Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di divisione ereditaria ed in ipotesi di collazione di immobili per imputazione, ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal "de cuius" dev'essere calcolato con riferimento alla sua consistenza al momento dell'apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. In esse va compreso per intero il contributo di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, se il corrispondente diritto è maturato al tempo dell'apertura della successione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene, comunque sia stato erogato, per la prima casa o per altre unità abitative.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39368 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 10/12/2021), n.39368 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 21213-2016 proposto da: P.M.F., F.A.L., elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato AGOSTINO GIORDO giusta procura a margine del ricorso; – ricorrenti – contro PA.MI., elettivamente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CL PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA RUGGIERO, difeso dall'avvocato ERMANNO SANTAMARIA AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SA EL, CL BI, CL MA, CL NI, CL RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA ACONE, difesi dall'avvocato MODESTINO ACONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1109/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ACONE Modestino, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per inammissibilità del primo e terzo motivo, rigetto secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 13/1/1989 NA CL nonché, quali eredi di LO CL, la vedova EL SE in proprio e quale rappresentante del figlio minore IO CL, ed i figli maggiorenni IL e OM CL, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il coerede avv. US CL esponendo che con atto pubblico del 25/2/1982 il comune dante causa OM CL aveva donato tutti suoi beni ai tre figli US, LO e NA, dopo avere individuato la quota a ciascuno di essi spettante in conto di legittima;
che al solo primogenito US era stato donato, tra l'altro, l'area di risulta del fabbricato sito in Cervinara, alla Via dei Monti, meglio descritto in citazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1980/1981, che in data 17/3/1985 US CL, unitamente a SA RI, comproprietaria di parte dell'area, aveva presentato al Comune di Cervinara richiesta di ricostruzione del fabbricato e di concessione del contributo ai sensi della legge n.219/81; che il Comune aveva rilasciato il richiesto provvedimento ed attribuito all'avv. US CL e alla SA il contributo complessivo di lire 292.686.810;
che il diritto al contributo doveva ritenersi direttamente conseguito dal de cuius, quale titolare, insieme alla SA, del diritto di proprietà al momento del sisma;
che il contributo in questione aveva accresciuto il valore della quota attribuita al figlio US ledendo la quota di legittima dei coeredi. Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse riconosciuta e dichiarata la lesione della quota di legittima spettante ad essi attori disponendo la reintegrazione della stessa fino alla concorrenza di quote uguali mediante riduzione della quota donata dal de cuius al convenuto, da attuarsi o mediante attribuzioni proporzionali della proprietà sul ricostruendo fabbricato o mediante corresponsione di conguagli in danaro.
Il convenuto si costituiva resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare sosteneva che il contributo di ricostruzione non poteva essere conteggiato ai fini del calcolo del donatum al momento dell'apertura della successione.
Espletata una CTU, il Tribunale, con sentenza 10/4/1997, in accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto a pagare, a titolo di reintegrazione delle quote di legittima dei coeredi, rispettivamente 45.000.000 ad NA CL e 45.000.000 agli altri convenuti, oltre accessori.
Contro tale decisione il soccombente avv. US CL proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte d'appello di Napoli, la quale, con sentenza 6/5/1999, confermava la decisione del primo giudice.
Per la parte che qui ancora interessa, la Corte territoriale ribadiva quanto già affermato dal primo giudice e cioè che: a) il valore del donatum doveva essere calcolato con riferimento anche alle reali potenzialità economiche del bene, quali si erano poi in concreto realizzate a seguito della concessione del contributo di ricostruzione;
b) che il detto contributo andava aggiunto - detratte le spese sostenute dall'appellante per l'istruzione della pratica e senza calcolare l'apporto economico fornito dall'appellante - al valore di base della massa ereditaria per intero e non soltanto, come sosteneva l'appellante, limitatamente all'importo corrispondente alla prima casa.
Contro la sentenza US CL ha proposto ricorso per Cassazione formulando tre motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 556 e 747 c.c.) nonché vizi della motivazione per avere la sentenza condiviso supinamente la pronuncia di primo grado in ordine all'applicazione, ai fini della determinazione del valore delle donazioni al momento dell'apertura delle successioni, del criterio delle potenzialità economiche dei beni donati.
Non aveva la sentenza considerato che il detto criterio già era stato utilizzato dal CTU allorché, per determinare il valore degli immobili donati dal de cuius ai tre figli, aveva fatto riferimento alla loro potenzialità edificatoria. Pertanto, attribuendo soltanto al bene donato al ricorrente un ulteriore incremento di valore, corrispondente all'importo del contributo, aveva finito per applicare il medesimo principio due volte.
La censura va disattesa.
