Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43146
CASS
Sentenza 28 giugno 2016

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Massime1

In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.

Commentario1

  • 1Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020

    Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43146
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43146
Data del deposito : 28 giugno 2016

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