Sentenza 28 giugno 2016
Massime • 1
In tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio.
Commentario • 1
- 1. Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020
Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2016, n. 43146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43146 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2016 |
Testo completo
43 1 4 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Camera di consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 28 giugno 2016 Sentenza1.n.: 1183/2016 Presidente - dott. Antonio Prestipino Reg. gen. n. 15618/2016 Consigliere - dott. Marco Maria Alma - dott. Stefano Filippini Consigliere Consigliere - dott. Sergio Beltrani Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT CO, nato a [...] il [...] IO DE, nato a [...] il [...] TI OS, nato a [...] il [...] - GR PE, nato a [...] il [...] - AS LA, nato a [...] il [...] TO IO, nato LA (ME) il 22/08/1985 avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina del 4 febbraio 2016, n. 371712 R.G.N.R. Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti l'avv. Antonio Ciliberti, difensore di fiducia di GR PE, l'avv. Antonino Cacia, difensore di fiducia di TI OS, e l'avv. Alessandro Billé, difensore di fiducia di AS LA, nonché sostituto processuale dell'avv. Tommaso Calderone, difensore di fiducia di IO DE, e dell'avv. Alfonso Maria Parisi, difensore di fiducia di TO IO, i quali tutti hanno insistito nei rispettivi motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CO AT, DE IO, OS TI, PE GR, LA AS e IO TO sono stati coinvolti, insieme ad altri soggetti non ricorrenti, in una vasta indagine su episodi di commercio di sostanze anabolizzanti (art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000) e ricettazione. Con ordinanza del 28 settembre 2015, il g.i.p. del Tribunale di Messina negava la sussistenza di un'associazione per delinquere fra essi costituita e finalizzata alla commissione dei reati fine di cui si è detto, escludeva la gravità indiziaria relativamente a taluni degli episodi contestati e, di conseguenza, accoglieva solo in parte le richieste cautelari avanzate dalla Procura della Repubblica, per il resto rigettandole o applicando misure cautelari più lievi. Detta ordinanza veniva fatta oggetto di istanza di riesame da parte degli indagati comunque sottoposti a misura cautelare e, al contempo, era appellata dal P.M. e dal IO. Sulle istanze di riesame si provvedeva con separati provvedimenti che non costituiscono oggetto del presente ricorso. Nel frattempo tutti gli indagati venivano rinviati a giudizio e alcuni di essi, oggi non ricorrenti, sono stati già condannati a seguito di giudizio abbreviato.
2. Con ordinanza del 4 febbraio 2016 il Tribunale di Messina, riuniti gli appelli proposti dal P.M. e dal IO, provvedeva sugli stessi rigettando il secondo e accogliendo in parte il primo. In particolare, ritenuta la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo n. 1) dell'imputazione (invece esclusa dal g.i.p.), applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari al AS per il quale affermava la gravità - indiziaria anche in relazione ai reati di cui ai capi nn. 4) e 5) - all'TO, al GR e al TI;
l'obbligo di dimora nel comune di residenza al AT;
l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria al IO, per il quale riteneva la gravità indiziaria anche in relazione ai reati di cui ai capi 10) e 13). Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso separatamente, con l'assistenza dei rispettivi legali.
