Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2006, n. 30877
CASS
Sentenza 7 luglio 2006

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) nel caso in cui il giornalista riporti in un comunicato stampa le opinioni raccolte nell'ambito delle associazioni dei magistrati nei confronti di un alto magistrato, qualora esse costituiscano espressione di una legittima critica nei confronti dell'operato di quest'ultimo, considerato che la critica presuppone la verità del fatto narrato e soggiace ai limiti da esso imposti soltanto quando sia originata da un fatto storico oggettivo e non quando si traduca in libera espressione del pensiero, purché la sua diffusione non si concreti in un pretesto per aggredire gratuitamente l'altrui reputazione (continenza) e al contempo rivesta interesse generale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto, ai soli fini della responsabilità civile, sussistente l'esimente del diritto di critica nella condotta del giornalista che aveva diffuso un comunicato nel quale si dava notizia di critiche espresse da magistrati e raccolte nell'ambito delle loro associazioni con riguardo ad iniziative del Primo Presidente della Cassazione - in particolare l'assemblea dei consiglieri della Corte non tenuta da tanti anni e, pertanto fatto eccezionale, e l'assegnazione di tre delle quattro relazioni introduttive della predetta assemblea a rappresentanti di una corrente di minoranza - interpretati da un lato quale protagonismo sospetto e dall'altro come pagamento di un debito politico dato che la corrente beneficata aveva dato il proprio appoggio alla candidatura di detto Presidente. La S.C. ha ritenuto che tali espressioni costituenti sintesi di giudizi di valore, rappresentati con criteri rispettosi dei canoni della logica e della speculazione astratta ed esternati nel rispetto del canone della continenza e in costanza del requisito della rilevanza sociale dell'argomento costituissero legittimo esercizio del diritto di critica).

Commentario1

  • 1Definire “mafioso” un comportamento politico senza prove integra il reato di diffamazione: non è critica, ma aggressione verbale (Cass. Pen. n. 39047/2019)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima La parola "mafioso" assume carattere offensivo e infamante e, laddove comunicata a più persone per definire il comportamento di taluno, in assenza di qualsiasi elemento che ne suffraghi la veridicità, integra il delitto di diffamazione, sostanziandosi nella mera aggressione verbale del soggetto criticato. (Fattispecie relativa al commento critico, pubblicato su "facebook" dall'ex-sindaco di un comune siciliano, del comportamento tenuto dal sindaco in carica nella designazione dei candidati per le elezioni locali, comportamento definito dal ricorrente come "imposizione o agire mafioso" - Cassazione penale sez. V - 29/05/2019, n. 39047) Vuoi saperne di più sul reato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2006, n. 30877
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30877
Data del deposito : 7 luglio 2006

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