Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 23
CASS
Sentenza 7 gennaio 2003

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Con riguardo ad un rapporto di lavoro subordinato da prestarsi all'interno di cantieri molto estesi, articolati in varie località distanti l'una dall'altra decine di chilometri, qualora il giudice di merito abbia, con accertamento in fatto correttamente motivato, ricostruito la organizzazione imprenditoriale del cantiere e la necessità di spostamenti al suo interno, può correttamente considerarsi come luogo della prestazione la sede principale del cantiere e conseguentemente sono retribuibili come trasferte gli spostamenti dei dipendenti nelle zone periferiche del medesimo cantiere.

In tema di sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 38, comma quinto, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, dal primo gennaio 2000 il diritto agli sgravi Contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati dalla predette norme, anche qualora impieghino per le attività da esse svolte nei predetti territori lavoratori non residenti (la norma sopra indicata è applicabile, in base a quanto dispone il successivo comma sesto, anche ai periodi contributivi precedenti al primo gennaio 2002 ed alle situazioni pendenti a tale data).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 23
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23
    Data del deposito : 7 gennaio 2003

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