Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui il giornalista riporti in un comunicato stampa le opinioni raccolte nell'ambito delle associazioni dei magistrati nei confronti di un alto magistrato, qualora esse costituiscano espressione di una legittima critica nei confronti dell'operato di quest'ultimo, considerato che la critica presuppone la verità del fatto narrato e soggiace ai limiti da esso imposti soltanto quando sia originata da un fatto storico oggettivo e non quando si traduca in libera espressione del pensiero, purché la sua diffusione non si concreti in un pretesto per aggredire gratuitamente l'altrui reputazione (continenza) e al contempo rivesta interesse generale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto, ai soli fini della responsabilità civile, sussistente l'esimente del diritto di critica nella condotta del giornalista che aveva diffuso un comunicato nel quale si dava notizia di critiche espresse da magistrati e raccolte nell'ambito delle loro associazioni con riguardo ad iniziative del Primo Presidente della Cassazione - in particolare l'assemblea dei consiglieri della Corte non tenuta da tanti anni e, pertanto fatto eccezionale, e l'assegnazione di tre delle quattro relazioni introduttive della predetta assemblea a rappresentanti di una corrente di minoranza - interpretati da un lato quale protagonismo sospetto e dall'altro come pagamento di un debito politico dato che la corrente beneficata aveva dato il proprio appoggio alla candidatura di detto Presidente. La S.C. ha ritenuto che tali espressioni costituenti sintesi di giudizi di valore, rappresentati con criteri rispettosi dei canoni della logica e della speculazione astratta ed esternati nel rispetto del canone della continenza e in costanza del requisito della rilevanza sociale dell'argomento costituissero legittimo esercizio del diritto di critica).
Commentario • 1
- 1. Definire “mafioso” un comportamento politico senza prove integra il reato di diffamazione: non è critica, ma aggressione verbale (Cass. Pen. n. 39047/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. (Fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su "facebook" dall'ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come "imposizione o agire mafioso" - Cassazione penale sez. V - 29/05/2019, n. 39047) Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2006, n. 30877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30877 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/07/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1449
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 041770/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CO GA RD SE, parte civile, N. IL 23/06/1927;
nel procedimento a carico di:
2) TI IT, N. IL 20/07/1964;
3) MI IO, N. IL 27/02/1945;
avverso SENTENZA del 22/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito, per la parte civile, l'Avv. DELFINO SIRACUSANO;
Udito il difensore Avv. GERACI.
FATTO E DIRITTO
RG AN e GI AN, nelle qualità, rispettivamente, di giornalista all'agenzia di stampa ANSA e di direttore responsabile della stessa, sono stati condannati dal Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 595 e 57-595 c.p., in relazione alla diffusione, nell'aprile del 1999, di un comunicato ritenuto lesivo della reputazione di UC GA SE DO, all'epoca Primo Presidente della Corte di Cassazione.
In questo si dava atto di una riunione della associazione nazionale magistrati - sezione Cassazione - nella quale, secondo quanto la giornalista riferiva di aver appreso da magistrati, si sarebbe registrato un "grande malessere" in relazione alla iniziativa, assunta dal Presidente UC, di convocare, di lì a pochi giorni, la assemblea dei Consiglieri della Corte di Cassazione, non tenuta negli ultimi 15 anni e perciò definita "epocale". Il malessere sarebbe derivato dal fatto che quella assemblea sarebbe stata funzionale, per il Primo presidente, alla realizzazione di una "parata politica" con invito delle più alte autorità istituzionali, per un duplice obiettivo: consentire ad esso, prossimo al pensionamento, di ottenere un intervento normativo di proroga dalla età pensionabile e aprire la campagna elettorale dei nove candidati della Cassazione ai tre seggi della Corte Costituzionale, affidando tre delle quattro relazioni previste a rappresentanti di una corrente di minoranza (i Movimenti riuniti) per "pagare un debito politico" che era quello relativo al contributo alla sua nomina dato proprio dal citato movimento. Il tutto con manifestazione, dunque, di un protagonismo sospetto.
La Corte di merito ha ribaltato il verdetto di condanna, su conforme richiesta del PG, riconoscendo ai giornalisti la esimente del diritto di cronaca.