3.1 CO AT deduce anzitutto il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a ognuno dei reati indicati nell'imputazione. In particolare, quanto all'associazione per delinquere, osserva che lo stesso Tribunale della libertà, con ordinanza del 20 ottobre 2015, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari inizialmente applicatagli (sostituendola con il divieto di esercitare imprese o uffici direttivi o incarichi in associazioni operanti nel settore sportivo per la durata di un anno), inquadrando la condotta a lui ascritta nella sola fattispecie di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000. L'ordinanza oggi impugnata, quindi, sarebbe in contrasto con la decisione assunta dal medesimo Tribunale pochi mesi prima e, ciò che è più grave, le motivazioni delle due 2 ordinanze sarebbero identiche, pur giungendo a conclusioni opposte: il quadro indiziario delineato nel provvedimento del 20 ottobre 2015 corrisponde perfettamente a quello descritto dal Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. e la pubblica accusa, nelle more, non avrebbe prodotto alcun elemento nuovo a carico dell'indagato. In ogni caso, anche a prescindere da tale palese contraddizione, la decisione sarebbe sbagliata, in quanto dalle risultanze investigative non emerge l'esistenza di un'organizzazione criminosa diretta alla realizzazione di un ampio programma delittuoso, bensì soltanto isolati scambi commerciali aventi ad oggetto sostanze anabolizzanti. Quanto al delitto di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376/2000, osserva che la differenza rispetto all'ipotesi vietata dal primo comma della medesima disposizione è rappresentata dalla “professionalità”, ossia dall'abitualità con la quale viene svolto il commercio. Nella specie, invece, difetterebbe ogni carattere di continuità nel commercio. In tutte le conversazioni intercettate, gli interlocutori parlavano solamente di prodotti regolarmente commerciabili (proteine, vitamine, integratori barrette proteiche). Dal 2013 alle 2015 sono state effettuate numerose ispezioni personali e perquisizioni domiciliari e solo nelle prime due occasioni veniva rinvenuta una modica quantità di sostanze anabolizzanti, complessivamente del valore commerciale di appena € 40,00, chiaramente destinata al solo uso personale. infine, quanto al delitto di ricettazione, il AT osserva che il concetto di "commercio" definito dal all'art. 9, comma 7, I. n. 376/2000 comprende in sé anche la ricezione della merce da commerciare, così assorbendo il reato di cui all'art 648 cod. pen. Inoltre, difetterebbe il fine del profitto, tale non potendosi considerare il desiderio di perseguire migliori risultati fisici assumendo sostanze nocive per l'organismo.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso, il AT deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il pericolo di reiterazione, infatti, non potrebbe ricavarsi dagli unici elementi indiziari a suo carico, ossia dall'esito positivo di due sequestri risalenti ai mesi di marzo e aprile 2013, aventi ad oggetto farmaci di uso personale di modestissimo valore.
4. DE IO deduce ben undici motivi di ricorso, che possono essere così riassunti: -nullità dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in quanto motivato esclusivamente mediante rinvio per relationem alla richiesta di applicazione della misura cautelare, senza alcuna deduzione 3 dialettica in ordine al contenuto del provvedimento appellato e ai punti non condivisi;
-omessa esplicitazione delle "ragioni del dissenso" del P.M. che, inoltre, ha omesso di entrare nel merito dei singoli capi didichiaratamente imputazione;
conseguente violazione del principio devolutivo dell'appello, poiché il Tribunale non avrebbe potuto decidere sui singoli capi di imputazione, avendoli il P.M. intenzionalmente trascurati;
- nullità della pronunzia sui gravi indizi, dal cui esame il Tribunale si sarebbe dovuto astenere dato che il IO era stato già rinviato a giudizio e il coimputato SU (non ricorrente) addirittura già condannato in esito a giudizio abbreviato;
- vizio di motivazione per omessa specificazione di quale sarebbe stato il suo ruolo all'interno dell'associazione per delinquere;
contraddittorietà della motivazione, perché lo stesso IO viene invece indicato, nell'ambito della medesima ordinanza, come mero "assuntore" (e quindi acquirente a scopo personale) delle sostanze anabolizzanti;
-erronea applicazione dell'art. 9 I. n. 376/2000, con particolare riferimento alla differenza fra le fattispecie di cui al primo e al settimo comma della norma incriminatrice;
totale assenza, nell'appello del P.M., di ogni riferimento alle esigenze cautelari, il che avrebbe dovuto impedire al Tribunale non solo di applicare misure cautelari nei casi in cui il g.i.p. aveva rigettato le relative richieste, ma anche di aggravare quelle già disposte dal g.i.p. (che, nella specie, al IO aveva applicato il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); conseguente violazione del principio devolutivo anche in relazione alle esigenze cautelari, non potendo il Tribunale ravvisare esigenze cautelari non prospettate dal P.M. appellante;
-- carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, in quanto anche a prescindere dalla violazione del principio devolutivo in ogni caso il Tribunale nulla dice in ordine alla specifica posizione del IO;
carenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto l'ultimo episodio contestato al IO risale al marzo del 2013; - omessa motivazione sulla scelta della misura cautelare più adeguata, specie ove si consideri sussistente il giudicato cautelare sull'individuazione, ritenuta dal g.i.p., del delitto di ricettazione come il più grave e sulla adeguatezza, rispetto a tale delitto, della misura cautelare dell'obbligo di 4 presentazione alla p.g.
