Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 2
La nomina di due difensori, consentita dall'art. 96, comma 1, c.p.p., costituisce concreto esercizio del diritto di difesa che può essere garantito solo se entrambi siano posti in grado di esercitare il loro mandato; ne deriva che qualora per uno di essi ancorché non abbia sottoscritto l'atto di impugnazione, sia stata omessa la notificazione dell'avviso per il giudizio di appello, si configura una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett.c) e 180 c.p.p.
La nomina del difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso nonché in quelle incidentali che ne scaturiscono, senza bisogno di essere reiterata. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello derivante dall'omesso avviso a difensore nominato per il giudizio di primo grado che non aveva sottoscritto l'atto di impugnazione).
Commentari • 2
- 1. Il diritto di impugnazione può essere esercitato da ciascun difensoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2012
- 2. Il diritto di impugnazione può essere esercitato da ciascun difensore.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2000, n. 6615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6615 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 11/04/2000
Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 1418
Dott. PIERLUIGI ONORATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 36656/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MI LI, nato ad. Acquasanta Terme il 25 Maggio 1933);
MI ST, nato ad [...] il [...];
MI NO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 19/III/'99;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dr. G. Izzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Udito l'Avv. Antonio Fiorella, difensore dei ricorrenti;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Pesaro - sez. dist. di Fano - in data 7/X/'97 PO, RE e NO CH venivano condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alle pene, ciascuno, di sette giorni di arresto e venti milioni di lire di ammenda, quali colpevoli del reato previsto dagli artt. 20 lett. c) L. 28/02/'85, n. 47 ed 1 sexies L. 8/VIII/'85, n. 431 e di cinquecentomila lire di ammenda quali colpevoli del reato previsto dagli artt. 4 e 14 L. 5/XI/'71, n. 1086.
Dette contravvenzioni erano state loro contestate per avere, quali soci amministratori della "CH PO & IG s.n.c." esecutrice dei lavori e l'RE CH anche quale direttore di essi, proceduto a lavori in cemento armato di avanzamento delle griglie dell'opera di presa centrale idroelettrica di Tavernelle, nell'alveo del Metauro, zona soggetta a vincolo paesaggistico, senza concessione edilizia e senza nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del detto vincolo e dell'Ufficio del Genio Civile, come accertato in Serrungarina l'8/XI/'93.
Con la stessa sentenza il ET dichiarava non doversi procedere a carico dei medesimi imputati, in ordine alle altre contravvenzioni loro ascritte, perché estinte per prescrizione e li assolveva, a norma dell'art. 530 co. 2 c.p.p., dal delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 co. 2 c.p., che era stato loro ascritto per avere, per colpa, imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza dell'art. 66 D.P.R. 7/I/'56, n. 164, ponendo anche in opera a circa sei metri da terra un'armatura inadeguata - per tecnica costruttiva e resistenza dei materiali - a sorreggere la cassaforma impiegata per il getto di una trave in cemento armato, cagionato il cedimento delle opere provvisionali durante la gettata del cemento e la caduta del dipendente AR NT, che decedeva perché soffocato dal cemento.
Contro tale sentenza proponevano impugnazione i detti imputati e la parte civile LE FE, vedova del NT, che si era costituita in giudizio in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori AR ed LL NT, per chiedere:
i primi, l'assoluzione dai reati dei quali erano stati dichiarati colpevoli perché, essendosi trattato di lavori di manutenzione ordinaria, la loro esecuzione non doveva ritenersi subordinata al rilascio di concessione edilizia e/o di altri titoli abilitativi;
l'altra, l'affermazione della responsabilità degli imputati in ordine alla morte del marito e la loro condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese e compensi dei giudizi, essendovi in atti prova del difetto di costruzione che aveva determinato, nel corso della gettata di cemento per la costruzione della trave di che trattasi, il cedimento delle opere provvisionali, con le note conseguenze letali.
La Corte d'Appello di Ancona, dopo avere disposto - in sede di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale - nuova perizia tecnica al fine di accertare le cause del crollo e dello infortunio sul lavoro del quale si discute, con sentenza del 19/III/'99, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere a carico degli imputati, in ordine alle contravvenzioni delle quali erano stati ritenuti colpevoli in primo grado, perché estinte per prescrizione e dichiarava, ai soli effetti civili, la responsabilità degli stessi in ordine all'omicidio colposo del NT, condannandoli - in solido - al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile cui concedeva, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di cento milioni di lire, nonché alla rifusione, alla stessa parte civile, delle spese e compensi dei due gradi di giudizio nella misura specificata in dispositivo.