Anzitutto, così come formulata, essa appare nuova, in quanto con l'appello il ricorrente si era doluto non del fatto che il criterio delle potenzialità economiche era stato applicato due volte, ma dell'applicazione del criterio di calcolo in sè, e cioè dell'avere il giudice di primo grado calcolato il donatum aggiungendo al valore di mercato del bene l'intero importo del contributo che, invece, a suo avviso, non doveva essere calcolato o, quanto meno, calcolato solo limitatamente alla prima casa.
Ed infatti, la sentenza, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 1159/95; 8633/87), ha ribadito che, ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal de cuius doveva essere calcolato con riferimento al valore che essi avevano al momento dell'apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. Poiché al momento dell'apertura della successione il diritto al contributo di ricostruzione era già entrato nel patrimonio del de cuius, il detto contributo doveva essere compreso nel calcolo per intero (sia pure detratte le spese sostenute dall'appellante per l'istruzione della pratica), quale potenzialità economica oggettiva del bene, com'era dimostrato dal fatto che tale potenzialità si era realizzata in concreto. Esattamente poi l'incremento di valore è stato riferito solo al bene donato all'appellante, per il quale il contributo era stato concesso, e altrettanto esattamente di tale incremento si è poi tenuto conto, previa la detrazione di cui si è già detto, ai fini della determinazione delle rispettive quote spettanti agli eredi, con ciò applicando, senza alcuna duplicazione, il criterio unitario delle potenzialità economiche a tutti i beni, proporzionalmente tenendone conto nei conguagli spettanti ai coeredi. Il motivo va quindi respinto.
2 - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 9 e 13 legge n,219/81) nonché vizi della motivazione su punto decisivo per avere la sentenza fatto riferimento, per determinare il valore del bene donato al ricorrente, all'intero importo del contributo di ricostruzione erogato ex lege n. 219/81, anziché soltanto alla parte di contributo corrispondente alla prima casa. Non aveva la sentenza considerato che la legge in questione differenzia significativamente la misura del contributo per la prima casa rispetto a quello spettante per le altre unità abitative, e che solo impiegando proprie risorse economiche nella misura di lire 305.000.000, il ricorrente aveva potuto ricostruire, oltre alla prima casa, altre cinque unità abitative. Pertanto, le potenzialità economiche del bene andavano intese m senso oggettivo, con riferimento cioè alle potenzialità che il bene poteva offrire al momento della successione, e non in senso soggettivo, con riferimento, cioè, all'incremento di valore determinato dalle risorse finanziarie impiegate dal ricorrente e grazie alle quali era stato possibile la concessione del contributo anche per le altre unità abitative.
Anche questa censura va disattesa.
In applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione del valore del donatum, va fatto riferimento anche alle potenzialità economiche del bene al momento dell'apertura della successione, il contributo di ricostruzione di cui alla legge n. 219/81 va compreso tra le suddette potenzialità, se il corrispondente diritto è maturato al tempo dell'apertura della concessione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene sia che esso sia stato erogato per la prima casa che per altre unità abitative.
A tale principio si è attenuto il giudice d'appello, il quale, rilevato che il diritto al contributo era maturato in capo al de cuius, ha appunto considerato il contributo stesso, nella sua interezza, tra le potenzialità economiche del bere alt momento della successione.
Inoltre, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la sentenza ha tenuto conto dell'apporto finanziario del ricorrente. Non solo infatti sono state detratte dal totale del contributo da lui percepito ( 225.95 1.960) le spese per l'istruzione della pratica nella misura del 25%, ma non sono state conteggiate nei conguagli spettanti ai coeredi le somme sostenute in proprio dal ricorrente per la ricostruzione degli alloggi.
3 - Col terzo motivo si denunciano violazione di legge (artt. 555 e 560 c.c.) nonché vizi della motivazione in ordine a punto decisivo per avere la sentenza completamente omesso di esaminare il quinto motivo di appello, con il quale il ricorrente aveva contestato i calcoli materiali effettuati dal CTU e, per esso, dalla sentenza di primo grado, per determinare il valore delle quote di legittima e della porzione di riserva, affermando erroneamente che i rilievi del ricorrente erano state già svolte con i precedenti motivi. Trattasi di censura infondata.
La sentenza ha illustrato con molta chiarezza le ragioni per le quali le censure formulate con, i primi quattro motivi non potevano essere accolte contestualmente esponendo con altrettanta chiarezza i conteggi che conducevano previa determinazione del valore del donatum, alla quantificazione dei conguagli spettanti ai coeredi. Di conseguenza ha ritenuto superfluo l'esame del quinto motivo, con il quale l'appellante, sulla base dei motivi disattesi dal giudicante, proponeva conteggi diversi.
Anche questo motivo va perciò respinto.
Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare ai controricorrenti, in solido, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.600,00 (duemilaseicento), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003