Ha osservato che il Tribunale aveva errato nel negare la detta esimente ritenendo offensivi e non veri gli addebiti di "sospetto protagonismo", di volontà di "pagare il debito politico", e in sintesi, di strumentalizzazione della carica per fini personali. Infatti ciò che, per l'operatività della esimente, avrebbe dovuto risultare vero, era una circostanza diversa: e cioè che vi fossero stati realmente commenti di magistrati raccolti dalla giornalista e riversati nel comunicato girato poi ad altri giornali. La Corte ha ritenuto, in altri termini, di fare applicazione della giurisprudenza della Cassazione in tema di rilascio di "interviste", secondo la quale il fatto che può essere riportato senza conseguenze penali dall'articolista è quello della avvenuta "esternazione" da parte di soggetti aventi particolare status e pubblico interesse, a prescindere dal contenuto della dichiarazione stessa. Contenuto del quale è semmai l'autore della dichiarazione a dover rispondere. In punto di fatto la Corte ha ritenuto provato che la giornalista non avesse inteso fungere da "cassa di risonanza" di generiche voci altrui, ma avesse raccolto specifiche opinioni critiche che circolavano nell'ambiente della magistratura ed anche nella assemblea della ANM. La prova di ciò era da ravvisare sia nelle deposizioni di magistrati sentiti in primo grado e riportate nei motivi di appello, sia in articoli di stampa pubblicati successivamente a firma anche di taluni dei magistrati chiamati poi a deporre.
Con ricorso presentato il 6 giugno ai sensi degli artt. 577 e 576 c.p.p., la parte civile UC ha impugnato la duplice assoluzione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge sostanziale. Ha osservato che le affermazioni riportate avevano valenza offensiva e sostenuto che la Corte di merito avrebbe dovuto fare applicazione della costante giurisprudenza di legittimità che impone al giornalista di effettuare i dovuti controlli sulla verità della notizia che intende pubblicare, notizia invece, nella specie, assolutamente falsa.
Inoltre la Corte aveva inteso fare applicazione della giurisprudenza di legittimità in tema di intervista, pur ammettendo, del rutto contraddittoriamente, che l'imputata non aveva redatto una vera e propria intervista.
In terzo luogo, la giurisprudenza alla quale la Corte di appello aveva fatto riferimento era stata male utilizzata. Quella giurisprudenza, nell'orientamento accreditato dalle Sezioni unite, mandava assolto l'intervistatore a patto che vi fosse un interesse pubblico alla conoscenza del pensiero dell'intervistato, per la autorevolezza di questi e la sua qualificata notorietà. Nella specie non si versava in tale situazione dal momento che non vi era alcun soggetto intervistato di specifico e qualificato rilievo pubblico, essendo rimasti ignoti i presunti autori delle critiche riportate. Con un secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione. La Corte aveva dato per equivalenti la "prova" che la AN avesse appreso le notizie dalle fonti citate e la "elevata probabilità" che ciò fosse accaduto, dando luogo ad una motivazione perplessa. Carente del tutto era stata poi la dimostrazione che la AN avesse effettivamente raccolto da magistrati, nel corso della nota assemblea, le notizie riportate.
La sentenza inoltre - anche a seguire la tesi della scriminabilità dell'intervistatore - si era soffermata su circostanze irrilevanti ed aveva errato nell'individuare i fatti da provare.
Non aveva fornito infatti la benché minima dimostrazione della circostanza che le opinioni critiche circolanti avessero avuto ad oggetto proprio i fatti di cui ci si era lamentati in querela: e cioè che UC avesse dato prova di "protagonismo sospetto" e di volere "pagare un debito di carattere politico". Gli articoli di stampa, oltre ad essere successivi, riguardavano fatti diversi dalle polemiche che avevano riguardato il Primo Presidente e i Consiglieri. Le presunte deposizioni testimoniali dimostrative di ciò non erano state minimamente analizzate.
Infine si è evidenziato che l'addebito di protagonismo sospetto non era nemmeno virgolettato nel comunicato, sicché la motivazione della sentenza che aveva assolto sul presupposto dell'avere la giornalista riportato opinioni altrui, debitamente virgolettate, era anche contraddetto dai fatti.
