Sentenza 11 settembre 2017
Massime • 1
In tema di riesame di una misura cautelare personale, la natura interamente devolutiva di tale mezzo di impugnazione e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tale presupposto, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato.
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- 2. Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020
Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/09/2017, n. 56968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56968 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2017 |
Testo completo
5 696 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giovanni Conti Sent. n. sez. 1553 Presidente - C.C. 11/09/2017 Andrea Tronci Angelo Costanzo R.G.N. 21094/2017 Fabrizio D'Arcangelo Pietro Silvestri - Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da HE UD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 29/03/2017 dal Tribunale del riesame di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale della Libertà di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di HE UD, originariamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari quanto al capo c) della imputazione provvisoria, ed alla misura della custodia cautelare in carcere, sostituita dal 6/07/2017 con quella degli arresti domiciliari, per le altre imputazioni. HE, nella qualità di direttore della direzione commerciale, bonifiche, impianti e smaltimenti (dal 2012, Direzione commerciale, bonifiche, impianti e smaltimenti discariche) della Società Veritas s.p.a., e vice presidente e consigliere delegato della società (controllata dalla prima) Eco Ricicli Veritas s.p.a., è ritenuto gravemente indiziato dei delitti previsti: дя ん 1) dagli artt. 319 320 cod. pen. per aver ricevuto in più occasioni somme di denaro e "ulteriori favori" da US EN e US IU, contitolari della società F.lli US Autotrasporti s.r.l., tra gennaio 2011 a maggio 2015, in relazione all'affidamento del servizio di svuotamento contenitori adibiti alla raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti in essi contenuti (capo a) della imputazione provvisoria;
2) dagli artt. 318- 320 cod. pen. per aver ricevuto, nella qualità su indicata, 5 marzo 2015 una imprecisata somma di denaro da AN IS, legale rappresentante della società Futura s.r.l., per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero finale di rifiuti (capo c) in relazione al quale sono stati disposti sin dall'origine gli arresti domiciliari); 3) dagli artt. 81- 319- 320 cod. pen. per aver reiteratamente ricevuto tra il 2008 e il 2015, nella qualità su indicata, dalla società Planeco s.r.l., sempre in relazione a molteplici affidamenti dei servizi riguardanti il ritiro, prelievo e trattamento di rifiuti, molteplici somme di denaro, per una cifra superiore ai 100.000 euro, commisurate sia all'importo dei singoli contratti, sia agli utili conseguiti annualmente dalla società (capi e- g); 4) dagli artt. 110 - 353, comma 2, cod. pen. perché, nella qualità indicata, turbava il regolare svolgimento di una gara bandita per l'affidamento del servizio di ritiro prelievo e trattamento dei rifiuti ingombranti, concordando con ON SA e AN IS la mancata formulazione di una offerta nell'ambito dell'ATI formata dalla Futura srl e dalla Planeco sri e la conseguente successiva indizione di una nuova gara (fra il 24 e il 27 marzo 2015- Capo Q) 5) dagli artt. 110- 353, comma, 2 cod. pen. perché, sempre nella qualità indicata, provvedeva tra luglio e settembre 2014, in relazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione intrapresa per il provvisorio affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti ingombranti, a turbare il regolare andamento della gara intessendo contatti finalizzati a far formulare una offerta alla società Futura srl prima che altre imprese fossero invitte a far pervenire una loro offerta (capo u).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo un unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Si assume che, a differenza di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, la difesa aveva contestato in sede di riesame la valenza della gravità indiziaria a carico dell'indagato e che sul punto la motivazione del provvedimento sarebbe viziata perché il Tribunale si sarebbe limitato ad un mero e generico richiamo dell'ordinanza genetica. 2 Jr Quanto, invece, alle esigenze cautelari, si deduce che il Tribunale avrebbe errato, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, il giudizio prognostico sul pericolo di recidivanza, di cui peraltro non sarebbero stati evidenziati i caratteri di attualità e concretezza, mentre, per quel che riguarda il pericolo di inquinamento probatorio, si evidenzia che le conversazioni telefoniche valorizzate in chiave accusatoria non avrebbero in realtà una valenza significativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Quanto al profilo relativo alla presunta mancata verifica del quadro indiziario, dal provvedimento impugnato e dagli atti emerge chiaramente che con l'istanza di riesame la difesa aveva limitato esplicitamente l'ambito delle proprie contestazioni alla verifica delle prospettate esigenze cautelari: sulla base di tale presupposto il Tribunale si era limitato a richiamare il contenuto del provvedimento impugnato. Sul tema va ribadito in generale, quanto all'ambito cognitivo, che la richiesta di riesame, a differenza dell'appello cautelare, è interamente devolutiva dell'esame dei presupposti legittimanti l'adozione della misura;
