Sentenza 18 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/2004, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO VI, DO UR IA, VA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VTA S AGATONE PAPA 50, presso l'avvocato CATERINA MELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO SCIOSCIA, giusta procura in calce al ricorso;
contro
CHIARA EDIPICATRICE MILANESE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2578/00 della Corte d'Appello di 203 MILANO, depositata il 24/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
- che, con citazione del 29 maggio 1990, la AR Edificatrice Milanese S.r.l., incorporante la Eliana S.r.l., convenne dinanzi al Tribunale di Milano SE e IA SA, chiedendo che fosse dichiarato risolto, per inadempimento dei convenuti, il contratto preliminare di compravendita - concluso tra la Società Eliana ed i convenuti nel 1985 ed avente ad oggetto duo appartamenti ed una autorimessa in Peschiera Borromeo per il presso complessivo di L. 280.000.000 - e che i convenuti stessi fossero condannati a risarcire i danni patiti dalla Società attrice per l'occupai ione abusiva degli immobili dal 18 agosto 1986, per il mancato pagamento del mutuo accollatosi e per la perdita delle somme anticipate, nonché all'immediato rilascio degli immobili medesimi;
- che, costituitisi con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Bruno Belloni del Foro di Milano, i convenuti - nel chiedere la reiezione delle domande e, in subordine, la riduzione della penale, nonché la restituzione dalle somme pagate in eccedenza all'attrice, oltre rivalutazione ed interessi - spiegarono anche domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il trasferimento degli immobili ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.;
- che il Tribunale adito, con sentenza n. 10097/94 del 7 novembre 1994, dichiarò risolto il contratto preliminare per colpa dei convenuti, condannando gli stessi al rilascio degli immobili;
dichiarò il diritto della Società attrice a trattenere le somme anticipate dai convenuti e respinse ogni altra domanda;
- che, con citazione del 2 giugno 1995, i SA - rappresentati e difesi dal su indicato difensore -convennero dinanzi alla Corte d'Appello di Milano la Società AR Edificatrice, impugnando la sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma e riproponendo tutte le istanze e le domande formulate in prime cure;
- che, costituitasi, la Società convenuta instò per la relazione del gravame;
- che, con "comparsa di costituzione e risposta per prosecuzione del giudizio", depositata in cancelleria il 21 luglio 1999, si costituì in giudizio E" TO - rappresentata e difesa dagli Avv. Scalambrino e Purghè - che fece proprie tutte le difese, domande e conclusioni di cui all'atto di appello;
- che in tale comparsa, in particolare si deduceva - documentando la relative circostanze - che, in data 21 marzo 1996, SE SA era deceduto, lasciando, quali eredi, la moglie, FR TO, ed i quattro figli LE AS, AB IO, SS e AU IA;
ed inoltre, che il precedente difensore, Avv. Bruno Belloni, era stato cancellato dall'albo degli avvocati di Milano, a sua domanda, con deliberazione del Consiglio dall'Ordine di Milano del 18 giugno 1998;
- che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2578/00 del 24 ottobre 2000, rigettò l'appello "proposto con atto del 2 giugno 1995 da SA SE e SA IA (e riassunto da TO FR) nei confronti di AR Edificatrice S.r.l." e, per l'effetto, confermò la sentenza impugnata;
- che avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione IO SA, AU IA SA e FR TO, deducendo un unico motivo di censura;
- che la AR Edificatrice Milanese S.r.l., benché ritualmente intimata, non si è costituita, ne' ha svolto attività difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per violazione degli artt. 102 a 110 cod. proc. civ., sottolineando che "il processo, secondo il disposto dell'art. 300 c.p.c., si interrompe in caso di morte a seguito della dichiarazione in udienza da parte del difensore costituito della parte venuta meno, oppure dalla notifica dell'evento allo altre parti"; che "nella fattispecie e mancata tale comunicazione perché il legale costituito per SA SE aveva ottenuto la cancellazione dall'Albo degli Avvocati....., il che viene equiparato a rinuncia al mandato e non ha più espletato il mandato stesso"; che, "pertanto, non si è verificato l'effetto interruttivo, anche perché la Sig.ra TO FR, coniugo di SA SE ed erede unitamente ai quattro figli, si e volontariamente costituita in giudizio, dando comunicazione della morte del congiunto, sicché nella medesima costituzione deve ritenersi insita la comunicazione di cui all'art. 300 c.p.c."; e che, "a seguito di tale comunicazione, era necessario che il contraddittorio venisse integrato nei confronti di tutti gli eredi di SA SE non costituitisi, e quindi nei confronti di tutti i figli non costituitisi in giudizio in qualità di eredi del de cuius;
- che il ricorso merita accoglimento;
- che la presente fattispecie e caratterizzata dalle seguenti circostanze: a) - dopo la costituzione nel giudizio di appello, una delle pasti appellanti (SE SA) a deceduta, ma il relativo evento non è mai stato dichiarato in udienza dal suo procuratore (Avv. Bruno Belloni) o da questo notificato alle altre parti (cfr. art. 300 comma 1 cod. proc. civ.); b) - nel corso del giudizio d'appello si è costituito uno degli eredi (FR TO, moglie del SA), dichiarando, nella comparsa di costituzione, il decesso di una delle parti appellanti (del SA, appunto), indicando i successori universali del de culus (essa stessa ed i quattro figli, tra i quali la figlia AU IA, appellante unitamente al padre deceduto) e dichiarando altresì - documentandola - la circostanza della cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati del procuratore degli appellanti;
