Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 2
Con riguardo ad un rapporto di lavoro subordinato da prestarsi all'interno di cantieri molto estesi, articolati in varie località distanti l'una dall'altra decine di chilometri, qualora il giudice di merito abbia, con accertamento in fatto correttamente motivato, ricostruito la organizzazione imprenditoriale del cantiere e la necessità di spostamenti al suo interno, può correttamente considerarsi come luogo della prestazione la sede principale del cantiere e conseguentemente sono retribuibili come trasferte gli spostamenti dei dipendenti nelle zone periferiche del medesimo cantiere.
In tema di sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 38, comma quinto, della legge 23 Dicembre 1999, n. 488, dal primo gennaio 2000 il diritto agli sgravi Contributivi previsti dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati dalla predette norme, anche qualora impieghino per le attività da esse svolte nei predetti territori lavoratori non residenti (la norma sopra indicata è applicabile, in base a quanto dispone il successivo comma sesto, anche ai periodi contributivi precedenti al primo gennaio 2002 ed alle situazioni pendenti a tale data).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POZZOBON FRANCO, OSCAR POZZOBON SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13118/00 proposto da:
OSCAR POZZOBON SPA IN LIQUIDAZIONE, POZZOBON FRANCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO e FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 16.10.2000, REP. N. 33053;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 16/99 del Tribunale di VICENZA, depositata il 20/05/99 R.G.N. 21/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito l'Avvocato ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Con ordinanza n. 387/1995, l'Inps di Vicenza ha ingiunto alla OS OB s.p.a., ed a OB RA, quale legale rappresentante della stessa impresa, il pagamento della sanzione amministrativa di lire 17.388.000 irrogata per avere la società, nel lasso di tempo compreso tra il 1.1.1979 ed il 30.4.1992, violato ripetutamente previsioni normative relative al versamento dei contributi. Avverso tale ordinanza - ingiunzione sia la OS OB s.p.a. che OB RA, con separati ricorsi, hanno proposto opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981. Costituendosi nei giudizi di opposizione, l'INPS ha proposto domanda riconvenzionale intesa ad ottenere la condanna della OS OB s.p.a. al pagamento in suo favore della somma di lire 1.187.741.000, per tre diversi titoli:
1/ per avere assoggettato a contribuzione soltanto per il 50% degli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti sotto la voce "Trasferta Italia" benché non ricorressero, in concreto, le condizioni necessarie all'individuazione di effettive ipotesi di trasferta. 2/ per avere la società indebitamente fruito della C.I.G.. 3/ per avere indebitamente fruito anche degli sgravi fiscali previsti dalla L. n. 1089/1968, relativi a lavoratori assunti nei cantieri del sud ma aventi la residenza in località del nord.
Previa riunione dei due ricorsi il pretore, con sentenza 29.1/27.2.1997 n. 34, ha dichiarato l'infondatezza di tutte le pretese dell'INPS e, per l'effetto,, ha annullato e dichiarato inefficace l'ordinanza - ingiunzione opposta e rigettato la domanda riconvenzionale.
Con sentenza 12 febbraio/20 maggio 1999 n. 16 il Tribunale di Vicenza rigettava l'appello principale dell'Inps e quello incidentale dei OB, relativo a questioni preliminari disattese dal primo giudice.
Il Tribunale, nel merito delle pretese dell'appellante principale Inps, osservava:
per quanto riguarda le pretese azionate con la ordinanza ingiunzione, ne ha rilevato la parziale estinzione per intervenuta prescrizione degli addebiti mossi agli opponenti;
per quanto riguarda le pretese azionate con la domanda riconvenzionale dell'Inps, ha ritenuto indimostrato il mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte della OS OB s.p.a; in particolare per le singole pretese:
la OB s.p.a., sotto la voce "Trasferta Italia", ha considerato tre diverse ipotesi di erogazioni di denaro effettuate in favore dei suoi dipendenti assoggettandole tutte alla normativa prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 L. n. 153/1969:
a/ trasferimento definitivo di lavoratori da un cantiere ad un altro;
b/ spostamenti di lavoratori da un luogo ad un altro del medesimo cantiere, caratterizzato da una estensione territoriale così larga, da comprendere località distanti diverse decine di km;
c/ altre forme di spostamento dalla normale località di lavoro a supporto delle quali, tuttavia, non è stata reperita idonea documentazione.
Mentre il Pretore ha ritenuto che tutte le situazioni descritte potessero essere ricondotte alle previsioni normative di cui all'art. 9 ter L. n. 166/1991, relative ai trasfertisti e, anche in virtù di questo rilievo, ha ritenuto corretto l'operato della società convenuta, il Tribunale ha distinto:
a/ nella prima ipotesi, trattandosi di lavoratori assunti per lavorare in un determinato cantiere, lo spostamento definitivo ad altro cantiere configurava trasferimento;
non poteva perciò trovare applicazione l'art. 9 d.l. 29-3-1991, n. 103 convertito in legge 1-6- 1991, n. 166, e la doglianza dell'appellante Inps era fondata;
b/ nella seconda ipotesi, gli spostamentì avvenivano si nell'ambito dello stesso cantiere, nominalmente inteso, ma questo aveva caratteristiche territoriali talmente estese, che gli spostamenti avvenivano a decine di km di distanza, sicché la indennità di trasferta corrisposta dalla società assolveva alla funzione sua propria, coerente con il contratto collettivo che la riconosce per spostamenti oltre 10 km;
la doglianza dell'Inps era quindi infondata. A questo punto la sentenza impugnata esprime la ragione che l'ha portata al rigetto di tutte le pretese dell'appellante Inps: se rispetto all'ipotesi b) l'erogazione dell'indennità di trasferta è giustificata, era onere dell'Inps, nel momento in cui addebita ad un soggetto la commissione di violazioni amministrative, di dimostrare tutti gli estremi della condotta imputata e, se la medesima condotta si suddistingue in varie ipotesi, deve anche offrire al giudizio tutti gli elementi necessari per la compiuta determinazione delle singole situazioni considerate.
