Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2002, n. 2625
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Sentenza 22 febbraio 2002

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In tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, la speciale procedura sanzionatoria di cui all'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 per gli illeciti amministrativi indicati nel primo comma della stessa disposizione, procedura caratterizzata dalla subordinazione della punibilità dell'illecito alla condizione della sua protrazione in violazione della diffida del Garante successiva alla contestazione dell'infrazione, ha portata derogatoria della disciplina generale dell'illecito amministrativo, con particolare riguardo all'obbligo di contestazione previsto dall'art. 14 legge n. 689 del 1981, con la conseguenza che, dopo la prima contestazione (prevista dalla citata legge n. 223 del 1990) e prima dell'irrogazione della sanzione, non è necessaria una nuova contestazione in relazione al protrarsi dell'illecito in violazione della diffida del Garante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2002, n. 2625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2625
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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