Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
La revoca della contumacia, nel caso di comparizione in giudizio, ha luogo in via automatica e può quindi essere verbalizzata e acclarata anche nel corso di un'udienza in cui il difensore di fiducia abbia dichiarato di aderire ad una astensione collettiva indetta dalla categoria forense.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2009, n. 44202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44202 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/10/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2796
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 6968/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.E. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 199/2008 TRIB. MINORENNI di NAPOLI, del 09/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9.2.09 il Tribunale per i minorenni di Napoli ha respinto l'istanza proposta dal difensore di G.E.,
intesa ad ottenere l'immediata sospensione nei suoi confronti della sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli in data 12.6.08, di condanna del G. alla pena di anni 5 di reclusione per violazione legge sugli stupefacenti. Il difensore del G. ha rilevato che quest'ultimo era rimasto contumace in tale giudizio, si che occorreva notificargli l'estratto contumaciale della sentenza;
e poiché tale adempimento non aveva avuto mai luogo, la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale per i minorenni di Napoli in data 12.6.08 non avrebbe potuto essere posta in esecuzione. Il Tribunale ha ritenuto invece che la posizione processuale del G. in quel processo fosse quella di "libero assente", si che il medesimo non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale;
ha inoltre ritenuto che la mancata notifica del decreto di differimento di un'udienza al suo codifensore avv. Rosario ARIENZO costituiva nullità a regime intermedio, che doveva essere fatto valere in sede di appello, nella specie mai interposto, si da non poter essere fatto valere nella presente sede esecutiva. Avverso detto provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli propone ricorso per cassazione G.E. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto il seguente unico motivo di ricorso:
- art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): motivazione carente ovvero monca, illogica e contraddittoria:
la revoca della contumacia di esso ricorrente era avvenuta nell'ambito di un'udienza di mero rinvio, nel corso della quale l'avvocato difensore aveva dichiarato di aderire ad un'astensione dalle udienze, proclamata dalla categoria forense proprio per quel giorno e quindi in un contesto in cui non poteva ritenersi costituito un regolare rapporto processuale fra le parti;
trattavasi quindi di revoca di contumacia nulla.
Aveva poi comportato un'evidente lesione del suo diritto di difesa garantito dall'art. 111 Cost. il mancato avviso del decreto di differimento di un'udienza di quel processo al suo codifensore avv. Rosario ARIENZO.
Era vero che trattavasi di nullità a regime intermedio che doveva essere fatta valere in sede di appello;
tuttavia nella specie la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nei termini di legge, si che l'unico rimedio esperibile era quello di cui all'art. 666 c.p.p., in quanto, nella specie, l'appello non era stato mai proposto solo per l'assoluta ed incolpevole ignoranza dell'avvenuta celebrazione del processo e dell'avvenuta emissione della sentenza di condanna. L'impugnata ordinanza andava quindi annullata senza rinvio.
L'unico motivo di ricorso proposto da G.E. va respinto siccome infondato.
È emerso che l'odierno ricorrente, in precedenza dichiarato contumace, si è presentato in udienza nel corso del processo, che si stava celebrando nei suoi confronti innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
È noto che, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., comma 3, se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui all'art. 424 c.p.p., comma 1, e cioè prima che dichiari chiusa la discussione, il giudice revoca l'ordinanza che ne ha dichiarato la contumacia.
Pertanto è da ritenere che la comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace implica semplicemente il venir meno della situazione di fatto, che aveva dato luogo in precedenza alla sua dichiarazione di contumacia, tant'è vero che la contumacia viene a cessare a prescindere dall'esistenza di un formale provvedimento di revoca emesso in tal senso dal giudice (cfr. Cass. 5A,
1.12.04 n. 6472, rv. 231402). Da quanto sopra consegue che la revoca della contumacia ha luogo in via automatica, senza la necessaria partecipazione del difensore, siccome legata ad un'attività fattuale propria dell'imputato, che può presentarsi in udienza fino alla chiusura della discussione, senza informarne necessariamente il proprio difensore. Non si ritiene pertanto che tale evento materiale non possa essere verbalizzato ed acclarato nel corso di un'udienza, durante la quale il difensore di fiducia abbia dichiarato di aderire ad uno sciopero indetto dalla categoria forense proprio per quel giorno ed abbia chiesto il differimento dell'udienza, trattandosi di evento naturale estraneo all'attività difensiva svolta dal difensore ed insuscettibile di ledere il diritto di difesa dell'imputato. Correttamente pertanto il Tribunale per i minorenni di Napoli ha ritenuto l'odierno ricorrente come "libero assente", si che al medesimo non spettava la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza emessa nei suoi confronti, con la conseguenza che la sentenza emessa dal Tribunale, siccome non tempestivamente appellata, è passata in giudicato.
Con riferimento poi all'altra questione sollevata dal ricorrente, relativa alla mancata comunicazione ad uno dei due difensori del ricorrente del rinvio di un'udienza del processo svoltosi in primo grado a carico del ricorrente medesimo, si osserva che è giurisprudenza consolidata di questa Corte ritenere che l'avviso del decreto di differimento di un'udienza deve essere dato ad entrambi i difensori di fiducia dell'imputato, e che, se detto avviso è stato dato ad uno solo di essi, si verifica una nullità a regime intermedio, che è da ritenere sanata se non viene dedotta entro il termine di cui all'art. 180 c.p.p. e cioè, trattandosi di nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, fino alla deliberazione della sentenza del grado in appello (cfr. Cass. 6A, 24.4.08 n. 18726, rv. 239722). Nella specie tale nullità non può essere rilevata nella fase esecutiva, in quanto, per le considerazioni in precedenza svolte, il giudizio di appello non ha mai avuto luogo, per essere legittimamente passata in giudicato la sentenza di primo grado. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da G.E..
Il ricorrente, minore al momento della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, non va condannato a pagare le spese processuali, dovendosi applicare in suo favore, in via analogica, la norma disposta in favore dei minori dal D.Lgs. 8 luglio 1989, n. 272, art. 29 in materia di sentenze di condanna (cfr,
in termini, Cass. 1A, 26.1.08 n. 48166, rv. 242438).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009