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Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29936 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di PU TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 27-28/9/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Gianluca Garritano e Angelo Pugliese, difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Di PU TO, ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen. Secondo la prospettazione d'accusa, recepita dal Tribunale, Di F'uppo, già condannato per il reato di associazione di tipo mafioso per condotte poste in essere dal 2008 al marzo del 2013, avrebbe continuato ad operare quale esponente della 'ndrangheta nel gruppo omonimo di cui egli sarebbe organizzatore insieme ai suoi fratelli. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29936 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 In tale contesto si collocherebbe il fatto estorsivo (capo 65), commesso dal 2013 al 2020. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione;
l'ordinanza sarebbe viziata per essersi limitato il Tribunale a riportare le dichiarazioni dei collaboratori omettendo di motivare sulle questioni dedotte con la memoria depositata all'udienza del 27.9.2022. Dunque, una motivazione apparente 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del ne bis in idem cautelare in quanto i fatti contestati sarebbero gli stessi per i quali l'indagato ha già riportato condanna irrevocabile in altro procedimento (proc. cd. Vullpes). Il presupposto accusatorio è che il ricorrente sarebbe stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa per fatti commessi dal 2008 al marzo 2013 ma le condotte per le quali si procede sarebbero successive, e ciò con particolare riguardo al fatto estorsivo (capo 65) che si estenderebbe, come detto, dal 2013 al 2020. Sostiene invece Di PU che, con riguardo al reato associativo, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori GE, che tuttavia farebbe riferimento a condotte poste in essere nel 2011 - 2012, dunque coperte dal giudicato, BR NC, IO SI, NT GI, MA IE, PE LU, De RO NZ e Impieri che riferirebbero tutti fatti precedenti al marzo 2013. L'unico collaboratore che avrebbe reso dichiarazioni su fatti successivi alla data indicata sarebbe ON , ma dette dichiarazioni sarebbero prive di riscontri individualizzanti. Gli assunti degli altri collaboratori, secondo cui vi sarebbe stato un conferimento di una dote in carcere da parte del ricorrente dopo il 2013 e che questi sarebbe stato un soggetto privilegiato all'interno della struttura carceraria non sarebbero elementi idonei a far discendere il giudizio di gravità indiziaria sulla prosecuzione della condotta. Ne sarebbe stata corroborata da elementi concreti l'affermazione del Tribunale (pag 9) secondo cui Di PU sarebbe riuscito ad interagire con la cosca dal carcere. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo;
l'ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della condotta, non essendovi elementi comprovanti la "messa a disposizione" durante il periodo di detenzione dell'indagato; in tal senso sarebbe stato erroneamente valorizzato l'episodio estorsivo che, si evidenzia, pur protrattosi fino al 2020, riguarderebbe per Di PU un contributo concorsuale risalente tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio cli motivazione quanto alle ritenute "aggravanti" di cui ai commi 2-4 dell'art. 416 bis cod. pen. 2 Di PU nel processo Vulpfs sarebbe stato condannato per la condotta partecipativa mentre nel presente procedimento sarebbe stata a lui contestata la condotta di promotore, di cui, tuttavia, non vi sarebbe prova: sul punto la motivazione sarebbe omessa. Non diversamente, quanto all'aggravante del carattere armato dell'associazione, il provvedimento sarebbe carente di motivazione essendo fondato sulle sole dichiarazioni di ON che, come detto, sarebbero tuttavia prive di riscontri. 2.5: Con il quinto motivo si deducono vizi non precisati quanto al giudizio di gravità indiziaria per il fatto estorsivo, affermata sulà base delle sole dichiarazioni di GE non riscontrate sul fatto specifico. 3. Sono stati presentati motivi aggiunti con cui, da una parte, si riprendono e si valorizzano gli stessi argomenti oggetto dei motivi principali, e, dall'altra, si evidenzia come il ricorrente risultasse iscritto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento n. 2858/2013 RGNR per il quale il 25.11.2021, su richiesta della stessa Procura, è stato emesso un decreto di archiviazione per essere stato il ricorrente già stato processato per gli stessi fatti in altri procedimenti. CONSIDERATO III DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato. 2. Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutívo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare;
qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura - come è nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dedotto soltanto ragioni attinenti ai gravi indizi di colpevolezza e non anche alle esigenze cautelari - rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste comunque un obbligo motivazionale, seppur attenuato (Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018, Puro, Rv. 273384; vedi Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lonnonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416). Secondo tale impostazione, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, il Tribunale dei riesame può cioè anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura ribadendone l'adeguatezza motivazionale, in ragione proprio dell'attenuazione del suo obbligo di motivazione rispetto a punti non oggetto di specifica eccezione. 3 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. 4. Il 27.9.2022 l'indagato depositò una memoria al Tribunale del riesame con cui furono dedotte specifiche questioni relative al giudizio di gravil:à indiziaria per i reati posti a fondamento del titolo cautelare, e, in particolare, quanto al reato associativo, quella relativa alla individuazione delle condotte successive al periodo (marzo 2013) per il quale il ricorrente ha già riportato condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso. A fronte di tale prospettazione, il Tribunale, senza neppure richiamare l'ordinanza genetica, si è limitato a riportare il testo delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia senza tuttavia spiegare alcunchè, senza compiere nessuna valutazione, senza nessun vaglio sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti, sulla attendibilità del dichiarato, sulla sussistenza di riscontri, senza chiarire quali sarebbero in concreto le condotte successive al marzo 2013 che rivelerebbero non solo la continuità criminale con il reato già accertato in via irrevocabile, ma anche il sopravvenuto ruolo apicale attribuito a Di PU. Non diversamente, quanto al fatto estorsivo in danno del bar Top Flight, il Tribunale si è limitato a riportare testualmente, senza nessuna valutazione, le dichiarazioni del collaboratore GE e ad affermare che queste sarebbero riscontrate da quelle di altri collaboratori secondo cui l'indagato si "occupava personalmente di estorsioni". Anche in questo caso, un simulacro di motivazione, una non corretta applicazione della legge penale e di quella processuale. 5. Sotto altro profilo, il Tribunale ha completamente omesso di motivare, anche solo in modo attenuato, non solo sulle esigenze cautelari, ma anche sugli altri temi che pure non erano stati espressamente devoluti, quali la sussistenza della condotta apicale contestata e la configurabilità delle circostanze aggravanti del sodalizio. 6. Ne discende che l'ordinanza impugnate, deve essere annullata;
il Tribunale, in ragione dei principi indicati, formulerà un nuovo giudizio e verificherà se e in che limiti il titolo cautelare emesso nei riguardi di TO Di PU sia legittimo. P.Q. y e, Annulla l'ordinanza impugnata rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc pen.. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli avv.ti Gianluca Garritano e Angelo Pugliese, difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di Di PU TO, ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen. Secondo la prospettazione d'accusa, recepita dal Tribunale, Di F'uppo, già condannato per il reato di associazione di tipo mafioso per condotte poste in essere dal 2008 al marzo del 2013, avrebbe continuato ad operare quale esponente della 'ndrangheta nel gruppo omonimo di cui egli sarebbe organizzatore insieme ai suoi fratelli. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 29936 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 In tale contesto si collocherebbe il fatto estorsivo (capo 65), commesso dal 2013 al 2020. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione;
l'ordinanza sarebbe viziata per essersi limitato il Tribunale a riportare le dichiarazioni dei collaboratori omettendo di motivare sulle questioni dedotte con la memoria depositata all'udienza del 27.9.2022. Dunque, una motivazione apparente 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del ne bis in idem cautelare in quanto i fatti contestati sarebbero gli stessi per i quali l'indagato ha già riportato condanna irrevocabile in altro procedimento (proc. cd. Vullpes). Il presupposto accusatorio è che il ricorrente sarebbe stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa per fatti commessi dal 2008 al marzo 2013 ma le condotte per le quali si procede sarebbero successive, e ciò con particolare riguardo al fatto estorsivo (capo 65) che si estenderebbe, come detto, dal 2013 al 2020. Sostiene invece Di PU che, con riguardo al reato associativo, sarebbero state valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori GE, che tuttavia farebbe riferimento a condotte poste in essere nel 2011 - 2012, dunque coperte dal giudicato, BR NC, IO SI, NT GI, MA IE, PE LU, De RO NZ e Impieri che riferirebbero tutti fatti precedenti al marzo 2013. L'unico collaboratore che avrebbe reso dichiarazioni su fatti successivi alla data indicata sarebbe ON , ma dette dichiarazioni sarebbero prive di riscontri individualizzanti. Gli assunti degli altri collaboratori, secondo cui vi sarebbe stato un conferimento di una dote in carcere da parte del ricorrente dopo il 2013 e che questi sarebbe stato un soggetto privilegiato all'interno della struttura carceraria non sarebbero elementi idonei a far discendere il giudizio di gravità indiziaria sulla prosecuzione della condotta. Ne sarebbe stata corroborata da elementi concreti l'affermazione del Tribunale (pag 9) secondo cui Di PU sarebbe riuscito ad interagire con la cosca dal carcere. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo;