5. Il primo motivo di ricorso di OS TI è intitolato "violazione di legge per travisamento dei fatti" e si basa sul contrasto fra la motivazione con la quale il g.i.p. ha negato la sussistenza dell'associazione per delinquere e la diversa valutazione effettuata dal Tribunale in sede di appello cautelare. Con il secondo motivo si contesta la validità dell'appello proposto dal P.M., che non indica né i capi dell'ordinanza cautelare impugnata, né i motivi del dissenso rispetto alla decisione del g.i.p. Infine, con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari.
6. PE GR deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, specie con riferimento alla ritenuta associazione per delinquere. Egli è stato trovato in possesso, in un'unica occasione, di un esiguo quantitativo di sostanze dopanti, destinate esclusivamente ad uso personale. In quanto bodybuilder professionista, conosce alcuni degli indagati ma solo per ragioni sportive. Mancherebbe, quindi, la prova di uno stabile piano comune di tipo associativo e costituirebbe una mera illazione accusatoria la tesi secondo cui, quando nelle conversazioni intercettate gli indagati parlavano di proteine normalmente in commercio, intendessero invece riferirsi a sostanze illecite.
7. LA AS prospetta tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la manifesta inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., motivato mediante un mero rinvio per relationem alla richiesta cautelare. L'omessa deduzione di specifiche doglianze impedirebbe il prodursi dell'effetto devolutivo tipico dell'appello. Ciò varrebbe, a maggior ragione, per quanto concerne i reati di cui ai nn. 4) e 5) dell'imputazione, rispetto ai quali espressamente il P.M. appellante dichiara di non voler "entrare nel merito dei singoli capi di imputazione". Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., evidenziando come il g.i.p. avesse attentamente motivato in ordine all'inesistenza dell'associazione per delinquere, invece ritenuta sussistente dal Tribunale dell'appello cautelare, con motivazione censurabile. Infine, con il terzo motivo, si duole dell'omesso esame della propria memoria difensiva depositata all'udienza del 4 febbraio 2016, della quale non si fa il benché minimo cenno nell'ordinanza impugnata.
8. Il ricorso di IO TO espone, anzitutto, alcune "contestazioni preliminari" relative a fatti processuali affermati dal Tribunale. 5 Con la prima vera e propria censura di legittimità, l'imputato contesta l'efficacia devolutiva dell'appello proposto dal P.M., del tutto privo di specifici motivi di impugnazione e contenente una critica del tutto generica del provvedimento appellato. Vi sarebbe, comunque, assoluta carenza di elementi gravemente indiziari in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere. Deduce, inoltre, che vi sarebbe la prova documentata della cessazione da parte sua di qualsiasi attività ipoteticamente compartecipativa, in quanto tutte le intercettazioni che lo riguardano sono risalenti nel tempo. Invoca l'applicazione nella specie della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (in tema di sostanze stupefacenti). Contesta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., che stante il rapporto di specialità - dovrebbe intendersi assorbito nel delitto di cui all'art. 9 I. n. 376/2000. Infine, dedica le ultime pagine del proprio ricorso all'esame di "fatti e risultanze" di varia specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Molti dei ricorrenti, con sostanziale identità di accenti, deducono l'inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., in esito al quale il tribunale ha adottato il provvedimento impugnato. Si tratta di questione avente rilievo preliminare, il cui accoglimento si estenderebbe anche ai ricorrenti che non l'hanno prospettata. Infatti, stante il carattere devolutivo dell'appello anche in materia cautelare, ove l'atto di impugnazione del P.M. fosse stato viziato, il tribunale non avrebbe avuto titolo per pronunciare l'ordinanza avverso la quale sono stati proposti i ricorsi in esame.