il giudizio di riesame è un tipico gravame per cui, a prescindere da ciò che l'istante deduce, l'intera questione cautelare deve essere "ridiscussa". La natura interamente devolutiva del giudizio e la facoltatività dei motivi non comporta però la automatica rilevanza anche di doglianze generiche, sicchè, in assenza della deduzione di specifiche questioni, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il titolo genetico a condizione, tuttavia, che mostri di averlo valutato. Nel caso di specie, pur a fronte della esplicita affermazione del difensore di voler limitare la contestazione al solo profilo relativo alle esigenze cautelari, Tribunale, in ossequio alla natura devolutiva del giudizio, ha mostrato di avere comunque valutato la gravità del quadro indiziario e, in assenza della formulazione di specifici motivi, si è limitato a richiamare il contenuto del provvedimento cautelare genetico. Peraltro, nel giudizio per cassazione "de libertate" trova applicazione il principio devolutivo previsto dall'art. 609 cod. proc. pen. per cui, così come evidenziato da autorevole dottrina, nonostante la particolare struttura del giudizio di riesame, è inammissibile un ricorso per cassazione proposto, come 3 д sostanzialmente nel caso di specie, per violazione di legge non dedotta in primo grado. Il ricorrente, al di là di riferimenti generici alla necessità che le dichiarazioni del coimputato siano sottoposte ad un rigoroso vaglio dibattimentale, non ha peraltro chiarito perché il giudizio di gravità indiziaria sarebbe viziato, quale sarebbe il profilo motivazionale lacunoso, perché il GIP, prima, e, successivamente, il Tribunale del riesame avrebbero errato nel ritenere sussistente il presupposto legittimante l'adozione del titolo cautelare. Ne deriva la infondatezza del motivo.
3. Considerazioni simili devono essere compiute anche per quel che concerne il motivo relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale, nell'ambito di una motivazione puntuale, ha spiegato il giudizio prognostico negativo in ordine alle esigenze di cu all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. valorizzando: 1) il numero elevatissimo di episodi contestati, 2) l'amplissimo spazio temporale, dal 2008 al 2015, in cui le condotte criminose sarebbero state commesse;
3) la serialità delle condotte illecite, sintomatica di una scelta e di una propensione a delinquere rispetto alla quale non vi sarebbero, allo stato, segnali di discontinuità; 4) la molteplicità di procedure pubbliche e di soggetti imprenditoriali che avrebbero beneficiato nel corso degli anni dei "favori" del HE. Si è puntualmente risposto ai rilievi difensivi fondati sostanzialmente sul ridimensionamento del ruolo dell'indagato all'interno del gruppo Veritas s.p.a. e sul tyempo trascorso dalla commissione dei fatti - evidenziando la perdurante operatività del HE all'interno delle società, la obiettiva impossibilità di fare serio affidamento sulla intervenuta sospensione da ogni mansione lavorativa dell'indagato, trattandosi di una misura cautelare che potrebbe essere rivista proprio per effetto di un eventuale provvedimento favorevole al ricorrente in sede penale, e, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, alla esistenza di alcune conversazioni da cui emergerebbe il pericolo di inquinamento probatorio in considerazione della pendenza delle indagini e della esigenza di assicurare la genuinità degli elementi investigativi acquisiti A fronte di tale articolata trama argomentativa, il motivo di impugnazione è sostanzialmente generico, al limite della inammissibilità, e non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Al di là del richiamo ai principi regolatori della materia, il ricorrente ha riproposto gli stessi argomenti già sottoposti al Tribunale della libertà, relativi, quanto al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, al lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti ed alla intervenuta sospensione lavorativa 4 да dell'indagato, e, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, alla limitata valenza delle conversazioni valorizzate sul piano accusatorio senza tuttavia chiarire le ragioni per cui quelle conversazioni non sarebbero probatoriamente significative. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Ne discende l'infondatezza del ricorso.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 settembre 2017. Il Presidente Giovanni Conti Plants Il Consigliere estensore Pietro Silvestri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC 2017 Il Funzionario Giudiziario Piera SPOSITO