l'ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della condotta, non essendovi elementi comprovanti la "messa a disposizione" durante il periodo di detenzione dell'indagato; in tal senso sarebbe stato erroneamente valorizzato l'episodio estorsivo che, si evidenzia, pur protrattosi fino al 2020, riguarderebbe per Di PU un contributo concorsuale risalente tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio cli motivazione quanto alle ritenute "aggravanti" di cui ai commi 2-4 dell'art. 416 bis cod. pen. 2 Di PU nel processo Vulpfs sarebbe stato condannato per la condotta partecipativa mentre nel presente procedimento sarebbe stata a lui contestata la condotta di promotore, di cui, tuttavia, non vi sarebbe prova: sul punto la motivazione sarebbe omessa. Non diversamente, quanto all'aggravante del carattere armato dell'associazione, il provvedimento sarebbe carente di motivazione essendo fondato sulle sole dichiarazioni di ON che, come detto, sarebbero tuttavia prive di riscontri. 2.5: Con il quinto motivo si deducono vizi non precisati quanto al giudizio di gravità indiziaria per il fatto estorsivo, affermata sulà base delle sole dichiarazioni di GE non riscontrate sul fatto specifico. 3. Sono stati presentati motivi aggiunti con cui, da una parte, si riprendono e si valorizzano gli stessi argomenti oggetto dei motivi principali, e, dall'altra, si evidenzia come il ricorrente risultasse iscritto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento n. 2858/2013 RGNR per il quale il 25.11.2021, su richiesta della stessa Procura, è stato emesso un decreto di archiviazione per essere stato il ricorrente già stato processato per gli stessi fatti in altri procedimenti. CONSIDERATO III DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato. 2. Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutívo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati o confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare;
qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura - come è nel caso di specie, in cui il ricorrente ha dedotto soltanto ragioni attinenti ai gravi indizi di colpevolezza e non anche alle esigenze cautelari - rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste comunque un obbligo motivazionale, seppur attenuato (Sez. 6, n. 18853 del 15/3/2018, Puro, Rv. 273384; vedi Sez. 6, n. 56968 del 11/9/2017, Ghezzo, Rv. 272202; Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lonnonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416). Secondo tale impostazione, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, il Tribunale dei riesame può cioè anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa della misura ribadendone l'adeguatezza motivazionale, in ragione proprio dell'attenuazione del suo obbligo di motivazione rispetto a punti non oggetto di specifica eccezione. 3 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. 4. Il 27.9.2022 l'indagato depositò una memoria al Tribunale del riesame con cui furono dedotte specifiche questioni relative al giudizio di gravil:à indiziaria per i reati posti a fondamento del titolo cautelare, e, in particolare, quanto al reato associativo, quella relativa alla individuazione delle condotte successive al periodo (marzo 2013) per il quale il ricorrente ha già riportato condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso. A fronte di tale prospettazione, il Tribunale, senza neppure richiamare l'ordinanza genetica, si è limitato a riportare il testo delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia senza tuttavia spiegare alcunchè, senza compiere nessuna valutazione, senza nessun vaglio sulla credibilità soggettiva dei dichiaranti, sulla attendibilità del dichiarato, sulla sussistenza di riscontri, senza chiarire quali sarebbero in concreto le condotte successive al marzo 2013 che rivelerebbero non solo la continuità criminale con il reato già accertato in via irrevocabile, ma anche il sopravvenuto ruolo apicale attribuito a Di PU. Non diversamente, quanto al fatto estorsivo in danno del bar Top Flight, il Tribunale si è limitato a riportare testualmente, senza nessuna valutazione, le dichiarazioni del collaboratore GE e ad affermare che queste sarebbero riscontrate da quelle di altri collaboratori secondo cui l'indagato si "occupava personalmente di estorsioni". Anche in questo caso, un simulacro di motivazione, una non corretta applicazione della legge penale e di quella processuale. 5. Sotto altro profilo, il Tribunale ha completamente omesso di motivare, anche solo in modo attenuato, non solo sulle esigenze cautelari, ma anche sugli altri temi che pure non erano stati espressamente devoluti, quali la sussistenza della condotta apicale contestata e la configurabilità delle circostanze aggravanti del sodalizio. 6. Ne discende che l'ordinanza impugnate, deve essere annullata;
il Tribunale, in ragione dei principi indicati, formulerà un nuovo giudizio e verificherà se e in che limiti il titolo cautelare emesso nei riguardi di TO Di PU sia legittimo. P.Q. y e, Annulla l'ordinanza impugnata rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc pen.. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.