1.2 Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità, tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015 - dep. 19/11/2015, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, n. 277 del 07/11/2013 - dep. 07/01/2014, Clema, Rv. 257772). Infatti, i motivi di appello predisposti dal pubblico ministero avverso le decisioni di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari, per soddisfare i requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, devono indicare i punti del provvedimento impugnato oggetto di doglianza e gli argomenti di fatto e di diritto addotti a fondamento delle censure (Sez. 6, n. 46025 del 24/09/2013 - dep. 15/11/2013, Ciciliano, Rv. 257448; Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013 dep. 29/11/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 1, n. 32993 del 22/03/2013 - dep. 30/07/2013, Adorno, Rv. 256996).
1.3 Nella specie, la decisione del g.i.p., gravata dall'appello del P.M., non si basa su valutazioni formali di carattere assorbente (tant'è che, in parte, le richieste del P.M. sono state accolte), né si risolve in una motivazione apodittica o meramente apparente. Consegue che l'atto di appello avrebbe dovuto soddisfare il requisito della specificità dei motivi richiesti a pena di inammissibilità. è soddisfatto solo in parte, nei termini che Tale requisito - in concreto- seguono. L'atto di che trattasi, composto per le prime 15 pagine dalla semplice trascrizione del capo di imputazione, è basato su due motivi. Il primo è relativo alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «per il reato di cui al capo 1)», ossia per il delitto di associazione per delinquere. Il secondo motivo di appello è relativo all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza «per i reati di cui ai capi 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 18 e 26»; si tratta di altrettanti episodi di commercio di farmaci vietati e di sostanza anabolizzanti, fatti previsti come reati dall'art. 9, comma 7, della legge n. 376/2000, nonché di un'ipotesi di ricettazione di prodotti medicinali della stessa specie. Sul punto il P.M. sostiene, «senza entrare nel merito dei singoli capi di imputazione», che l'esistenza di un'associazione per delinquere dedita al commercio di sostanze anabolizzanti, con cui tutti gli indagati avrebbero interagito, consente di ritenere integrati i reati in questione;
comunque l'esistenza di un commercio di sostanze anabolizzanti dovrebbe dedursi anche «da altri fattori», quali l'uso - nel corso delle conversazioni intercettate di nomi in codice - per riferirsi alle sostanze anabolizzanti. Tali modalità dell'azione (ma, in realtà, il P.M. appellante ne indicata solo una: l'uso dei nomi in codice) dovrebbero condurre alla conclusione della non occasionalità della condotta, sostanziatasi in un vero e proprio commercio.
1.4 L'atto d'appello testé riassunto soddisfa i requisiti di specificità dei motivi posti a suo fondamento solo riferimento all'esistenza dell'associazione per delinquere, rispetto alle quali le doglianze prospettate dalla Procura della Repubblica appellante paiono a prescindere dalla fondatezza, che non compete in - questa sede valutare sorrette da adeguati argomenti di fatto e di diritto. - -Non altrettanto può dirsi con riferimento al secondo motivo di appello che - proprio perché declinato, come ammette lo stesso P.M., «senza entrare nel merito dei singoli capi di imputazione» - prescinde del tutto dall'indicazione degli elementi indiziari relativi alla commissione dei singoli reati fine e alla responsabilità penale 7 personale di ciascuno degli indagati che è chiamato a risponderne. Infatti, l'atto di appello, perché potesse dirsi ammissibile, avrebbe dovuto contenere doglianze specifiche e circostanziate rispetto a ciascuno degli episodi che il g.i.p. ha ritenuto di escludere e in relazione all'apporto personale di ognuno dei coindagati. La sola affermazione secondo cui la gravità indiziaria per ciascuno dei reati fine si ricaverebbe, indistintamente per tutti gli indagati, dalla semplice esistenza dell'associazione per delinquere e dal fatto che taluni di loro avrebbero utilizzato dei "nomi in codice" per designare le sostanze anabolizzanti, non soddisfa le condizioni minime di ammissibilità astratta dei motivi di appello. Si aggiunga, per rimarcare l'assoluta genericità della doglianza, che il P.M. non indica neppure in quali conversazioni sarebbero stati utilizzati i "nomi in codice", né i relativi interlocutori. Consegue che, il secondo motivo dell'atto di appello proposto dal P.M. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente insussistenza dell'effetto devolutivo quanto ai capi di imputazione relativi ai reati fine. Deve essere, invece, rigettata la doglianza degli indagati relativamente al come s'è detto primo motivo dell'appello avanzato dalla pubblica accusa, che - non contravviene ai requisiti minimi di ammissibilità.
