CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER ME, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 5 giugno 2019 del Tribunale di Napoli Nord con cui, concesse le circostanze attenuanti generiche, ER ME era stata condannata alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di amministratore unico della US s.r.I., in concorso e previo accordo con IC SE, intermediario di fatto della Penale Sent. Sez. 3 Num. 3693 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 20/10/2022 predetta società, avendo trasmesso le deleghe di pagamento in questione per conto della stessa, ometteva il versamento delle somme dovute all'erario e agli enti previdenziali, utilizzando, ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, l'importo di C 64.565,89 - sottoposto a confisca con il medesimo provvedimento e derivante da fittizio credito IRPEF, inesistente in quanto solo apparentemente riferito all'annualità 2015, per la quale doveva ancora essere presentata la relativa dichiarazione - ed indicando nelle deleghe di pagamento modello F24 i codici tributo 4001, in compensazione con i debiti fiscali, parafiscali e previdenziali. 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione relativamente all'omessa valutazione della documentazione attestante l'avvenuta integrale estinzione del debito tributario. Più nel dettaglio, per i fatti oggetto del presente processo, sarebbero stati attivati, nei confronti della ricorrente, due accertamenti tributari, uno in qualità di persona fisica e l'altro quale legale rappresentante della US s.r.I.; ambedue sarebbero stati definiti con totale estinzione del debito tributario. Nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta estinzione dei debiti in questione;
documentazione prodotta di nuovo, seppur parzialmente, anche in appello;
da questo sarebbe derivato l'errore del giudice di secondo grado che qualifica la documentazione in parola come concernente un debito diverso. In aggiunta, si specifica che con l'atto di appello sarebbe stato chiesto di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere contezza di quanto prodotto e documentato;
richiesta rigettata dalla Corte senza un'idonea motivazione. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 110 cod. pen., 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputata nel reato. Secondo la ricorrente, la Corte muove dal presupposto che il vantaggio conseguito dalla ricorrente costituisca, esso stesso, indizio dell'istigazione a delinquere punibile ai sensi dell'art. 110 cod. pen., pur omettendo di indicare gli ulteriori elementi, diversi dal vantaggio, univocamente indicativi dell'integrazione del concorso nel reato, non rinvenendosi alcuna prova di un facere idoneo a dimostrare la consumazione della condotta de qua. A riprova di ciò, si sostiene, ulteriormente, che, nonostante la testimonianza resa da PE e la denuncia a carico di IC SE sporta dalla ricorrente, la Corte ha operato irragionevolmente, ritenendo comunque provata la sua responsabilità penale. 2 2.3. Con una terza censura, si lamentano la violazione degli artt. 240 e ss., 322-ter cod. pen., 143 della legge n. 143 del 2007 e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca basata sull'assunto, erroneo, secondo cui la documentazione prodotta concernerebbe l'estinzione di un debito tributario diverso. 2.4. Con un quarto motivo, si censura la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 163 cod. pen. in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Non si sarebbe valorizzata la condotta attuata dall'imputata, funzionale a far emergere gli effettivi responsabili delle condotte in contestazione, non considerando, in ogni caso, la vetustà dei fatti, l'incensuratezza, la mancanza di carichi pendenti e l'avvenuto integrale pagamento del debito tributario. La Corte, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che la US s.r.l. è ancora attiva e che la stessa è gravata da debiti tributari, omettendo invece di prendere in esame qualsiasi profilo prognostico in ordine alla possibilità che l'imputata, in futuro, si astenga dal commettere ulteriori reati, su cui dovrebbe fondarsi la valutazione concernente la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.5. Con successiva memoria, depositata in data 26 settembre 2022, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le medesime censure già presenti nell'atto introduttivo del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo - con cui si lamenta la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 - è inammissibile perché assolutamente generico e formulato in maniera del tutto ipotetica, riducendosi a una mera contestazione, posto che la ricorrente non allega né tantomeno richiama puntualmente la documentazione da cui dovrebbe evincersi che il debito tributario sia stato totalmente estinto in altra e separata sede. La Corte di secondo grado, invece, rende analiticamente conto di come tale documentazione sia relativa ad un debito con il fisco per un ammontare pari a C 22.058,09, dovuto ad indebita compensazione con credito inesistente, effettuata con modello