- che, dunque, la fattispecie è connotata, innanzitutto, da due eventi con potenziale efficacia interruttiva del processo d'appello:
in primo luogo, la morte, nel corso del giudizio d'appello, di uno degli appellanti;
in secondo luogo, la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati del procuratore di questi ultimi;
- che il primo evento - verificatosi in data 21 marzo 1996 e, quindi, successivamente alla costituzione del SA nel giudizio di appello (cfr. art. 347 cod. proc. Civ.) - non ha determinato alcun effetto interruttivo del relativo processo, in quanto il procuratore del SA (Avv. Belloni) - unico soggetto del processo legittimato alla dichiarazione o alla notificazione (cfr., Cass., a s.u., n. 1228 del 1984 e successive conformi) di cui all'art. 300 comma 1 cod. proc. civ. - non lo ha mai dichiarato in udienza, ne lo ha notificato alle altre parti;
sicché, sotto tale profilo, la sentenza impugnata avrebbe potuto essere legittimamente pronunciata nei confronti dei due appellanti;
- che considerazioni analoghe debbono essere svolte anche con riferimento al secondo evento, rappresentato dalla cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati del procuratore degli appellanti:
infatti, esiste un consolidato orientamento di questa Corte, assolutamente maggioritario (cfr., e pluribus, sentt. nn. 5161 del 1986 e 13282 del 1999) ed integralmente condiviso dal Collegio - contrastato, a quanto risulta, da una sola pronuncia (cfr. sent. n. 12294 del 2001) - secondo cui la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non determina l'interruzione (automatica) del processo, in quanto essa e assimilabile, non già alle ipotesi di morte, radiazione e sospensione, tassativamente previste dall'art. 301 comma 1 cod. proc. civ. - costituite, cioè da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente - bensì a quelle prefigurate dal terzo comma dello stesso articolo - revoca della procura o rinuncia ad essa (cfr. anche art. 85 del codice di rito) - riconducibili ad un comportamento volontario, cui quest'ultima disposizione nega esplicitamente efficacia interruttiva;
- che, tuttavia, la circostanza che, nel corso del giudizio d'appello, si sia costituito uno degli eredi (FR TO, moglie del SA) - dichiarando e documentando, nella comparsa di costituzione, il decesso di una delle parti appellanti (del SA, appunto) ed indicando i successori universali del de cuius (essa stessa ed i quattro figli, tra i quali la figlia AU IA, appellante unitamente al padre deceduto) - pur non essendo idonea a determinare, per le ragioni dianzi dette, l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 300 comma 1 cod. proc. civ., integra appieno l'ipotesi di successione nel processo prefigurata dall'art. 110 del codice di rito, secondo cui "quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto", proprio perché, con la sua costituzione nel giudizio, il soggetto che si dichiara (senza contestazioni, come nella specie) successore universale della parte deceduta manifesta inequivocabilmente la volontà di "proseguire" il processo in tale qualità;
- che esiste, infatti, a tal proposito, un consolidato orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn. 8452 del 1995, 779 del 1997, 4762 del 1999), integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, per il disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., gli eredi della parte deceduta nel corso del processo debbono tutti partecipare al giudizio, quali litisconsorzi necessari, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi, per effetto di disposizioni testamentarie o di divisione, della titolarità del bene cui attiene la controversia, con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi (come nel caso di specie), è sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo il dovere del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 102 comma 2 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione;
- che, dunque, è del tutto evidente che, nel caso in cui, quale quello di specie, sia venuta a mancare, per morte, una delle parti costituite nel processo (d'appello), e si sia volontariamente costituito, per proseguirlo, uno soltanto degli eredi universali, tale costituzione volontaria, se è idonea a ricostituire il rapporto processuale, impone, però, al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri successori universali non costituitisi volontariamente, ai sensi dell'art. 102 comma 2 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario;
- che, pertanto, il vizio del procedimento, che inficia, per estensione (cfr. art. 159 cod. proc. civ.), la sentenza impugnata, consiste nell'omessa integrazione del contraddittorio, da parte dei Giudici d'appello, nei confronti dei successori universali di SE SA non costituitisi volontariamente, e cioè dei suoi figli LE AS, AB IO, SS e AU DI (quest'ultima, appellante e costituitasi nel processo in proprio: cfr. Cass. n. 1581 del 1996);
- che, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in questa sede ribadito e ad eliminare il rilevato vizio del procedimento - ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LE AS, SS e AU IA SA (AB IO SA, invece, proponendo il presente ricorso per Cassazione e formulando la predetta censura qui accolta, ha mostrato l'inequivoca volontà di proseguire il processo quale erede del de cuius) - provvedere anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004