Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 4 3 3 4 / 0 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO. Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G. N. 7063/98 Dott. Fernando LUPI Consigliere 8649/98 - Consigliere Cron. 9268 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI CELENTANO - Rel. Consigliere Ud. 24/ Dott. Attilio 01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FU GR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato e sul 2° ricorso n° 08649/98 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS- del legale rappresentante pro tempore, 2001 persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,| 385 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FU GR;
intimata - avverso la sentenza n. 2/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 17/01/98 R.G.N.12/88 54/87 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato G. ROMANELLI per delega E. ROMANELLI;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 1° luglio 1994 la signora AZ AN proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale il OR di Pordenone, su istanza dell'INPS, l'aveva condannata a pagare lire 38.226.732 ed accessori per omissioni contributive riferite ad un rapporto di lavoro intercorso dal 1° febbraio 1987 al 30 settembre 1989 con IA AL CI. L'opponente sosteneva che l'attività svolta dalla AL CI presentava tutti i caratteri dell'apprendistato e che l'assenza dell'autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del Lavoro non precludeva la possibilità di qualificare -- in presenza dei requisiti tipici, in fatto sussistenti - il rapporto come di apprendistato, anche ai fini previdenziali. Contestava, inoltre, l'ammontare delle somme aggiuntive, che asseriva irrogate oltre il limite del 200%. L'INPS, costituitosi, eccepiva l'insussistenza dei caratteri dell'apprendistato e la necessità, ai fini del riconoscimento di tale tipo di rapporto, della preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, nella specie mancante. Espletata prova testimoniale e disposta consulenza tecnica, con sentenza n. 1286/97, il OR rigettava l'opposizione, ritenendo che non fossero emersi né i caratteri tipici né la volontà negoziale delle parti di instaurare un rapporto di apprendistato;
con il conseguente obbligo di versare i contributi e le somme aggiuntive, correttamente quantificate, secondo la consulenza, nel decreto opposto. L'appello della signora AN, cui resisteva l'INPS, veniva rigettato dal 3 Tribunale di Pordenone,con sentenza del 15/17 gennaio 1998. I giudici di appello, rilevato che non si discuteva più del quantum richiesto dall'istituto previdenziale, ma solo della sussistenza del rapporto di apprendistato, osservavano che la AL CI aveva lavorato nel periodo in questione senza essere registrata nei libri paga e matricola e senza che venisse versato alcun contributo, mentre solo il 6 marzo 1990 la signora AN aveva provveduto a versare i contributi per il pregresso rapporto di lavoro, calcolandoli nel minore importo dovuto per il rapporto di apprendistato. Osservavano che l'appellante non aveva fornito la prova rigorosa della reale, originaria e protratta natura dell'asserito rapporto di apprendistato;
e che correttamente il OR aveva evidenziato l'assenza di prova dell'iniziale comune volontà delle parti di configurare tale tipo di rapporto, la non tipicità, costanza ed obbligatorietà delle condotte caratterizzanti il rapporto in questione (formazione, prestazione qualificata, informazione ai familiari), la presenza di circostanze normalmente incompatibili con esso (assenza di preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro). Rilevavano che gli esiti della prova testimoniale potevano, ragionevolmente, riferirsi ad un normale rapporto di lavoro con un dipendente di giovane età, che necessita, per ciò solo, di un maggiore controllo, di una più efficace e presente attività direttiva ed organizzativa del datore di lavoro, comunque idonea ad arricchire l'esperienza professionale del lavoratore. Ritenevano pertanto infondata la opposizione e il successivo gravame, senza la necessità di approfondire le conseguenze dell'assenza, nel caso concreto, della preventiva autorizzazione dell'ispettorato, richiesta dalla legge. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, la signora AZ AN. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale la difesa della ricorrente assume che il Tribunale di Pordenone ha dato eccessivo rilievo all'elemento volontaristico nella qualificazione del rapporto;
sostiene la irrilevanza della 66“assenza di prova dell'iniziale comune volontà delle parti di configurare tale tipo di rapporto" (di apprendistato), dovendo la reale natura del rapporto misurarsi “sul campo”. Assume che i dati probatori acquisiti nel giudizio di primo grado avevano dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi del rapporto di apprendistato : - la giovane età della lavoratrice (quindici anni); - il requisito dell'insegnamento, avendo la signora AN, titolare dell'esercizio di parrucchiera, impartito alla ragazza tutte le nozioni del mestiere, seguendola passo a passo;
- le costanti informazioni alla famiglia dell'apprendista circa i progressi da questa compiuti, atteso che ogni qualvolta la madre della AL CI si recava in negozio, il che accadeva di frequente, veniva aggiornata sui 5 progressi della figlia, ed aveva altresì il privilegio di poterli sperimentare di persona. Tali elementi erano stati immotivatamente posti in secondo piano rispetto alla volontà delle parti e giudicati equivoci. Con il secondo motivo la difesa della ricorrente sostiene che i giudici di merito hanno sopravvalutato la mancanza di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro;