di pagamento F24 del 8 maggio 2015. Trattasi pertanto di debito diverso da quelli oggetto di causa: quest'ultimi attengono ad indebite compensazioni realizzate con tre diversi modelli F24, datati rispettivamente 20 aprile 2015 per C 27.651,12, 15 maggio 2015 per C 21.456,27 e 7 luglio 2015 per C 15.458,50, come dimostrato dagli atti prodotti dal Pubblico Ministero da cui 3 risultano non solo i tre modelli F24 ma anche la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate indirizzata tanto alla US s.r.l. quanto a IC SE. Tali passaggi argomentative della sentenza, pur parzialmente riportati nel ricorso, non sono oggetto di puntuale contestazione. Sulla base di quanto sopra, i giudici di primo e secondo grado hanno assunto, correttamente, che i pagamenti addotti dall'imputata sono relativi a diverso debito fiscale, per differente e ulteriore indebita compensazione e, conseguentemente, si è ritenuto non necessario riesaminare il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate per verificare se vi sia stato pagamento dei debiti oggetto di causa, risultando sufficiente la documentazione prodotta dalla difesa. 1.2. La seconda censura - con cui si contesta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. - è parimenti inammissibile. 1.2.1. Il legale rappresentante di una società, infatti, risponde del reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un uomo di paglia e di non aver scientemente accettato detta situazione. La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati ivi previsti attraverso un'attenta vigilanza (ex plurimis, Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 03/03/2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999, Rv. 212734). In altri termini, il legale rappresentante di un ente risponde quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte (ex multis, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). 1.2.2. Nel caso di specie, è indubbio che la ricorrente ricoprisse il ruolo di legale rappresentante della società, dunque è su di lei che indiscutibilmente gravavano gli oneri fiscali. A ciò si aggiunga che tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado hanno riconosciuto la sussistenza di una consapevole trama ordita dell'imputata con la collaborazione del PE e del IC, il quale ha materialmente provveduto all'inoltro telematico dei tre modelli F24. La Corte ha ulteriormente avuto cura di chiarire che la mancata indagine nei confronti del PE non inficia la completa ritenuta inattendibilità del suo narrato, in quanto il deficit di azione penale nei suoi confronti non comporta, per ciò solo, che il suo narrato debba essere considerato attendibile. Quanto invece all'istigazione, essa è provata dal dato ovvio che il IC, soggetto che frequentava lo studio del commercialista PE, si sia fatto carico di inoltrare i modelli F24, indicando il proprio codice fiscale nella voce normalmente dedicata al 4 rappresentante legale della società; tale aspetto è stato già stigmatizzato come insolito dal teste funzionario dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che con il pagamento del modello F24 si determina l'estinzione del debito fiscale della US s.r.I., ma tale pagamento risulta a carico di IC, pur essendo ovvio che dietro il pagamento ci sia l'imputata che è interessata ad ottenere l'estinzione del suo debito fiscale con l'utilizzo di un terzo soggetto su cui far cadere le conseguenze dell'indebita compensazione. 1.3. La terza doglianza - riferita alla confisca - è inammissibile. Risulta corretto l'assunto formulato dalla Corte secondo il quale, poiché la richiesta di revoca della confisca poggia sul dato di fatto, erroneo per i profili già evidenziati sub 1.1., che sia avvenuto il pagamento integrale dei tre debiti in oggetto, essa non può che essere rigettata. 1.4. La quarta censura - con cui si contesta la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 163 cod. pen. - è inammissibile per genericità. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. La motivazione della sentenza impugnata risulta, al contrario, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove specifica che l'operazione complessivamente realizzata dalla ricorrente, con la complicità di altre persone, per ottenere la compensazione di ingenti debiti con il fisco, aggravata dalla denuncia post factum per la pretesa truffa subita, connota gravemente la condotta e denota una consistente capacità a delinquere, tanto da impedire la rivisitazione del trattamento sanzionatorio ma anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
