Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2000, n. 6615
CASS
Sentenza 11 aprile 2000

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La nomina di due difensori, consentita dall'art. 96, comma 1, c.p.p., costituisce concreto esercizio del diritto di difesa che può essere garantito solo se entrambi siano posti in grado di esercitare il loro mandato; ne deriva che qualora per uno di essi ancorché non abbia sottoscritto l'atto di impugnazione, sia stata omessa la notificazione dell'avviso per il giudizio di appello, si configura una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett.c) e 180 c.p.p.

La nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonché in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello derivante dall'omesso avviso a difensore nominato per il giudizio di primo grado che non aveva sottoscritto l'atto di impugnazione).

Commentari2

  • 1Il diritto di impugnazione può essere esercitato da ciascun difensore
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012

  • 2Il diritto di impugnazione può essere esercitato da ciascun difensore.
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2000, n. 6615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6615
Data del deposito : 11 aprile 2000

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