CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Valerio T., con sentenza del Tribunale di Ancona dell'11 febbraio 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2023, veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18 aprile 2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Perugia - previo cumulo della pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023 - chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l'odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20 luglio 2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2023, n. 26532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26532 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 26532 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AN AM, con riferimento al periodo di detenzione da costui subito in eccesso in conseguenza della esecuzione di due sentenze di condanna per un totale di mesi 20 e giorni 5. Nella specie, secondo quanto esposto nella ordinanza impugnata: -la Corte di Appello, con ordinanza del 5 dicembre 2019, aveva rideterminato la pena inflitta a AN AM, disponendo che l'aumento complessivo di anni 3 di reclusione operato a titolo di continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15 novembre 2011, dovesse essere imputato nella misura di mesi 10 e giorni 8 di reclusione al reato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 25 maggio 1989 e nella misura di anni 2 mesi 1 e giorni 22 al reato di cui alla sentenza della Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria del 21 aprile 2006; - era stato, quindi, emesso/. in data 8 gennaio 2020, il provvedimento di cumulo pene dalla Procura Generale con cui si dava atto che AM aveva interamente espiato la pena inflitta per i due reati e che si registrava un'espiazione in eccesso, quanto alla prima condanna, nella misura di mesi lAiorni 16 e, quanto alla seconda condanna, nella misura di mesi 9 e giorni 19, conla precisazione che non poteva trovare applicazione l'istituto della fungibilità con riferimento alle pene da scontare per altre sentenze di condanna, avendo avuto tali sentenze ad oggetto reati commessi successivamente a quelli giudicati con le pronunce richiamate. 1.2. La Corte ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando che, nel caso di specie, la diversa entità della pena da eseguire non era derivata da un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma a seguito di esercizio di potere discrezionale del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati oggetto di diverse pronunce. 2. L'istante ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione. Il difensore osserva che la pena in eccesso era derivata dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra ii,reato sub iudice e i reati oggettbdi altre due precedenti sentenze di condanna: il reato più grave era stato ritenuto l'ultimo e la pena per tale reato era stata interamente espiata, mentre le pene per gli altri reati già espiate non erano state utilizzate in fungibilità. AM, dunque, aveva 2 sofferto in custodia cautelare per i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Catanzaro del 25 maggio 1989 e della Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria del 21 aprile 2006 una detenzione maggiore rispetto alla pena inflitta. Il ricorrente sostiene, dunque, che se si ritiene legittima la norma di cui all'art.657 comma 4 cod. proc. pen, secondo cui il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo può avvenire solo rispetto alle pene di reati commessi prima e la cui ratio è quella di impedire che un soggetto continui a delinquere utilizzando un credito di pena presofferta, allora deve ritenersi contrario agli artt. 3 e 24 della Costituzione impedire il ristoro di un periodo di presofferto in custodia eccessivo rispetto alla pena in concreto applicata e eseguita. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente pronuncia. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 11.4.2023/ ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo. 2.Si deve innanzitutto ricordare che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte Costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete. E' stato inizialmente adottato un criterio % in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità 3 costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Ciclone, Rv.243210). Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato). Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti !' kfj'esecuzione. La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Parischiva e altro, Rv. 271689 ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposto per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). (91._ 4 Si sono, poi aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, Panait Murs, non massimata), di applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818). La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabilità della condanna «quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione;
sez 4 n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massinnata). 3.L'ordinanza impugnata non si presta a censure, in quanto ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, così come elaborati anche dalla giurisprudenza 5 di legittimità, che presiedono alla riparazione della detenzione ingiusta patita in conseguenza di vicende successive alla condanna. Nel caso in esame, invero, la Corte ha rilevato che la diversa entità della pena da eseguire non era conseguente a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì era conseguente alli esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce. La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta non può ritenersi "ingiusta", ma solo "fisiologica" conseguenza della rideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice della esecuzione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al palamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che appare congruo liquidare, un ragione dell'attività svolta, in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Deciso i 10 maggio 2023.
