Sentenza 7 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0 0 03 5 /0 3 Composta dagli Dott. Vincenzo MILEO R.G. N. 13846/00 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO 16279/00 cron. 36 STILE Rel. Consigliere Dott. Paolo CATALDI Consigliere Dott. Grazia Rep. LA TERZA Consigliere Ud. 15/10/02 Dott. Maura ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA SPECIALE AMAT (già A.M.A.T. AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI DI PALERMO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO MARCATAJO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ANELLO GIUSEPPE;
- intimato 2002 e sul 2° ricorso n° 16279/00 proposto da: 4009 -1- ANELLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI POMAR, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nenche
contro
AZIENDA SPECIALE AMAT;
intimato avverso la sentenza n. 3813/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 11/09/99 R.G.N. 928/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FURITANO per delega MARCATAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale;
inammissibilità ed in subordine assorbiti gli altri motivi, ivi compresi quelli del ricorso principale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 novembre 1994, EL SE conveniva dinanzi al Pretore di Palermo l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo (AMAT), chiedendo che venisse dichiarato il proprio diritto all'inquadramento quale funzionario superiore di livello 1° dall'1 gennaio 1983 con pronunce conseguenziali. Premetteva che, con delibere nn. 246 e 1358 del 1985, 891 e 892 del 1986, l'Azienda aveva indetto un concorso riservato ai funzionari principali di livello 2° per la promozione per merito comparativo al livello 1° e che, dopo l'espletamento dei lavori della commissione, aveva pubblicato la graduatoria classificando i partecipanti secondo le graduatorie per ciascun anno, in relazione alla norma regolamentare che prevedeva la copertura anno per anno dei posti vacanti nell'organico, ma con decorrenza non corrispondente alla vacanza dei posti. Lamentava che, nonostante la collocazione al secondo posto della graduatoria per il 1983 -anno in cui risultavano vacanti quattro posti- l'Azienda gli aveva attribuito la qualifica di funzionario di livello 1° con decorrenza dal 19 maggio 1987, così violando -a suo dire- l'art. 12 del Regolamento delle promozioni, che stabiliva la copertura per ciascun anno dei posti disponibili nella tabella numerica del personale. L'Azienda convenuta resisteva, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese avanzate e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Il Pretore disattendeva l'eccezione di prescrizione sul rilievo che il diritto alla e qualifica era sottoposto alla diversa prescrizione decennale, rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello l'EL, cui resisteva l'AMAT rimarcando, come già sostenuto in primo grado, l'efficacia costitutiva del provvedimento finale di approvazione della graduatoria (del 1987) e negando la vantata efficacia retroattiva. Con sentenza depositata l'11 settembre 1999, l'adito Tribunale di Palermo, in accoglimento del gravame, dichiarava che l'appellante aveva diritto di essere inquadrato come funzionario superiore di 1° livello dall'1 novembre 1983 e conseguentemente ad avere attribuita la qualifica anzidetta con la stessa decorrenza;
condannava, inoltre, l'AMAT al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda Speciale AMAT (già A.M.A.T) con due motivi. Resiste l'EL con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su tre motivi, di cui l'ultimo condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale. L'AMAT ha anche presentato memoria ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con il ricorso principale, articolato su due motivi, l'Azienda Speciale AMAT, denunciando rispettivamente omessa motivazione su un punto essenziale della controversia e violazione dell'art.2948 c.c., si duole che il Giudice di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione -formulata in ordine alla maturazione del termine quinquennale stabilito dalla legge per le pretese economiche derivanti da rapporti di lavoro-, aggiungendo che detta eccezione, in mancanza di qualsiasi atto interruttivo, meriti accoglimento. L'EL, a sua volta, con il ricorso incidentale lamenta, con due motivi, che il Tribunale di Palermo, pur dichiarando di accogliere l'appello dallo stesso proposto, non si sia pronunciato in ordine alle conseguenze patrimoniali specificamente richieste (primo motivo), riflettenti anche la riliquidazione del .... TFR ed il versamento dei contributi previdenziali (secondo motivo). Deduce anche, con un ulteriore motivo condizionato all'accoglimento del ricorso principale, che, nella specie, troverebbe applicazione la prescrizione decennale anche per le conseguenze economiche, dipendendo queste esclusivamente dalla riconosciuta retrodatazione della qualifica. Osserva la Corte non esservi dubbio che il Tribunale di Palermo, investito del riesame in ordine alle richieste dell'EL, concernenti non solo il diritto all'inquadramento come funzionario superiore di livello 1° dall'anno 1983, ma anche le conseguenze economiche derivanti dall'accertamento di tale diritto a detta data, abbia omesso di pronunciarsi su questo secondo profilo della domanda. Ne discende l'accoglimento dell'illustrato motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli ulteriori motivi del medesimo ricorso e di quello principale, presupponendo la decisione sulla sollevata eccezione di prescrizione, oggetto di quest'ultimo ricorso, la pronuncia in ordine alle conseguenze economiche, la cui omissione, di cui si è fatto cenno, ha formato oggetto del primo. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Caltanissetta. Roma 15 ottobre 2002. I Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Miles Yet Stil IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 GEN 2003 LCANCELLIERE