CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2026, n. 17057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17057 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMA. Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Roma;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 luglio 2019 con cui TO RA era stato condannato alla pena di legge per la commissione di alcune rapine. In appello, a seguito della ulteriore valorizzazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, la pena è stata ridotta. 2. Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato ha articolato i seguenti motivi. 2.1. Nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17057 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2026 2 Il giudizio in appello si è svolto con il rito cartolare. La prima udienza è stata rinviata per mancanza di prova della notifica della citazione all’imputato cui è stato comunicato, ai fini della rinnovazione della notifica, per la nuova udienza di discussione, solamente il verbale con l’ordine di rinnovazione della notifica, senza che vi fosse allegato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza. 2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte, in relazione agli aumenti per i reati-satellite posti in continuazione, ha proceduto esclusivamente all'applicazione di uno sconto finale senza giustificare l'entità della pena erogate per ciascuno di essi. 2.3. Violazione di legge per assoluta carenza di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. L'obbligo della Corte di valutare la possibilità di concedere i lavori di pubblica utilità è un dovere imposto dall'art. 598-bis, comma 4-quater cod. proc. pen., e non una mera facoltà da parte del giudice il quale, se non procede all’applicazione del beneficio, deve provvedere a motivare il diniego, con adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Data la natura pregiudiziale della questione affrontata dal primo motivo, il secondo ed il terzo motivo devono intendersi assorbiti. 2. La questione dedotta, di natura procedurale, consente l’accesso e l’esame degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01 nonché Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Dall’espletamento dell’incombente emerge che: - all’udienza dell’11 aprile 2025, il Collegio della Corte d’appello dava atto a verbale che si procedeva con il rito cartolare e che “non vi è(ra) prova della notifica in capo all’imputato … pertanto rinvia(va) per la rinotifica all’imputato per l’udienza del 18 settembre 2025 ore 9,00”; - è presente nel fascicolo la comunicazione di Cancelleria, effettuata dall’indirizzo pec sez3.penale.ca.roma@giustiziacert.it all’indirizzo di posta elettronica certificata avvgiuseppe.lovecchio@pecavvocatifrosinone.it avente ad oggetto “COMUNICAZIONE VERBALE RINVIO RG. 5102-2020 Imp. Verardi dall’11.04.2025 al 19.09.2025 CDA ROMA TERZA SEZ.”, 3 - infine, all’udienza del 18 settembre 2025, la Corte, ribadito che si procedeva con il rito cartolare, dava atto di procedere al deposito del dispositivo della decisione, all’esito della camera di consiglio;
- non si rinviene prova della notifica all’imputato del decreto di citazione in appello. 3. Sulla base di quanto precede, ed in particolare di quanto emerge dall’esame della documentazione presente nel fascicolo processuale, si deve concludere, come dedotto, che l’imputato non abbia mai ricevuto il decreto di citazione per l’udienza d’appello, che non aveva ricevuto inizialmente, per l’udienza dell’11 aprile, come correttamente rilevato dal Collegio, ma nemmeno per l’udienza successiva (del 18 settembre) avendo ricevuto piuttosto la comunicazione di copia del verbale di rinvio, atto che evidentemente non può costituire equipollente della citazione iniziale. 4. La citazione in appello dell’imputato costituisce l’incombente indispensabile al fine della corretta instaurazione del contraddittorio. La sua omissione, o la mancanza di prova della sua sussistenza, è motivo di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, nullità sancita come insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. poiché relativa alla omessa citazione dell'imputato (Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561-01). 5. Da quanto precede, consegue il necessario annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso il 20 marzo 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente AN LO RE RI
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIO PICUTI che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Roma;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 luglio 2019 con cui TO RA era stato condannato alla pena di legge per la commissione di alcune rapine. In appello, a seguito della ulteriore valorizzazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, la pena è stata ridotta. 2. Proponendo ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato ha articolato i seguenti motivi. 2.1. Nullità della sentenza per omessa citazione dell’imputato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17057 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/03/2026 2 Il giudizio in appello si è svolto con il rito cartolare. La prima udienza è stata rinviata per mancanza di prova della notifica della citazione all’imputato cui è stato comunicato, ai fini della rinnovazione della notifica, per la nuova udienza di discussione, solamente il verbale con l’ordine di rinnovazione della notifica, senza che vi fosse allegato il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza. 2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte, in relazione agli aumenti per i reati-satellite posti in continuazione, ha proceduto esclusivamente all'applicazione di uno sconto finale senza giustificare l'entità della pena erogate per ciascuno di essi. 2.3. Violazione di legge per assoluta carenza di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. L'obbligo della Corte di valutare la possibilità di concedere i lavori di pubblica utilità è un dovere imposto dall'art. 598-bis, comma 4-quater cod. proc. pen., e non una mera facoltà da parte del giudice il quale, se non procede all’applicazione del beneficio, deve provvedere a motivare il diniego, con adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso. Data la natura pregiudiziale della questione affrontata dal primo motivo, il secondo ed il terzo motivo devono intendersi assorbiti. 2. La questione dedotta, di natura procedurale, consente l’accesso e l’esame degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01 nonché Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). Dall’espletamento dell’incombente emerge che: - all’udienza dell’11 aprile 2025, il Collegio della Corte d’appello dava atto a verbale che si procedeva con il rito cartolare e che “non vi è(ra) prova della notifica in capo all’imputato … pertanto rinvia(va) per la rinotifica all’imputato per l’udienza del 18 settembre 2025 ore 9,00”; - è presente nel fascicolo la comunicazione di Cancelleria, effettuata dall’indirizzo pec sez3.penale.ca.roma@giustiziacert.it all’indirizzo di posta elettronica certificata avvgiuseppe.lovecchio@pecavvocatifrosinone.it avente ad oggetto “COMUNICAZIONE VERBALE RINVIO RG. 5102-2020 Imp. Verardi dall’11.04.2025 al 19.09.2025 CDA ROMA TERZA SEZ.”, 3 - infine, all’udienza del 18 settembre 2025, la Corte, ribadito che si procedeva con il rito cartolare, dava atto di procedere al deposito del dispositivo della decisione, all’esito della camera di consiglio;
- non si rinviene prova della notifica all’imputato del decreto di citazione in appello. 3. Sulla base di quanto precede, ed in particolare di quanto emerge dall’esame della documentazione presente nel fascicolo processuale, si deve concludere, come dedotto, che l’imputato non abbia mai ricevuto il decreto di citazione per l’udienza d’appello, che non aveva ricevuto inizialmente, per l’udienza dell’11 aprile, come correttamente rilevato dal Collegio, ma nemmeno per l’udienza successiva (del 18 settembre) avendo ricevuto piuttosto la comunicazione di copia del verbale di rinvio, atto che evidentemente non può costituire equipollente della citazione iniziale. 4. La citazione in appello dell’imputato costituisce l’incombente indispensabile al fine della corretta instaurazione del contraddittorio. La sua omissione, o la mancanza di prova della sua sussistenza, è motivo di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, nullità sancita come insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. poiché relativa alla omessa citazione dell'imputato (Sez. 6, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561-01). 5. Da quanto precede, consegue il necessario annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso il 20 marzo 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente AN LO RE RI