Affermava, fra l'altro, la Corte di merito:
a) che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile, sollevata dalla difesa degli imputati sotto il profilo che il difensore della LE FE non sarebbe stato legittimato all'appello in quanto la firma della procura speciale apposta in calce al relativo atto era stata autenticata dallo stesso difensore che non ne avrebbe avuto il potere, era da rigettare perché, trovandosi detta procura in calce all'atto di appello, la relativa sottoscrizione poteva legittimamente essere autenticata dal difensore;
b) che il ET aveva assolto gli imputati, dal delitto di omicidio colposo loro contestato, in quanto i due elaborati peritali in atti - disposti il primo in sede di incidente probatorio e l'altro nel corso del giudizio - non erano riusciti ad individuare la causa del crollo della cassaforma, sicché non poteva escludersi l'intervento di dinamismi imprevedibili di eventi eccezionali e, comunque, estranei all'agire dei CH, in ipotesi prudente e diligente;
e) che la perizia tecnica eseguita nel corso del giudizio d'appello aveva, invece, individuato la causa del detto crollo nel fatto che la cassaforma, destinata a contenere la gettata di cemento, era inclinata di sette gradi rispetto alla verticale e, sebbene risultasse anche dal disegno, tale inclinazione era stata sottovalutata o non considerata;
d) che la dinamica del sinistro era quindi stata ricostruita nel senso che durante il riempimento della cassaforma il baricentro del getto del fluido si era spostato dal centro del fondello verso il lato interno di esso in quanto l'impalcatura, poi crollata, non era stata sufficientemente "controventata" per assorbire la spinta anomala dovuta all'inclinazione della trave - da gettare - rispetto alla verticale ed, uscendo dalla base di appoggio, era crollata con conseguente fuoriuscita del cemento, ancora liquido, da cui il NT era stato investito;
e) che la causa del crollo, così accertata e ricostruita con motivazione adeguata, logicamente convincente e documentata, era da ascrivere a colpa degli imputati, all'epoca soci ed amministratori della società esecutrice dei lavori, per avere mal progettato e mal realizzato la costruzione della detta impalcatura, crollata in quanto l'inclinazione della trave aveva provocato, con l'aumento di livello del getto del cemento, l'aumento della torsione del fondello della trave stessa a causa della presenza di una sola fila di puntelli (detti "cristi");
f) che la cattiva progettazione ed esecuzione dell'opera era da porre in stretto rapporto di causalità con il crollo di che trattasi ed il conseguente decesso dell'operaio rimasto ucciso. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendone, anche con motivi nuovi depositati il 25/III/2000, l'annullamento per violazioni di legge, travisamento di fatto e difetto ed illogicità di motivazione.
Deducono, in particolare, i ricorrenti:
I. che il giudizio d'appello e la decisione conclusiva di esso dovrebbero essere dichiarati nulli sia per mancata notificazione dell'avviso del giorno di trattazione di esso ad uno dei loro difensori di fiducia, l'Avv. Pieretti, regolarmente nominato e che li aveva assistiti nel corso del giudizio pretorile presentando specifiche conclusioni, sia per mancanza di correlazione fra accusa e sentenza, essendo stata la loro responsabilità in ordine alla morte del NT ritenuta non solo per avere male eseguito l'opera - come contestato - ma anche per averla mal progettata, fatto non contestato;
II. che tale eccezione, tempestivamente sollevata con memoria scritta dal condifensore presente in udienza, era stata pretermessa dalla Corte d'Appello che nulla ha detto sul punto;
III. che la costituzione di parte civile dovrebbe essere dichiarata, d'ufficio, inammissibile perché la LE FE non avrebbe sottoscritto personalmente l'atto di costituzione che in calce recherebbe solo la firma del difensore;
IV. che l'appello proposto dalla parte civile avverso la decisione di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato non ammissibile in quanto proposto da difensore non legittimato perché irritualmente investito del potere di impugnazione attraverso una procura speciale rilasciatagli in calce all'atto relativo con sottoscrizione della FE autenticata dallo stesso difensore che non ne aveva il potere trattandosi di procura speciale a proporre impugnazione e non di semplice procura "ad litem";
V. che la loro responsabilità, in ordine alla morte del NT, sarebbe stata affermata illegittimamente sulla scorta di una ricostruzione della dinamica dell'incidente imprecisa e caratterizzata, da un canto, dall'omessa valutazione di rilevanti elementi probatori desumibili dalle due perizie tecniche poste dal ET a base della propria decisione assolutoria e, dall'altro, dal travisamento del fatto ravvisabile nell'avere ricostruito la dinamica dell'incidente in base a dati parziali, distorti ed erronei forniti da uno dei periti di ufficio, ma contrastati dalle oggettive risultanze processuali;
VI. che non risponderebbe a realtà la circostanza secondo cui i tecnici autori dei primi due elaborati peritali non sarebbero riusciti ad individuare la causa del crollo della impalcatura, avendo essi - invece - accertato detta causa ed escluso ogni responsabilità di essi imputati nella verificazione del fatto;
VII. che la Corte di mento avrebbe omesso di accertare e motivare in ordine al nesso di causalità fra la loro condotta, il crollo della struttura sopra menzionata e l'evento mortale, nonché in ordine all'esistenza, in loro, dell'elemento psicologico del reato;
VIII. che la loro condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed al versamento alla stessa di una somma di denaro a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, sarebbe stata pronunciata in mancanza dei presupposti di legge perché, una volta divenuto irrevocabile il loro proscioglimento in sede penale (per mancata impugnazione della sentenza di loro assoluzione da parte del P.M.), alla parte civile avrebbe dovuto essere riconosciuto soltanto il potere di impugnare lo accertamento dei fatti onde ottenerne un altro utile a rimuovere quello preclusivo dello esercizio dell'azione civile, ma non il diritto di ottenere dal Giudice penale una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, che il codice di rito subordina espressamente all'esistenza di una sentenza penale di condanna;
IX. che la condanna al pagamento di un'ingente somma di denaro a titolo di provvisionale non sarebbe sorretta da adeguala motivazione in ordine all'esistenza e quantificazione del danno subito dalle parti lese.