1.5 Con l'impugnata ordinanza, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M., è stata applicata a LA AS la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 1), 4) e 5) e a DE IO la misura cautelare dell'obbligo di dimora per i reati di cui ai capi 1), 10) e 13). Ciò posto, considerata l'inammissibilità dell'appello quanto ai reati fine, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai delitti contestati al AS ai capi 4) e 5) e al IO ai capi 10) e 13), essendosi il tribunale pronunciato su punti dell'ordinanza cautelare genetica non validamente devoluti alla sua cognizione in grado d'appello. Consegue l'assorbimento dei motivi di ricorso proposti dai predetti indagati in ordine ai reati-fine. Inoltre, poiché il giudizio circa le esigenze cautelari a carico di entrambi gli indagati è stato formulato prendendo a riferimento non solo il delitto di cui al capo 1), ma anche i reati fine di cui s'è detto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, nei confronti solamente del AS e del IO, per la formulazione di un nuovo giudizio in ordine alle esigenze cautelari che, però, tenga conto del solo delitto di associazione per delinquere di cui si dirà subito appresso.
2.1 Il tratto di maggiore discontinuità fra l'ordinanza applicativa della misura cautelare pronunciata dal g.i.p. e il provvedimento emesso dal tribunale della libertà in sede di appello consiste nell'aver quest'ultimo affermata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere 8 finalizzata al commercio di sostanze anabolizzanti (capo 1), esclusa invece dal giudice monocratico. Tutti gli imputati censurano questa decisione con argomenti in parte sovrapponibili. In particolare il AT, quanto all'associazione per delinquere, denuncia la contraddizione che vi sarebbe fra l'ordinanza impugnata e altro provvedimento emesso dallo stesso tribunale in data 20 ottobre 2015 con il quale si disponeva la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare imprese o uffici direttivi o incarichi in associazioni operanti nel settore sportivo, inquadrando in quella precedente occasione la condotta a lui ascritta nella sola - fattispecie di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000. Inoltre, dalle risultanze investigative non emergerebbe l'esistenza di un'associazione finalizzata realizzazione di un ampio programma criminoso, bensì solo la commissione di occasionali scambi commerciali di sostanze anabolizzanti. Il IO si duole dell'omessa specificazione di quale sarebbe stato il suo ruolo all'interno dell'associazione per delinquere. Peraltro, nella stessa ordinanza egli viene indicato come semplice "assuntore" di sostanze anabolizzanti e quindi acquirente a scopo personale. Il TI sottolinea il contrasto fra la motivazione con la quale il g.i.p. ha escluso la sussistenza dell'associazione per delinquere e la diversa valutazione effettuata dal tribunale in sede di appello cautelare. Il GR fa presente che egli è stato trovato in possesso, in un'unica occasione, di un esiguo quantitativo di sostanze dopanti, destinate esclusivamente ad uso personale. Inoltre, costituirebbe una mera illazione accusatoria la tesi secondo cui, quando nelle conversazioni intercettate gli indagati parlavano di proteine normalmente in commercio, intendessero invece far riferimento a sostanze illecite. Il AS denuncia l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., evidenziando come il g.i.p. avesse attentamente motivato in ordine all'inesistenza dell'associazione per delinquere, invece ritenuta sussistente dal Tribunale dell'appello cautelare, con motivazione censurabile. Infine, l'TO deduce che tutte le intercettazioni che lo riguardano sono risalenti nel tempo e ciò costituirebbe prova della definitiva cessazione di qualsiasi ipotetica attività compartecipativa.