Nel caso di specie il giudice di appello, pur riconoscendo la parziale fondatezza in astratto delle doglianze dell'appellante, ha affermato di trovarsi nell'impossibilità di stabilire le concrete dimensioni della violazione accertata e di pervenire, conseguentemente, alla determinazione della equa sanzione da infliggere, perché nessun dato di giudizio gli ha consentito di ritagliare dall'addebito onnicomprensivamente mosso agli opponenti la condotta effettivamente meritevole di sanzione.
2/ Nulla il Tribunale ha motivato sulla C.I.G..
3/ quanto agli sgravi contributivi, il Tribunale aderiva all'orientamento esistente al tempo della pronuncia secondo cui questi spettano alle imprese operanti nel Mezzogiorno anche per le assunzioni effettuate per lavoratori chiamati ad operare ivi anche se non ivi residenti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con quattro motivi.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso, resistendo;
hanno proposto ricorso incidentale con tre motivi.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo il ricorrente principale Inps, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge 30 aprile 1969, n. 153, in relazione agli artt. 2697 e 1182 cod. civ.; nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura le statuizioni della sentenza impugnata relative alle trasferte nell'ambito dello stesso cantiere, ritenendo che non possa esservi indennità di trasferta quando gli spostamenti avvengono nell'ambito dello stesso cantiere per il quale si è stati assunti.
Il motivo è infondato.
Date le circostanze di fatto accertate dal Tribunale, e non contestate, di organizzazione imprenditoriale prevedente cantieri molto estesi, comprensivi di località distanti varie decine di km, delle due l'una: o i lavoratori tenuti a spostarsi a rilevanti distanze nell'ambito di un cantiere a dimensione regionale o provinciale (si pensi alle differenze organizzative e dimensionali tra un cantiere per la costruzione di un palazzo condominiale e quello per la costruzione di un tronco autostradale o ferroviario) sono ritenuti trasfertisti, ed allora ricadono nella previsione dell'art. 9 d.l. 29-3-1991, n. 103 convertito in legge 1-6-1991, n. 166, oppure si considera luogo della prestazione la sede principale del cantiere, e gli spostamenti nelle zone periferiche del medesimo cantiere quali trasferte.
Il Tribunale, con accertamento di fatto sulla organizzazione imprenditoriale del cantiere e sugli spostamenti al suo interno in sè non censurato, ha valutato che si è realizzata la seconda ipotesi, quella di vera e propria trasferta;
contro tale decisione la censura dell'Istituto ricorrente si risolve in una critica nominalistica sul termine cantiere, e non tiene conto delle circostanze di fatto della concreta fattispecie accertate dal Tribunale, corrispondenti alle esigenze cui l'indennità di trasferta intende sopperire.
Con il secondo e terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; 23 e 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha provveduto alla rideterminazione della sanzione, in rapporto ai trasferimenti, per i quali ha ritenuto corretta la pretesa dell'Inps. Contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui nessun dato di giudizio consente di ritagliare dall'addebito onnicomprensivamente mosso agli opponenti la condotta effettivamente meritevole di sanzione, rilevando che già la ordinanza-ingiunzione evidenziava chiaramente tutti gli elementi posti a fondamento della determinazione della sanzione inflitta;
inoltre l'Inps ha prodotto sia il verbale di accertamento con relativi allegati, sia la copia del prospetto di calcolo della sanzione amministrativa, elementi probatori sufficienti perché il Giudice di secondo grado esercitasse il potere-dovere di rideterminare la sanzione.
In effetti costituisce principio consolidato che "In sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il giudice ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima, commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni" (ex plurimis: Cass. 15 giugno 1998 n. 5957;
Cass. 20 gennaio 2001 n. 816). Ma il Tribunale non ha disatteso tale principio, bensì ha affermato che l'Inps non gli aveva fornito elementi sufficientemente analitici per procedere alla operazione selettiva richiesta dal riconoscimento della fondatezza di alcune sue pretese.
In questa sede, il ricorrente istituto si limita a elencare la documentazione offerta, ma non indica, com'era suo onere, l'errore della sentenza impugnata, e cioè qual è il preciso documento dal quale il Tribunale avrebbe potuto ricavare gli elementi di fatto (ad es. dipendenti soggetti a trasferimento e non a trasferta) per determinare la sanzione dovuta per l'infrazione ritenuta sussistente. Come è ben noto, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito;
di qui la necessità della puntuale indicazione degli errori in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez.Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 18 d.l. 918 del 1968 convertito in l. 68-1089 e del d.l. 429/1971 convertito in l. 589/1971; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che gli sgravi contributivi spettino anche per i lavoratori impiegati al sud, ma, assunti al nord.
Anche questo motivo è infondato.
L'art. 38, commi 5 e 6, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, intervenendo su una annosa questione giurisprudenziale, ha disposto che "A. decorrere dal 1^ gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti, dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori".
Al comma 6 ha poi stabilito: "La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1^ gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data;
sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato".
Il rigetto del ricorso principale dell'Inps assorbe i tre motivi del ricorso incidentale.
Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003