a fortiori, in considerazione del fatto che, nonostante l'incensuratezza dell'imputata, la US s.r.l. è ancora attiva e ha delle posizioni tributarie aperte con il fisco per ulteriori onerosi debiti tributari, non avendo, la difesa, fornito alcun elemento su cui basare la falsità di tali informazioni, solo genericamente prospettata. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 maggio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 5 giugno 2019 del Tribunale di Napoli Nord con cui, concesse le circostanze attenuanti generiche, ER ME era stata condannata alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 perché, in qualità di amministratore unico della US s.r.I., in concorso e previo accordo con IC SE, intermediario di fatto della Penale Sent. Sez. 3 Num. 3693 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 20/10/2022 predetta società, avendo trasmesso le deleghe di pagamento in questione per conto della stessa, ometteva il versamento delle somme dovute all'erario e agli enti previdenziali, utilizzando, ex art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, l'importo di C 64.565,89 - sottoposto a confisca con il medesimo provvedimento e derivante da fittizio credito IRPEF, inesistente in quanto solo apparentemente riferito all'annualità 2015, per la quale doveva ancora essere presentata la relativa dichiarazione - ed indicando nelle deleghe di pagamento modello F24 i codici tributo 4001, in compensazione con i debiti fiscali, parafiscali e previdenziali. 2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denunciano la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 e il vizio di motivazione relativamente all'omessa valutazione della documentazione attestante l'avvenuta integrale estinzione del debito tributario. Più nel dettaglio, per i fatti oggetto del presente processo, sarebbero stati attivati, nei confronti della ricorrente, due accertamenti tributari, uno in qualità di persona fisica e l'altro quale legale rappresentante della US s.r.I.; ambedue sarebbero stati definiti con totale estinzione del debito tributario. Nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata depositata la documentazione attestante l'avvenuta estinzione dei debiti in questione;
documentazione prodotta di nuovo, seppur parzialmente, anche in appello;
da questo sarebbe derivato l'errore del giudice di secondo grado che qualifica la documentazione in parola come concernente un debito diverso. In aggiunta, si specifica che con l'atto di appello sarebbe stato chiesto di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. per avere contezza di quanto prodotto e documentato;
richiesta rigettata dalla Corte senza un'idonea motivazione. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 110 cod. pen., 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso dell'imputata nel reato. Secondo la ricorrente, la Corte muove dal presupposto che il vantaggio conseguito dalla ricorrente costituisca, esso stesso, indizio dell'istigazione a delinquere punibile ai sensi dell'art. 110 cod. pen., pur omettendo di indicare gli ulteriori elementi, diversi dal vantaggio, univocamente indicativi dell'integrazione del concorso nel reato, non rinvenendosi alcuna prova di un facere idoneo a dimostrare la consumazione della condotta de qua. A riprova di ciò, si sostiene, ulteriormente, che, nonostante la testimonianza resa da PE e la denuncia a carico di IC SE sporta dalla ricorrente, la Corte ha operato irragionevolmente, ritenendo comunque provata la sua responsabilità penale. 2 2.3. Con una terza censura, si lamentano la violazione degli artt. 240 e ss., 322-ter cod. pen., 143 della legge n. 143 del 2007 e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca della confisca basata sull'assunto, erroneo, secondo cui la documentazione prodotta concernerebbe l'estinzione di un debito tributario diverso. 2.4. Con un quarto motivo, si censura la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 163 cod. pen. in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Non si sarebbe valorizzata la condotta attuata dall'imputata, funzionale a far emergere gli effettivi responsabili delle condotte in contestazione, non considerando, in ogni caso, la vetustà dei fatti, l'incensuratezza, la mancanza di carichi pendenti e l'avvenuto integrale pagamento del debito tributario. La Corte, inoltre, avrebbe erroneamente affermato che la US s.r.l. è ancora attiva e che la stessa è gravata da debiti tributari, omettendo invece di prendere in esame qualsiasi profilo prognostico in ordine alla possibilità che l'imputata, in futuro, si astenga dal commettere ulteriori reati, su cui dovrebbe fondarsi la valutazione concernente la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.5. Con successiva memoria, depositata in data 26 settembre 2022, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le medesime censure già presenti nell'atto introduttivo del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo - con cui si lamenta la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 - è inammissibile perché assolutamente generico e formulato in maniera del tutto ipotetica, riducendosi a una mera contestazione, posto che la ricorrente non allega né tantomeno richiama puntualmente la documentazione da cui dovrebbe evincersi che il debito tributario sia stato totalmente estinto in altra e separata sede. La Corte di secondo grado, invece, rende analiticamente conto di come tale documentazione sia relativa ad un debito con il fisco per un ammontare pari a C 22.058,09, dovuto ad indebita compensazione con credito inesistente, effettuata con modello di pagamento