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 26532 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di AN AM, con riferimento al periodo di detenzione da costui subito in eccesso in conseguenza della esecuzione di due sentenze di condanna per un totale di mesi 20 e giorni 5. Nella specie, secondo quanto esposto nella ordinanza impugnata: -la Corte di Appello, con ordinanza del 5 dicembre 2019, aveva rideterminato la pena inflitta a AN AM, disponendo che l'aumento complessivo di anni 3 di reclusione operato a titolo di continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 15 novembre 2011, dovesse essere imputato nella misura di mesi 10 e giorni 8 di reclusione al reato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 25 maggio 1989 e nella misura di anni 2 mesi 1 e giorni 22 al reato di cui alla sentenza della Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria del 21 aprile 2006; - era stato, quindi, emesso/. in data 8 gennaio 2020, il provvedimento di cumulo pene dalla Procura Generale con cui si dava atto che AM aveva interamente espiato la pena inflitta per i due reati e che si registrava un'espiazione in eccesso, quanto alla prima condanna, nella misura di mesi lAiorni 16 e, quanto alla seconda condanna, nella misura di mesi 9 e giorni 19, conla precisazione che non poteva trovare applicazione l'istituto della fungibilità con riferimento alle pene da scontare per altre sentenze di condanna, avendo avuto tali sentenze ad oggetto reati commessi successivamente a quelli giudicati con le pronunce richiamate. 1.2. La Corte ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando che, nel caso di specie, la diversa entità della pena da eseguire non era derivata da un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma a seguito di esercizio di potere discrezionale del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati oggetto di diverse pronunce. 2. L'istante ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione. Il difensore osserva che la pena in eccesso era derivata dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra ii,reato sub iudice e i reati oggettbdi altre due precedenti sentenze di condanna: il reato più grave era stato ritenuto l'ultimo e la pena per tale reato era stata interamente espiata, mentre le pene per gli altri reati già espiate non erano state utilizzate in fungibilità. AM, dunque, aveva 2 sofferto in custodia cautelare per i reati di cui alle sentenze della Corte di Appello di Catanzaro del 25 maggio 1989 e della Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria del 21 aprile 2006 una detenzione maggiore rispetto alla pena inflitta. Il ricorrente sostiene, dunque, che se si ritiene legittima la norma di cui all'art.657 comma 4 cod. proc. pen, secondo cui il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo può avvenire solo rispetto alle pene di reati commessi prima e la cui ratio è quella di impedire che un soggetto continui a delinquere utilizzando un credito di pena presofferta, allora deve ritenersi contrario agli artt. 3 e 24 della Costituzione impedire il ristoro di un periodo di presofferto in custodia eccessivo rispetto alla pena in concreto applicata e eseguita. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente pronuncia. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 11.4.2023/ ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato il motivo. 2.Si deve innanzitutto ricordare che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte Costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete. E' stato inizialmente adottato un criterio % in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità 3 costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Ciclone, Rv.243210). Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato). Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti !' kfj'esecuzione. La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Parischiva e altro, Rv. 271689 ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposto per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). (91._ 4 Si sono, poi aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, Panait Murs, non massimata), di applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818). La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabilità della condanna «quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione;
sez 4 n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massinnata). 3.L'ordinanza impugnata non si presta a censure, in quanto ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, così come elaborati anche dalla giurisprudenza 5 di legittimità, che presiedono alla riparazione della detenzione ingiusta patita in conseguenza di vicende successive alla condanna. Nel caso in esame, invero, la Corte ha rilevato che la diversa entità della pena da eseguire non era conseguente a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì era conseguente alli esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce. La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta non può ritenersi "ingiusta", ma solo "fisiologica" conseguenza della rideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice della esecuzione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al palamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che appare congruo liquidare, un ragione dell'attività svolta, in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Deciso i 10 maggio 2023.