2.2 Nessuna di queste censure coglie nel segno. Anzitutto va rilevato che la contraddizione segnalata dal AT è meramente apparente: l'ordinanza del 20 ottobre 2015 è stata emessa nell'ambito 9 - -del quadro tratteggiato dal g.i.p., che come s'è più volte detto aveva escluso la sussistenza, anche solo a livello indiziario, dell'associazione per delinquere. Il delitto di cui al capo 1) dell'imputazione (art. 416 cod. pen.) è stato, per così dire, richiamato in gioco solo a seguito dell'appello del P.M. Pertanto è del tutto ovvio che il provvedimento di riesame emesso in un momento in cui era ancora "vigente" la pronuncia del g.i.p., che aveva negato la sussistenza a carico del AT, ma - anche di tutti gli altri coindagati - di gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di associazione per delinquere, non poteva tenere in conto tale fattispecie criminosa, dovendo valutare il quadro indiziario solo con riferimento ai delitti di cui all'art. 9, comma 7, legge n. 376 del 2000. 2.3 In secondo luogo, non inficia la motivazione del provvedimento impugnato il confronto con l'approfondita analisi svolta sul punto dal g.i.p., neppure invocando il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice d'appello che riforma in senso sfavorevole la pronuncia di primo grado ha un particolare onere dimostrativo e motivazionale (così, in sostanza, AT, TI e AS). Questa Corte ha, in effetti, affermato ripetutamente che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (ex multis: Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014 - dep. 17/02/2015, S, Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013 - dep. 14/03/2014, Ciaramella e altro, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013 - dep. 08/11/2013, Paparo e altri, Rv. 256869). Ma si tratta di un principio valido solo in relazione alle decisioni di merito, che non può essere trasposto automaticamente nell'ambito dei provvedimenti cautelari. Infatti, il citato orientamento trova la propria giustificazione nell'esigenza che la condanna dell'imputato sia pronunciata al di là di ogni ragionevole dubbio;
dal che deriva l'onere per il giudice di appello di argomentare circa la configurabilità del proprio diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 - dep. 21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113). La regola non può, quindi, trovare applicazione in materia cautelare, ove è sufficiente la gravità indiziaria a carico dell'indagato e quindi un livello di verosimiglianza della sua responsabilità penale che si pone certamente al di sotto della soglia del "ragionevole dubbio". Poiché è proprio quest'ultimo principio che si 10 pone alla base dell'orientamento di legittimità poc'anzi citato, è di tutta evidenza che, nelle occasioni in cui lo stesso non trova applicazione, con esso viene meno anche l'elaborazione giurisprudenziale che su esso si fonda. È quindi possibile affermare che, in tema di appello cautelare, a differenza che nel giudizio di merito, nel caso di riforma sfavorevole all'indagato della decisione del g.i.p., non occorre che il tribunale della libertà dimostri, oltre ogni ragionevole dubbio, l'insostenibilità della soluzione prospettata in primo grado. Infatti, la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione di una misura cautelare non è logicamente incompatibile con l'eventualità che la diversa ricostruzione e qualificazione giuridica dei fatti prospettata dal g.i.p. possa rilevarsi, all'esito del dibattimento, fondata. Consegue che, nel caso sopra descritto, la Corte di cassazione non deve procedere a un'ulteriore rilettura degli elementi fattuali, per scegliere quale delle due ricostruzioni sia più convincente, né sottoporre la decisione del tribunale della libertà ad uno speciale vaglio del livello di persuasività, essendo sufficiente che la decisione del giudice di secondo grado sia immune da vizi logici e giuridici. Nella specie il Tribunale di Messina ha offerto ampia e analitica esposizione delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, rimarcando come dal tenore delle intercettazioni si ricava la piena consapevolezza del reciproco contributo offerto dai coindagati al sodalizio finalizzato al commercio, per fini di lucro, di sostanza anabolizzanti vietate e pericolose per la salute umana. Pertanto, le censure che investono l'ordinanza impugnata nella parte in cui afferma l'esistenza quantomeno a livello indiziario - dell'associazione in sé considerata, si risolvono in una ricostruzione alternativa in punto di fatto, ovviamente non ammissibile in questa sede.
