Sentenza 14 giugno 2002
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. (rinvenimento, dopo la sentenza, di un documento decisivo non prodotto prima per fatto non imputabile alla parte), senza che la mancata previsione di tale ipotesi di revocazione tra quelle ammissibili, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della Cassazione, sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale emendabile con pronuncia della Corte Costituzionale, giacché tale Corte, con ordinanza n. 205 del 2001, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della relativa questione, ritenendo il difetto dei presupposti per una pronuncia additiva, atteso che solo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe provvedere l'introduzione di un nuovo e diverso motivo di revocazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8573 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SA EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo difende unitamente all'avvocato MASTURSI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI PA MI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, difesa dall'avvocato SS STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
DI PA CI TT, DI PA BR DI UL, DI NI IA, SS OV, DI PA EN, DI PA EP, DI PA AR, DI PA LD DESIDERI, DI PA ES, DI PA EL anche in qualità di erede di DI PA IC, DI PA CE anche in qualità di erede di DI PA IC, DI PA RI anche in qualità di erede di DI PA IC e di AN IA, DI PA EN anche in qualità di erede di AN IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FIRENZE 32, presso lo studio dell'avvocato MARINUCCI AR, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
DI PA DE, DI PA NE in qualità di erede di DI PA IC, AN IA (deceduta), DI PA AD UN, DI PA IM;
- intimati -
avverso la sentenza n. 897/97 della corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 29/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 897/97 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da US De IS nei confronti di IA Di AO ed altri soggetti, avendo ritenuto che il ricorrente non avesse provveduto all'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza dell'11 ottobre 1995, mediante notifica del ricorso medesimo a US Di AO, residente in Germania, litisconsorte necessario degli altri intimati. Successivamente il De IS, con ricorso del 3 ottobre 1997, previa richiesta di declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 391 bis e 395 n.3 del codice di rito, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione che non consentono la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nell'ipotesi del successivo rinvenimento di un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, che la parte non abbia potuto produrre per fatto ad essa non imputabile ha chiesto la revocazione di quella pronunzia, non essendo assolutamente a lui imputabile il mancato deposito del ricorso per cassazione (utilmente notificato, ai fini dell'integrità del contraddittorio, a quel litisconsorte necessario il 4 maggio 1995) come poteva evincersi dalla "relata" che l'ufficio notifiche gli aveva consegnato solo il 23 luglio 1997 con nota in pari data esplicativa della ritardata restituzione attestante che il OL d'AL (in Germania) aveva erroneamente indicato, all'oggetto della missiva di restituzione dello stesso atto, il nominativo di tale RI SP (estranea al processo) quale destinataria della notificazione e non quello di US Di AO, destinatario dell'atto "de quo". Con ordinanza del 30 marzo 1999 questa Corte, premesso che il ricorso per revocazione sostanzialmente denunciava l'inadeguatezza (determinata dalla ritenuta irragionevole limitazione all'esercizio del diritto di ottenere il riconoscimento giudiziale della pretesa) della tutela apprestata con gli artt. 391 bis e 395 n.3 cpc, ove il primo ammette la domanda di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione nella sola ipotesi di cui al n.4 dell'art. 395 per "l'errore di fatto risultante dagli atti di causa" e, l'altro, consente quel rimedio per il caso del ritrovamento di un documento relativo a fatti costituenti l'oggetto della controversia e non anche nell'ipotesi, in ragionevole estensione, del rinvenimento di un documento, decisivo per l'ammissibilità del ricorso medesimo, che abbia in precedenza indotto la Corte a negare l'esame sul merito dell'impugnativa e ad emettere una pronunzia sul processo e ritenuto che la suenunciata limitatezza della tutela giudiziale poteva rivelarsi irragionevole non trovando fondamento quando, come nel caso di specie, non si trattava di porre ulteriormente in discussione un ragionamento opinabile, ma di eliminare un vizio esterno ad esso, assolutamente non imputabile a chi si era rivolto all'autorità giudiziaria per ottenere tutela, e ciò in violazione del diritto di conseguire una pronunzia sul merito della controversia attuativa della tutela medesima, sulle conformi conclusioni del P.G., sospeso il giudizio in corso, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dei richiamati articoli del codice di rito, ove tali norme non consentono la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso quando successivamente sia stato "rinvenuto" un documento decisivo relativo agli atti interni al giudizio di legittimità, la cui produzione abbia impedito la pronunzia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente produrre per causa assolutamente a lei estranea e ad essa non imputabile. Con ordinanza n. 305 del 12 luglio 2001, depositata il 25 luglio successivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della sollevata questione.
Nelle sue richiesta scritte il P.G. ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso per revocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sua ordinanza n. 305 del 12-25 luglio 2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 395 n.3 del codice di procedura civile sollevata da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel procedimento "de quo", sul conclusivo rilievo che non ricorrono le condizioni perché il Giudice delle leggi con una pronuncia additiva, possa ampliare, nel senso indicato dalla Corte remittente, la sfera applicativa delle suindicate norme del codice di rito, giacché una tale operazione non si risolverebbe nella semplice estensione di una disciplina ad ipotesi in essa non ricomprese e tuttavia accomunate da identica "ratio", ma comporterebbe l'introduzione di un motivo di revocazione affatto nuovo, che sarebbe caratterizzato da una "ratio" autonoma e diversa e che solo il legislatore potrebbe prevedere nell'esercizio della sua discrezionalità.
Conseguentemente a tale pronuncia e conformemente alle conclusioni del P.G. devesi pertanto emettere pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto da US De IS per la revocazione della sentenza n. 897/97 di questa Suprema Corte, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2002