. Civitate che ha chiesto il rigetto del ricorso * j Sentito il P.M. in persona del sost. F Fprocuratore generale dott. Stefano Schirō che ha chiesto l'accoglimento del ricorso p.q.r, 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 marzo 1993 il Tribunale di Salerno rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo in data 15.1.1990 dell'importo di lire 346.970.944 oltre accessori n.proposta dalla U.s.l. ; 53 J del luogo nei confronti della società DI F quale rappresentante del dott. Bonaventura Falcone titolare di farmacia in Amalfi presso la quale nel periodo agosto+novembre 1990 erano stati prelevati dei medicinali , rimasti impagati In riforma di tale decisione impugnata dalla i stessa U.s .
1. con là pronuncia, ora gravata la Corte di Appello ritenuta la carenza di ir ha revocato il Jlegittimazione dell'appellante decreto ingiuntivo opposto ed ha respinto la domanda come sopra avanzata dalla DI 'Per quanto rileva in questa sede la Corte I premesso che soltanto all'atto del deposito della comparsa conclusionale d'appello la società appellata aveva prodotto documentazione a sostegno della sollevata eccezione di giudicato esterno ha ritenuto sulla legittimazione della U.s.
1. J tardiva tale produzione perché avvenuta oltre il termine di cui all'art. 184 c.p.c. ( erratamente indicato quale 186 ) vecchio testo ( applicabile 5 nella specie ratione temporis ) , giudicando irrilevante il mero silenzio osservato al riguardo dalla difesa dell'appellante nell'udienza di discussione Per la cassazione di tale decisione la società DI ha proposto ricorso J affidato a due motivi cui la U. s.
1. n. 53 resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente rilevata La Corte l'inammissibilità dell'istanza di riunione avanzata controricorrente dalla solo nel corso della discussione tradottasi nella con I essa produzione di copia di precedente analoga istanza avanzata nel gennaio del lontano 1999 ad altra 'sezione di questa C.S. ' neppure si afferma infatti che gli altri ricorsi pur tra le stesse F parti investano la questione del giudicato esterno che è la sola oggetto del ricorso ora in osserva che i due motivi di quest'ultimo esame - censurano il solo punto C della sentenza impugnata ) con il quale la Corte ( a pag. 9 e $5 pur dando atto dell' ammissibilità territoriale ha ritenuto non provata le ' sollevata dell'eccezione di giudicato esterno dall'odierna ricorrente F 4 : 1'eccezione stessa per effetto della affermata tardività della relativa produzione documentale J allegata alla comparsa conclusionale di appello . In contrasto quest'u'ultima affermazione lacon ricorrente con i due motivi di ricorso deduce la 112 e 395 c.p.c.violazione degli artt. 184 , 39 + nonché vizio di motivazione su punti decisivi e ♫ che la produzione di documentisostiene successiva alla rimessione della causa al Collegio F è sanata ove la controparte F come nella specie è avvenuto , non sollevi eccezioni e che quella I di giudicato esterno è un'eccezione in senso lato con il conseguente dovere del giudice di rilevarla d'ufficio ove essa emerga comunque dagli atti del processo I due motivi strettamente connessi e , pertanto da esaminare congiuntamente - Sono fondati nei sensi di seguito precisati . In effetti il giudicato esterno è rilevabile ' d'ufficio , come le sezioni unite di questa C.s. i ponendo fine al contrasto al riguardo insorto J hanno di recente affermato ( sent. 25 maggio 2001 n. 226 } + La Corte territoriale avrebbe pertanto dovuto alla stregua degli atti acquisiti verificare ancorché tardivamente se sulla questione della legittimazione della U.s.l. si fosse o meno formato il giudicato ÷ non solo infatti le stesse J F sezioni unite hanno precisato che il giudicato può risultare da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito J ma il contrario indirizzo giurisprudenziale fondato sulla sentenza П. 4712/96 delle medesime sezioni unite e sul quale J la pronuncia impugnata ha basato la sua decisione , non può trovare applicazione nel caso di specie , essendosi esso formato sui limiti della introduzione di domanda nuova nel corso del procedimento di primo grado mentre si discute ora F di documenti prodotti in appello а sostegno di eccezione di giudicato documenti avverso i quali j F come risulta la controparte nulla aveva opposto dalla stessa pronuncia . Dal che questa C.S. ha più volte tratto che in tal caso 萨 la tardività della produzione resta anata ( da ultimo sent. r. 10863/94 ) + Si impone F pertanto F la cassazione della sentenza ▸ Passando a stabilire se detto provvedimento debba essere adottato con rinvio ( art. 383 primo comma F 0 se invece la questione del giudicato c.p.c. ) esterno possa essere direttamente esaminata da questa Corte deve rilevarsi che nel secondo senso ha deciso la citata sent. n. 226/01 r la quale ha che il giudice della legittimità precisato accerta l'esistenza e la portata del giudicato , " conove tale questione sia ad esso sottoposta cognizione piena che si estende al diretto esame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali . Il collegio F pur condividendo in via di kprincipio anche tale affermazione ritiene che essa non possa però avere una portata assoluta ma vada invece adeguatia alle particolarità delle singole fattispecie Nella specie la Corte territoriale F pur accennando che il dedotto giudicato concerne riferentesi 22a periodi diversi ( pag. W pronunce ha disatteso l'eccezione per i soli motivi 10 ) J processuali dianzi richiamati dichiarando اتحاد : assorbita ogni questione in ordine alla concreta H+I ! idoneità ( della documentazione prodotta } a costituire il supporto probatorio ( pag. 11 } 2 punto , quest'ultimo , sul quale tacciono sia il ricorso che il controricorso che precedenti Į delle sezioni le entrambi il ricordato intervento 7 unite sviluppano le loro argomentazioni e sullaanch'essi sul piano soltanto processuale premessa implicita , inoltre ' rche in caso di accoglimento del ricorso la questione di merito sarebbe stata esaminata in sede di rinvio il conseguente difetto diIn tale situazione effettivo contraddittorio sul merito della 'questione il principio costituzionale del giusto processo ( art. 111 primo comma novellato cost. ) e la regola generale dettata dal primo comma del pure novellato art. 384 c.p.c. , in forza del quale il giudice della legittimità decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto impongono la cassazione con F rinvio conclusione questa alla quale $ F del F più volte menzionata conduce la stessa resto F che nell'enunciare i poteri sentenza n. 226/01 ' del giudice della legittimità in tema di accertamento del giudicato esterno ha precisato che essi comportano indagini ed accertamenti anche di fatto indipendentemente F dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito interpretazione che nella specie , è г però mancata anche come già rilevato ad opera F ' delle parti 8 Il giudice del rinvio che si designa - nella Corte di appello di OL accerterà pertanto , con riferimento alle precedenti pronunce invocate dalla ricorrente se la questione della della U.s.l. sia coperta dallegittimazione giudicato - del quale verificherà i limiti soggettivi C oggettivi F più volte enunciati da 1087 119,11 questa C.S. ( da ultimo Cass. nn. 5092/00 e F 4567 30.99 anche riguardo alle spese delEATOT. ed adotterà quindi i provvedimenti -4773/01 I TOT. 160, 10 conseguenziali presente giudizio .
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e per le spese del giudizio di rinvia anche F cassazione , alla Corte di Appello di OL . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte 1'8 ottobre 2001 . f Il Consigliere est. Il Presidente- Яабате Fraser subalia Depositatam Cancelleria 21.102 0 0 2 IL CANCELLIERE C1 .; B Gine Pasoli FF 5 PM 5009