Motivi della decisione
La prima delle censure mosse alla decisione impugnata, quella in ordine alla nullità del giudizio d'appello e della sentenza conclusiva di esso, merita accoglimento, perché fondata. Dagli atti che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare, risulta che in primo grado gli imputati erano difesi dagli Avv. Nazario Agostini e Vittorio Pieretti il quale ultimo presenziò al dibattimento e formulò richieste conclusive in favore dei propri assistiti.
L'atto di appello venne sottoscritto dagli imputati e dall'Avv. Agostini: ai primi fu notificato il decreto di citazione a giudizio ed al secondo venne tempestivamente dato avviso del giorno fissato per la trattazione del processo.
Nessun avviso risulta, invece, dato al condifensore Avv. Pieretti, sebbene egli non fosse stato esonerato dall'incarico di difensore, ne' sostituito dagli imputati con altro difensore. Orbene, la nomina di due difensori - prevista dall'art. 96 c.p.p.- costituisce concreta estrinsecazione del diritto di difesa,
lealmente salvaguardato solo se entrambi siano stati posti in grado di esercitare il loro mandato ed, una volta effettuata legittimamente, spiega i propri effetti per tutta la durata del giudizio di cognizione, nelle diverse fasi di esso, nonché in quelli incidentali che ne scaturiscano (v. conf. Cass. Sez. Un. pen., 25/VI/'97, Gattellaro e sez. V, 10/IV/'96, Capponi). La disposizione, di ordine generale, di cui all'art. 24 disp. att. c.p.p., secondo cui la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 c.p.p., costituisce riprova del fatto che la nomina di un difensore effettuata nel corso del giudizio di primo grado è destinata a spiegare i propri effetti anche nei successivi gradi di giudizio, senza bisogno di essere reiterata (v. conf. Cass. Sez. Un. pen., 9/X/'96, Carpanelli).
Da ciò deriva che la nomina di un difensore ha carattere di immutabilità, fino all'eventuale dispensa dall'incarico (v. conf. Cass. sez. V, 18/XII/'95, Ben Zaier e 2/VI/'93, De Chiara) e che, fino a quando non viene revocata o modificata, comporta che il difensore legittimamente designato deve essere posto in condizioni di esercitare pienamente il proprio mandato in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità se iscritto nell'apposito albo.
Nella fattispecie in esame è in atti documentalmente provato che l'Avv. Pieretti era uno dei due difensori nominati regolarmente dagli imputati, sicché anche a lui, sebbene non avesse sottoscritto l'atto di appello avverso la sentenza pretorile, doveva essere dato - e non lo fu - l'avviso del giorno fissato per la trattazione dell'impugnazione.
L'omessa notificazione di tale avviso ha dato luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, inquadrabile fra quelle previste dagli artt. 178 e 180 c.p.p., la quale - essendo stata dedotta tempestivamente dall'altro difensore degli imputati, con memoria scritta depositata nel corso del giudizio d'appello e non essendo stata delibata dalla Corte di merito, che nulla ha deciso al riguardo - deve essere dichiarata in questa sede e comporta la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza conclusiva di esso che, dunque, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia, avendo quella di Ancona un'unica sezione penale.
L'accoglimento di tale motivo di ricorso è assorbente degli altri che, quindi, non debbono essere esaminati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 19/III/'99 e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio nei confronti di PO, RE e NO CH. Così deciso in Roma, il 11 Aprile 2000.
Depositato in Cancelleria i 5 giugno 2000