2.4 Venendo poi alla posizione dei singoli coindagati che protestano la loro estraneità all'associazione, si osserva: l'apporto del IO all'attività di commercio svolta dall'associazione criminale è trattato a pagina 26 dell'ordinanza impugnata: dopo la disanima degli elementi a suo carico, il Tribunale conclude che «risultava evidente l'interesse dello stesso IO [...] alla fornitura»; l'affiliazione del GR al sodalizio è esaminata a pagina 27 dell'ordinanza impugnata, ove si evidenzia la gravità indiziaria della chiamata in correità fatta dal coindagato TO;
- quanto al contributo dell'TO, infine, il Tribunale sottolinea la «frenetica»> attività dello stesso e del TI, quali risultano da numerose conversazioni 11 intercettate, ma anche i rapporti con il IO, che attestano i rapporti pienamente intercorrenti fra l'indagato e l'associazione per delinquere (pag. 28 ss.). Pertanto, anche con riferimento alle posizioni dei singoli coindagati il Tribunale ha offerto una motivazione sufficiente e immune da vizi logici e giuridici, che si sottrae alle censure esposte nei ricorsi in esame. 3 Un'ulteriore doglianza comune a vari coindagati concerne la carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Sul punto l'appello del P.M. si limita a un generico rinvio alla richiesta di applicazione della misura cautelare. Tale rinvio, però, si sottrae alle censure articolate dai ricorrenti. Infatti, poiché il g.i.p. ha rigettato l'istanza per carenza della gravità indiziaria e non per difetto di esigenze cautelari, la questione non è mai stata affrontata dal giudice di primo grado e non occorreva, quindi, che l'impugnazione presentasse caratteri di specificità idonei a provocare l'effetto devolutivo. Tanto premesso, il Tribunale ha adeguatamente motivato anche su tale profilo (pag. 45) e tale motivazione, immune da vizi logici e giuridici, si sottrae a censure di legittimità. Le doglianze del IO in ordine alla pretesa carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari sono, peraltro, assorbite dall'annullamento con rinvio disposto sul punto per le ragioni di cui al par. 1.5. 4. Restano da esaminare i restanti motivi di ricorso non compresi fra quelli finora esaminati (ammissibilità ed efficacia devolutiva dell'appello del P.M.; gravità indiziaria in ordine all'esistenza dell'azione per delinquere e all'apporto dei singoli coindagati;
esigenze cautelari). Le censure del AT in relazione al delitto di cui all'art. 9, comma 7, I. n. 376/2000 e a quello di ricettazione sono inammissibili in quanto relative a capi dell'imputazione non interessati dall'ordinanza impugnata, che gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora solo in relazione al capo 1) (associazione per delinquere). Altrettanto può dirsi quanto alle doglianze dell'TO relative all'applicabilità anche al commercio di sostanze anabolizzanti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 in tema di sostanze stupefacenti;
nonché al preteso assorbimento del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 9 I. n. 376/2000. Si tratta, anche in questo caso, di questioni relative a reati diversi da quello per il quale soltanto è stata applicata la misura cautelare e quindi rispetto alle quali il ricorrente appare sprovvisto di interesse. Il IO non ha titolo per dolersi della pronunzia del tribunale sui gravi indizi. 12 Sebbene egli sia stato già rinviato a giudizio per tali fatti, l'accertamento in sede - tutt'al più- risultare superfluo, ma non inficia la validità della cautelare può decisione. La doglianza del AS relativa all'omesso esame di una propria memoria difensiva è inammissibile, in quanto non soddisfa il requisito dell'autosufficienza; infatti, non è stata allegata la memoria di che trattasi. Tutte le altre considerazioni svolte nei ricorsi in esame non hanno sostanza di vere e proprie censure di legittimità e non possono essere esaminate da questa Corte.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati contestati a AS LA ai capi 4) e 5) e a IO DE ai capi 10) e 13). Annulla l'ordinanza anche relativamente alla valutazione delle esigenze cautelari nei confronti dei predetti indagati in ordine al capo 1). Rigetta nel resto i ricorsi del AS e del IO. Rigetta gli altri ricorsi e condanna AT CO, TI OS, GR PE e TO IO ciascuno al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2016. Il Presidente Il Consigliere est. (Antonio Prestipino) (Cosimo D'Arrigo) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 OTT 2016 IL Il Cancelliere TEMA DI Il Funzionario Giudiziario Marina PERILLI E J T O R N O E C 13