Apodittica era infine l'affermazione che le dichiarazioni fossero di pubblico interesse nonostante che le fonti non fossero note. Con memoria depositata il 20 giugno 2006, il difensore degli imputati ha illustrato in modo dettagliato le ragioni per le quali, al pari della intervista, anche la raccolta di notizie inerenti un evento di rilievo sociale - quali sono l'iniziativa della riunione su tema da parte della associazione nazionale dei magistrati e i suoi contenuti - merita di essere ritenuta al riparo da responsabilità per l'operatività della esimente del diritto di cronaca. Il ricorso, che si valuta esclusivamente ai fini della responsabilità civile, è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente si osserva, infatti, che, come già rilevato da una parte della giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione dell'art. 577 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, da applicarsi anche ai procedimenti in corso (art. 10, comma 1), comporta che è venuta meno la legittimazione della parte civile a coltivare la impugnazione della sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione agli effetti penali.
Ai fini che qui interessano, si rileva in primo luogo che se è da condividere la conclusione pienamente liberatoria nei confronti degli imputati, non lo è altrettanto, in modo pieno, il percorso attraverso il quale la Corte di merito ha raggiunto tale sua decisione.
La sentenza impugnata ha richiamato la elaborazione giurisprudenziale secondo cui, quando le frasi lesive della altrui reputazione siano l'oggetto di dichiarazioni riferibili ad un personaggio di rilevanza pubblica, il giornalista ha il diritto di pubblicarle e non ne risponde penalmente neanche se non ricorrano i requisiti della verità della notizia e della continenza delle espressioni. E ciò, in quanto oggetto del diritto di cronaca, in tal caso, non è il contenuto delle affermazioni ma il fatto che il soggetto in questione le abbia formulate.
Il principio in questione ha trovato, come è noto, l'avallo delle Sezioni unite con la sentenza Galiero del 2001 che ha affermato essere scriminabili le pubblicazioni di interviste, anche aventi contenuto offensivo, se rilasciate da soggetti le cui qualità soggettive siano di tale rilievo e interesse generale da rendere "notizia" la esternazione del loro pensiero.
Ora, la sentenza impugnata, che non aveva ad oggetto il tema della intervista ad un personaggio noto ma affrontava il tema della raccolta di notizie da parte del giornalista su dichiarazioni di fonti indicate in modo aspecifico, ha giudicato similari le dette fattispecie ed ha applicato la giurisprudenza citata in base ad una interpretazione analogica in bonam partem.
La differenza fra le due situazioni descritte, infatti, c'era e si ritrovava nel fatto che mentre la intervista al personaggio di rilievo ed interesse generali è il fulcro attorno al quale possono dipanarsi con immediatezza la valutazione del giudice e il controllo di quello della impugnazione riguardanti proprio tale requisito, invece la raccolta di notizie sui commenti a margine di un convegno di soggetti di pubblico interesse non si presta ad un identico tipo di analisi in mancanza di autori noti delle dichiarazioni e crea il pericolo che rimanga priva degli usuali agganci proprio la valutazione sull'interesse pubblico alla diffusione della notizia in sè.
Esclusivamente sottotale profilo sono apprezzabili le censure della parte civile sull'uso della giurisprudenza delle Sezioni unite. Il tema che la Corte di merito ha ritenuto di affrontare è stato dunque quello dei limiti del diritto di cronaca quando il giornalista dichiari deportare senza commenti o aggiunte il pensiero che un terzo abbia manifestato anche al di fuori di una intervista e comunque nel contesto di un evento di pubblico interesse, essendo di rilievo pubblico anche l'autore delle dichiarazioni.
In tale fattispecie, può convenirsi in linea di principio con il giudice di 2^ grado che la sussistenza della scriminante non dipende da considerazioni sulla struttura della fattispecie, ma è condizionata al soddisfacimento dell'onere della prova, non essendovi ragione per distinguere la intervista del personaggio identificato, di pubblico interesse, dalla raccolta di opinioni, anche in assenza di una formale intervista, del personaggio di pubblico interesse che sia non identificato ma agevolmente identificabile (nel caso di specie, magistrato che, in ipotesi, si fosse espresso nella nota assemblea della ANM).
Essa dipende, cioè, dalla dimostrazione, in punto di fatto, che le dichiarazioni riportate siano attribuibili a soggetti comunque tributali della attenzione della pubblica opinione e tali da rendere "notizia" il fatto delle loro esternazioni.
In tal caso il giornalista esercita il diritto di cronaca per il solo fatto di riportare tale esternazione, a prescindere dal suo contenuto eventualmente offensivo ed essendo esonerato dal dovere di vagliare la verità del contenuto della esternazione stessa, in quanto "vero" deve essere solo il fatto della avvenuta esternazione. In mancanza dei detti requisiti, però, la dichiarazione altrui che il giornalista riporti deve essere vagliata e deve rispondere, essa, ai criteri ordinali della verità del fatto narrato, della continenza delle espressioni adoperate e della dimostrazione dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto.
