Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8573
CASS
Sentenza 14 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ. (rinvenimento, dopo la sentenza, di un documento decisivo non prodotto prima per fatto non imputabile alla parte), senza che la mancata previsione di tale ipotesi di revocazione tra quelle ammissibili, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della Cassazione, sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale emendabile con pronuncia della Corte Costituzionale, giacché tale Corte, con ordinanza n. 205 del 2001, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della relativa questione, ritenendo il difetto dei presupposti per una pronuncia additiva, atteso che solo il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe provvedere l'introduzione di un nuovo e diverso motivo di revocazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2002, n. 8573
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8573
    Data del deposito : 14 giugno 2002

    Testo completo