F24 del 8 maggio 2015. Trattasi pertanto di debito diverso da quelli oggetto di causa: quest'ultimi attengono ad indebite compensazioni realizzate con tre diversi modelli F24, datati rispettivamente 20 aprile 2015 per C 27.651,12, 15 maggio 2015 per C 21.456,27 e 7 luglio 2015 per C 15.458,50, come dimostrato dagli atti prodotti dal Pubblico Ministero da cui 3 risultano non solo i tre modelli F24 ma anche la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate indirizzata tanto alla US s.r.l. quanto a IC SE. Tali passaggi argomentative della sentenza, pur parzialmente riportati nel ricorso, non sono oggetto di puntuale contestazione. Sulla base di quanto sopra, i giudici di primo e secondo grado hanno assunto, correttamente, che i pagamenti addotti dall'imputata sono relativi a diverso debito fiscale, per differente e ulteriore indebita compensazione e, conseguentemente, si è ritenuto non necessario riesaminare il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate per verificare se vi sia stato pagamento dei debiti oggetto di causa, risultando sufficiente la documentazione prodotta dalla difesa. 1.2. La seconda censura - con cui si contesta la violazione degli artt. 110 cod. pen., 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. - è parimenti inammissibile. 1.2.1. Il legale rappresentante di una società, infatti, risponde del reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un uomo di paglia e di non aver scientemente accettato detta situazione. La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati ivi previsti attraverso un'attenta vigilanza (ex plurimis, Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 03/03/2021, Rv. 280723; Sez. 3, n. 3240 del 02/02/1999, Rv. 212734). In altri termini, il legale rappresentante di un ente risponde quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato ex lege a presentare le dichiarazioni fiscali di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte (ex multis, Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). 1.2.2. Nel caso di specie, è indubbio che la ricorrente ricoprisse il ruolo di legale rappresentante della società, dunque è su di lei che indiscutibilmente gravavano gli oneri fiscali. A ciò si aggiunga che tanto il giudice di primo grado quanto quello di secondo grado hanno riconosciuto la sussistenza di una consapevole trama ordita dell'imputata con la collaborazione del PE e del IC, il quale ha materialmente provveduto all'inoltro telematico dei tre modelli F24. La Corte ha ulteriormente avuto cura di chiarire che la mancata indagine nei confronti del PE non inficia la completa ritenuta inattendibilità del suo narrato, in quanto il deficit di azione penale nei suoi confronti non comporta, per ciò solo, che il suo narrato debba essere considerato attendibile. Quanto invece all'istigazione, essa è provata dal dato ovvio che il IC, soggetto che frequentava lo studio del commercialista PE, si sia fatto carico di inoltrare i modelli F24, indicando il proprio codice fiscale nella voce normalmente dedicata al 4 rappresentante legale della società; tale aspetto è stato già stigmatizzato come insolito dal teste funzionario dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che con il pagamento del modello F24 si determina l'estinzione del debito fiscale della US s.r.I., ma tale pagamento risulta a carico di IC, pur essendo ovvio che dietro il pagamento ci sia l'imputata che è interessata ad ottenere l'estinzione del suo debito fiscale con l'utilizzo di un terzo soggetto su cui far cadere le conseguenze dell'indebita compensazione. 1.3. La terza doglianza - riferita alla confisca - è inammissibile. Risulta corretto l'assunto formulato dalla Corte secondo il quale, poiché la richiesta di revoca della confisca poggia sul dato di fatto, erroneo per i profili già evidenziati sub 1.1., che sia avvenuto il pagamento integrale dei tre debiti in oggetto, essa non può che essere rigettata. 1.4. La quarta censura - con cui si contesta la violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 e 163 cod. pen. - è inammissibile per genericità. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. La motivazione della sentenza impugnata risulta, al contrario, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove specifica che l'operazione complessivamente realizzata dalla ricorrente, con la complicità di altre persone, per ottenere la compensazione di ingenti debiti con il fisco, aggravata dalla denuncia post factum per la pretesa truffa subita, connota gravemente la condotta e denota una consistente capacità a delinquere, tanto da impedire la rivisitazione del trattamento sanzionatorio ma anche la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
a fortiori, in considerazione del fatto che, nonostante l'incensuratezza dell'imputata, la US s.r.l. è ancora attiva e ha delle posizioni tributarie aperte con il fisco per ulteriori onerosi debiti tributari, non avendo, la difesa, fornito alcun elemento su cui basare la falsità di tali informazioni, solo genericamente prospettata. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2022