assume che tale mancanza, in presenza degli altri elementi, non snatura il rapporto effettivo, se è sorto e si è svolto come rapporto di apprendistato. Con il ricorso incidentale condizionato l'INPS deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alle norme sul condono previdenziale (art. 2 del d.l. n. 538/96, art. 1, commi 226 e segg., della legge n. 662/96, art. 4 del d.l. n. 79/97, conv. nella legge n. 140/97), nonché vizio di motivazione. Sostiene di avere rilevato, in appello, che la signora AN, in pendenza di giudizio, aveva fruito del condono previdenziale, e che ciò comportava la rinuncia all'accertamento giudiziale sull'an e sul quantum dell'addebito, non potendo attribuirsi efficacia alla riserva apposta alla domanda di condono. Lamenta che il Tribunale ha erroneamente omesso di esaminare tale questione e pronunciarsi sulla stessa. Il ricorso principale non è fondato. Non è vero che i giudici di appello abbiano sopravvalutato la carenza di prova dell'iniziale comune volontà contrattuale delle parti di configurare un rapporto di apprendistato. Tale elemento è stato, infatti, valutato unitamente alla assenza di preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro e alla “non tipicità, costanza e soprattutto obbligatorietà delle condotte caratterizzanti il rapporto in questione (formazione, prestazione qualificata, comunicazione ai familiari)”; donde la equivocità degli argomenti probatori di segno contrario introdotti dall'appellante, atteso che, secondo il Tribunale, le risultanze della prova testimoniale potevano ben riferirsi ad un normale rapporto di lavoro con un dipendente di giovane età, che necessita, per ciò solo, di un maggiore controllo, di una più efficace e presente attività direttiva ed organizzativa del datore di lavoro, comunque idonea ad arricchire la esperienza professionale del lavoratore. La motivazione del Tribunale appare in linea con quelli che sono i caratteri del rapporto di apprendistato, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e succ. modificazioni. In sostanza il Tribunale ha osservato che, oltre a mancare la prova della volontà delle parti di porre in essere un rapporto di apprendistato e alla pacifica assenza della autorizzazione di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 25 del 1955, come modificato con la legge 2 aprile 1968 n. 424, era mancata la prova della “tipicità, costanza e obbligatorietà” degli obblighi di formazione previsti dall'art. 11 della legge n. 25/1995, dall'insegnamento all'interno dell'impresa (lett. a) alla concessione dei permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare (lett. g); le istruzioni impartite e le comunicazioni alla madre della lavoratrice, in occasione delle visite di costei in negozio, sono state ritenute equivoche e ragionevolmente compatibili con un normale rapporto di lavoro con un giovane lavoratore. Le argomentazioni risultano corrette, non affette da vizi logici e giuridici, fondate sulla chiara distinzione tra il tipico rapporto di apprendistato dettagliatamente disciplinato dal legislatore al fine di garantire la più completa qualificazione professionale dell'apprendista, anche in considerazione degli interessi sociali coinvolti (art. 35, secondo comma, Cost.), come dimostrano sia la necessaria preventiva autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro inadempiente a determinati obblighi legali - e un normale rapporto di lavoro con un lavoratore di giovane età. Va sul punto ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di precisare che, per la sussistenza dell'apprendistato, non è sufficiente la dimostrazione dell'insegnamento svolto per la qualificazione professionale del lavoratore, ma occorre anche la prova del "diritto di quest'ultimo a riceverlo, correlativamente all'obbligo del datore di impartirlo o di farlo impartire” (Cass., 29 aprile 1981 n. 2640); e che “l'elemento differenziatore fra apprendista e lavoratore subordinato della stessa categoria non può individuarsi esclusivamente nel rispetto del limite di età fissato per l'apprendista dall'art. 6 della legge n. 25 del 1955, dovendo viceversa concorrere per la configurazione del rapporto di apprendistato altri elementi essenziali quali l'insegnamento necessario, l'autorizzazione amministrativa, il diritto del giovane di ricevere l'insegnamento medesimo" (Cass., 10 gennaio 1984 n. 190; v. anche, in ordine all'insufficienza del solo requisito dell'età, Cass., 12 maggio 1993 n. 5399). A fronte delle corrette affermazioni del Tribunale, in linea con i ricordati principi, la difesa della ricorrente si limita a sostenere, infondatamente, la irrilevanza del carattere obbligatorio, tipico e costante delle condotte caratterizzanti il rapporto, oltre che della autorizzazione preventiva dell'Ispettorato del Lavoro, evidentemente collegata ad una chiara pattuizione bilaterale sui rispettivi diritti e doveri delle parti del rapporto, e a ritenere, invece, sufficienti le istruzioni pratiche comunque impartite e le informazioni fornite alla madre della lavoratrice in occasione delle sue frequenti visite presso il negozio. Per tutto quanto esposto il ricorso principale va rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente (artt. 385, primo comma, e 91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 14000 oltre lire 2.500.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001. Il cons. estensore Il President Trekke Vuiceuse fall IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 0 1 3 . 2 oggi26 MAR 2001 T $ R A A . ' S L N S I L IL CANCELER S A E D 3 L E D N 7 A - I C T 8 S O S - N 1 O A E 1 P S D A M I E D I E , A E G O T O G R T N T E E S T L I I S G R E I E A D R L L O E D