La giurisprudenza di legittimità non ha legittimato infatti, qualsiasi affermazione offensiva riversata in un articolo dal giornalista in una forma che lasci intendere che quelle dichiarazioni non sono farina del suo sacco.
Non basta cioè, per invocare il diritto di cronaca, riportare affermazioni definendole altrui e virgolettandole. La base di partenza della valutazione del comportamento del giornalista resta pur sempre quella che se egli contribuisce alla diffusione di una notizia diffamatoria, può essere chiamato a risponderne secondo i generali criteri del concorso di persona ai sensi dell'art. 110 c.p.. Il principio generale mutuabile dalla sentenza Galiero, infatti, è quello secondo cui per superare i tradizionali confini del diritto di cronaca - verità del fatto, pubblico interesse alla notizia, continenza delle espressioni - occorre che il giornalista abbia raccolto le dichiarazioni, anche offensive, rilasciate "da un personaggio qualificato nei confronti di altro personaggio altrettanto qualificato": in tal caso assume assoluta prevalenza il criterio della interesse della collettività ad essere informata e "la scriminante del diritto di cronaca non dipende dalla verità dei fatti asseriti dall'intervistato, ma dalla verità del fatto rappresentato dell'effettivo rilascio dell'intervista negli esatti termini riportati". Analoghi principi espressi dalla giurisprudenza civile sono quelli secondo cui costituisce esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione non solo di un "fatto" vero ma anche quello di una "notizia" vera, indipendentemente dal suo contenuto "in quanto rientra nel compito informativo della stampa riferire che una data notizia circola pubblicamente" (Cass. Sez. 3^ civ., 26 luglio 2002, n. 11060; Cass. Sez. 3^ civ., 2 ottobre 2001, n. 12196). Si richiede tuttavia che il giornalista metta bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto e riferisca le fonti di propalazione "in modo contestuale" alla pubblicazione della notizia si da rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione;
in caso di conoscenza solo indiretta della notizia, deve invece dare conto dei comportamenti posti in essere per attribuire attendibilità alla notizia appresa.
Il fatto è che la Corte di merito non ha verificato come assolto l'onere probatorio nei termini indicati, in quanto non risulta che nell'articolo fosse agevolmente individuabile il magistrato o i magistrati il cui pensiero la giornalista avrebbe raccolto e diffuso. E in tale prospettiva non è rilevante l'affermazione del difensore degli imputati secondo cui non potrebbe farsi ricadere su questi il fatto che la istruttoria dibattimentale non ha puntato sulla identificazione degli autori delle dichiarazioni riportate dalla giornalista. Infatti, la individuazione del profilo della scriminante che si intende far valere è di spettanza, in primo luogo, dell'imputato e attiene alla scelta della strategia difensiva. Per cui, certamente, se rimanesse esclusa la integrazione di una causa di giustificazione per mancanza di prove, la difesa non potrebbe lamentarsi di non avere esercitato il diritto che le spettava e che, nella specie, governava in modo autonomo anche in ragione della possibile opzione di tutela del segreto professionale. La Corte d'appello, dunque, ha argomentato in modo esauriente e logico solo in ordine al fatto che certi gravi malumori serpeggiassero effettivamente tra i Consiglieri della cassazione nel tempo e nei termini indicati dalla giornalista: si è fermata, ritenendolo sufficiente, all'accertamento di una certa "corrispondenza" del contenuto del comunicato al pensiero di taluni magistrati della Corte. Ma un simile accertamento non era sufficiente a far ritenere operativi i criteri, sia pure interpretati con la massima latitudine, della giurisprudenza sopra ricordata e, in conclusione, la giurisprudenza in tema di intervista non poteva essere la chiave di volta per la soluzione del caso di specie. Un percorso alternativo, tuttavia, è ravvisabile e portando al riconoscimento della operatività della esimente, può essere ridelineato da questa Corte, nell'esercizio del potere conferitole dall'art. 129 c.p.p.. Dal momento, cioè, che quei commenti, come si dirà, presentavano il connotato della legittima critica, per la quale non sarebbe stata prevista la punibilità, deve ritenersi che la causa di giustificazione in questione abbia operato anche in favore della giornalista che ha provato di averli riportati, essendo a questo punto irrilevanti le modalità (intervista, raccolta in via diretta o indiretta, etc.) di acquisizione.
