Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 0 8 1 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALI NA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 14555/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 1716 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 18/10/00 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta IA OR SE N TENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da:
2.2 GEN. 2001 INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONÉ UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legate TNPS TI IA, MA RE;
al Sig. per diritti L. -6 MAR 2001 intimati 2000 la sentenza n. 836/98 del Tribunale di IL CANCELLIERS 1 4255 avversO -1- BRESCIA, depositata il 29/05/98, R.G.N. 76/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblical udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Brescia, con sentenza 1015/1997, in accoglimento dell'opposizione proposta da TI RI e CH TO (quest'ultimo quale liquidatore legale rappresentante della dichiarato illegittima la s.r.l. General Assembly), ha ordinanza ingiunzione n. 258/1996 con la quale l'Inps aveva intimato agli opponenti di pagare L.
2.630.000 a titolo di sanzioni amministrative per parziale mancato versamento di contributi dal febbraio all'agosto 1991, perché mancante la prova della notificazione della contestazione dell'illecito entro il termine perentorio fissato dall'art. 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689. жу Con sentenza 2 aprile/29 maggio 1998 il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha ritenuto parziale regolare la notifica, e quindi, passando ad esaminare i motivi opposizione, ha da una parte respinto l'eccezione di di prescrizione proposta dagli opponenti, in quanto essa dall'ultima delle varie infrazioni inizierebbe a decorrere succedutesi nel tempo, ritenute legate dal vincolo della continuazione;
dall'altra eccessiva la sanzione inflitta perché, stante la continuazione, essa va applicata secondo il criterio del "cumulo giuridico" anziché quello del "cumulo materiale". Ciò posto, dichiarava tuttavia la illegittimità dell'intera sanzione, ritenendo impossibile per il giudice, in materia di violazioni in materia di previdenza ed assistenza, di modificare la sanzione applicata dall'amministrazione. -3 Motivava che l'art.35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disporre che il giudizio di opposizione all'ordinanza- materia di ingiunzione per violazione di disposizioni in ed assistenza obbligatorie è disciplinato dalle previdenza regole del processo previdenziale (artt.442 e segg. C.p.c.), richiama le sole disposizioni processuali previste nella legge 689/81, tra le quali non rientrerebbe il disposto del terzultimo dell'art. 23 stessa legge, il quale conferisce al giudice comma dell'opposizione in materia di illeciti amministrativi il potere di modificare l'entità della sanzione comminata. Aggiungeva che Azul detto potere non può ritenersi applicabile neppure in via analogica, per il carattere di disposizione eccezionale di detto terzultimo comma dell'art.23 ("in parte qua") rispetto alla regola generale di cui agli artt. 2 e segg. L. 2248/1865 all.E, che inibisce siffatta facoltà al giudice ordinario rispetto agli atti provvedimentali della P.A. Ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. Gli intimati, ritualmente citati, non si sono costituiti. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 35 Legge 24 novembre 1981, n. 689, censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che il giudice dell'opposizione può solo annullare la ordinanza-ingiunzione, ma non modificare l'entità della sanzione dovuta, come richiesto. in via gradata dall'Istituto ricorrente nelle varie fasi di merito. Il motivo è fondato. Questa Corte, esaminando il problema in una controversia proveniente dal medesimo Tribunale, ha ritenuto che "In sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il pretore ha il potere di annullare in tutto о in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima commisurandola - in caso di accertamento dei fatti contestati - una sanzionedi alcuni soltanto Azul inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni" (Cass. 15 giugno 1998 n. 5957). Il principio va ribadito, perché assolutamente condivisibili le argomentazioni che lo sorreggono. L'art. 23, comma 11, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nel definire l'ambito dei poteri attribuiti al pretore in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, stabilisce che con la sentenza con la quale definisce il giudizio questi può rigettare l'opposizione o accoglierla, annullando in tutto о in parte l'ordinanza suddetta ○ "modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta". Come (sentenza n.4612 stato affermato in precedenza da questa Corte del 22 maggio 1990), il pretore esercita in tale ambito 5 sanzionatorio, sul provvedimento un sindacato di merito apprezzamento pieno delle risultanze che si traduce in un potere esteso alla determinazione processuali e in un sanzione, che va commisurata dell'ammontare della all'effettiva consistenza dell'infrazione: potere che non incontra, pertanto, i limiti posti in via generale dalla legge sul checontenzioso amministrativo, consente - come è ben noto - al giudice viainordinario la sola disapplicazione incidentale dell'atto amministrativo illegittimo (Cass. 5957/98 cit.). La Corte ha anche vagliato il principale argomento a base della nel Axy e cioé che l'art.35 1. cit,sentenza impugnata, "depenalizzare" le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, e nel dettare la disciplina ad esse relativa, richiama, al quarto comma, soltanto il quarto comma dell'art.23; ma ha ritenuto che tale rilievo non è sufficiente per dedurne che il legislatore abbia inteso precludere l'applicabilità, in relazione alle violazioni in oggetto, del principio sancito nell'undicesimo comma di tale disposizione. In primo luogo, è da ritenere che il legislatore, nel disporre nello stesso quarto comma dell'art.35 che il giudizio di opposizione è in tale ambito regolato dagli artt.442 e segg. c.p.c., abbia avvertito l'esigenza di richiamare comma dell'art. 23 ( il quale consenteespressamente il quarto all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza di 6 nonché, a quest'ultima, di stare in giudizio personalmente, avvalersi di funzionari appositamente delegati), allo scopo di evitare che il riferimento alla disciplina codicistica potesse indurre ad escludere l'applicabilità della disposizione suddetta. In secondo luogo, non si comprende " affatto perché la ratio che sorregge l'istituto in discussione, la quale mira palesemente ad affidare al pretorė una funzione proporzionalità tra esaustiva, tale da consentire una piena entità della infrazione e della sanzione e da "escludere la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa 4244 per nuove determinazioni", dovrebbe ritenersi estranea all'area degli illeciti in materia di previdenza ed assistenza, che il legislatore del 1981 ha inteso assimilare in linea di massima, sotto l'aspetto considerato e salvo le disposizioni specifiche di carattere processuale dettate nella sedes materiae (ossia, nell'art.35), alle altre violazioni contestualmente "depenalizzate". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 18 ottobre 2000. 7 Il Presidente lunghicles bichulh Il Consigliere Estensore Aldo De MawennМайей дне IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 20 GEN. 2001 BAYORE NCELLERIA O E N I DI BOLLO, DI Z OGNI SPESA, TASSA I SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 . IM N DA 11-8-73 REGISTRO, E DA ESENTE A E IRITTO G LEG D DELLA O Qp\odi-potere giudice ridurre sanzione RG 14555/98 8