Occorre al riguardo subito sgomberare il campo da un possibile equivoco: estendere alla giornalista l'esercizio del diritto di critica significa richiamare in campo la questione della verità del contenuto della notizia.
Tuttavia una precisazione è d'obbligo: il diritto di critica presuppone, al pari di quello di cronaca, la verità del fatto narrato soltanto nel caso in cui la critica stessa sia stata originata da un fatto oggettivo. Vi sono viceversa critiche che vengono articolate senza la necessità di dare per certo un dato storico di per sè infamante e pertanto risentono di limiti probatori meno angusti in quanto sono la più chiara espressione della libertà di pensiero. Con l'avvertenza che la relativa diffusione resta soggetta alle condizioni che non si tratti di un pretesto per aggredire gratuitamente la altrui reputazione (continenza) e che presenti rilievo di interesse generale.
Nella specie, il tipo di propalazioni riportate sono espressione di una legittima critica ad un atto del Primo presidente della Cassazione, atto del quale si è sostenuto, data la sua eccezionalità, che presentasse profili di anomalia rispetto agli ordinati strumenti utilizzati per dibattere dei problemi della giustizia e che si prestasse a interpretazioni non istituzionali. Tale interpretazione viene accompagnata da una espressione (protagonismo sospetto) e da un a considerazione (pagamento di un debito politico) sulle quali si sono appuntati gli specifici motivi di doglianza della parte civile ricorrente.
È doveroso però al riguardo sottolineare subito che nessuna delle due espressioni ha ad oggetto un fatto storico obiettivo: certamente non lo ha la prima locuzione che è la sintesi di un giudizio di valore. Ma, a ben vedere, non lo ha neppure la seconda dal momento che l'espressione - che ovviamente va valutata non in sè ma inserita nel contesto dell'articolo - è formulata non come un dato di fatto, ma come l'epilogo di un ragionamento, doloroso per chi ne sia protagonista, ma pur sempre un ragionamento, ossia un pensiero critico, esternato nel rispetto del canone della continenza. Il debito politico che il Primo presidente avrebbe contratto con una delle correnti politiche che hanno contribuito alla sua nomina, infatti, non è stato certo presentato come una realtà; non è stato oggetto di una affermazione e tantomeno di una accusa. Esso è stato rappresentato come una delle ipotesi ("Una scelta che sembra il pagamento di un debito politico...") formulate dai magistrati riunitisi per commentare l'iniziativa del Primo presidente, di talché il lettore è stato posto nelle evidenti condizioni di comprendere che non si trattasse di un fatto che si assumeva accertato ma il frutto di critiche di colleghi.
Non vi era luogo dunque al rispetto del parametro della verità di tale asserto.
Inoltre quel debito politico è stato rappresentato con connotati rispettosi dei canoni della logica e della speculazione astratta, come speciale vicinanza del Primo Presidente ad una corrente della magistratura che aveva dato il proprio appoggio alla sua candidatura e che per questo dava l'apparenza di fruire in forma reciproca di una speciale visibilità nella assemblea con le autorità politiche, data attraverso l'assegnazione delle relazioni introduttive. Negare il connotato della continenza a tale genere di prospettazione significherebbe abbassare ingiustificatamente la soglia di operatività di tale parametro comunemente applicata, in ragione degli speciali connotati della persona offesa. La continenza è infatti generalmente esclusa solo in presenza di espressioni gratuite e non necessarie, volgari, umilianti, dileggianti che nella specie non si ravvisano. Ma una critica che riguardi il Primo dei giudici della Corte suprema, uomo ad alta visibilità pubblica, non potrebbe che avere di mira proprio il suo operato e le sue scelte, vuoi nell'esercizio della funzione giurisdizionale che in quello della attività ordinamentale.
Il requisito della rilevanza sociale del contenuto del comunicato, d'altra parte, sussiste in quanto va calibrato sul fatto che la giornalista ha inteso portare a conoscenza del pubblico quelle che erano le opinioni espresse, in ordine al primo magistrato della Corte, negli ambienti dell'associazionismo dei magistrati, opinioni dunque di sicura rilevanza pubblica in quanto attinenti ai delicati equilibri in seno al più alto consesso di uno dei poteri dello Stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2006