Sentenza 1 agosto 2002
Commentario • 1
- 1. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E GARANZIE ATIPICHEEdgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 9 aprile 2015
Pubblichiamo oggi la Relazione tenuta presso il Consiglio Notarile di Potenza in data 10 giugno 2014 dal Notaio Francesco Branca riferimento dello Studio per tutto il Sud Italia, sul tema del contratto autonomo di garanzia. 1. GARANZIE ATIPICHE -PREMESSA Nella attuale congiuntura economica e finanziaria, in cui una delle possibili vie di uscita dallo stato di crisi in cui viviamo è rappresentata dalla ripresa dei finanziamenti ai privati ed alle imprese, sempre più avvertita è la necessità di affrontare, in modo risolutivo, la problematica della tutela del credito, la cui soluzione, con strumenti efficaci ed affidabili, costituirebbe un volano per l'incremento dei consumi, per lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11419 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN NO1 14 19/0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto contratto di sale SEZIONE TERZA CIVILE and lease back Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4156/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Consigliere + Dott. Roberto PREDEN Cron.290 22 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Rep. 3010 Dott. Italo PURCARO - Consigliere Ud. 21/03/02 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studic dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: 3,10 per diritti € 1 AGO. 2002 SARDALEASING SPA, società del Gruppo Banco di Sardegna, il IL CANCELLIERE in persona del Vice Presidente e legale rappresentante Dr. Giovanni Ghi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANTONIO SERRA, LUIGI PASSINO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
FALLIMENTO DITTA "PUGGIONI ALLUMINIO SRL", in persona 2002 del Curatore Dott. Giuseppina Uda, elettivamente 748 domiciliato in ROMA VIA P L DA PALESTRINA 19 , presso lo 1 studio dell'avvocato GIOVANNA DETTORI SA, difeso dall'avvocato ANDREA DELITALA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 377/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa 1'1/10/99 e depositata il 22/10/99 (R.G. 309/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Richiesta copia studio Francesco DI NANNI;
dal Sig. DETTORI por diritti € 3.10 udito l'Avvocato Enrico CICCOTTI;
06.11.02 AL CANCEudito l'Avvocato Giovanna DETTORI SA (per delega Avv. Andrea DELITALA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. I1 curatore del fallimento della srl Puggioni Alluminio, con atto di citazione del 25 maggio 1992, ha convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Oristano la spa AR e la srl AL ed ha chiesto che nei confronti delle convenute fosse dichiarata la nul- lità dei contratti di compravendita e di locazione fi- nanziaria stipulati tra la Puggioni la AR e della cessione del contratto di locazione finanziaria intercorso tra la società fallita e la AL. 2 L'attrice ha dichiarato: che la Società Puggioni, con contratto del 9 maggio 1984, aveva venduto alla AR un capannone industriale e che, con con- tratto in pari data, la AR aveva ceduto in locazione alla venditrice l'immobile fino al 15 maggio 1992 per il canone bimestrale di lire 11.152.000; che nel contratto era stato stabilito che al termine della locazione il conduttore poteva riacquistare la proprie- tà dell'immobile per il prezzo di lire 91.800.000; che il 31 gennaio 1989 il contratto di locazione finanzia- ria era stato ceduto alla Società AL per il prezzo di lire 223.050.000. Quindi ha sostenuto che i contratti intercorsi con la AR erano nulli per illiceità della causa, avendo le parti posto in essere una vendita con patto di riscatto con scopo di garanzia, in violazione del divieto del patto commissorio. La AR si è costituita in giudizio conte- stando il fondamento della domanda.
2. La domanda è stata accolta dal tribunale, che ha dichiarato la nullità dei contratti di vendita, di lo- cazione finanziaria e di cessione della locazione ed ha condannato la AR alla restituzione dell'immobile al fallimento.
3. La Società AR ha proposto appello con- 3 tro la decisione e la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 22 ottobre 1999, ha confermato la decisio- ne del tribunale.
4. Per la cassazione della sentenza la spa Sarda- leasing ha proposto ricorso. Resiste con controricorso il LL della srl Puggioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso è censurata la decisione con la quale la Corte di appello ha ritenuto la nullità dei contratti prima indicati. I due motivi possono essere esaminati insieme.
1.1. La Corte di appello, premesso che i contratti di vendita e di locazione erano intercorsi tra impren- ditori ed avevano avuto ad oggetto un bene immobile strumentale della Puggioni, ne ha esaminato i seguenti elementi: le condizioni economiche nelle quali versava la Puggioni, il prezzo di vendita, il guadagno del 10- catore e le conseguenze del mancato pagamento dei cano- ni di locazione. Con riferimento alle condizioni economiche della venditrice ha ritenuto che queste erano diventate dif- ficili perché la Società si era impegnata in una poli- tica di acquisto di merci dispendiosa e non accorta, risultante dai bilanci del 1983 e 1984 prodotti in at- 4 ti, tanto da avere debiti nei riguardi dei fornitori che superavano il miliardo di lire. Secondo la Corte di appello il prezzo di vendita, anche se stabilito in lire 300 milioni, non era stato interamente versato. Il guadagno della AR, secondo il giudice di appello era di circa lire 67 milioni annue per otto anni. Infine, la Corte di Cagliari ha verificato che il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni pattuiti avrebbe comportato la fine della locazione con l'obbligo di pagamento di tutti i residui canoni e la perdita definitiva del bene trasferito. Da quest'esame la Corte di appello ha ricavato che contratto esistevano precisi elementi per ritenere nel che la vendita ed il rapporto nel quale essa si erano inserita realizzavano un patto commissorio vietato, in quanto la causa del contratto di vendita con patto di riscatto era costituita dallo scopo di garanzia.
1.2. La ricorrente sostiene che gli elementi singo- larmente e complessivamente considerati avrebbero dovu- to portare a conclusioni opposte a quelle raggiunte dalla Corte di appello. In primo luogo, perché le difficoltà economiche della Società Puggioni erano sorte ben dopo la conclu- 5 sione del contratto di lease back. Poi, perché il prezzo di vendita dell'immobile do- veva essere considerato del congruo, in quanto il suo valore, iscritto a bilancio per sole lire 70 milioni, era stato rivalutato fino a lire 300 milioni. I motivi non sono fondati.
2. Il leasing di ritorno о "sale and lease back", che è stato pacificamente concluso tra le parti, è una forma commerciale prevista nella pratica e consiste nel contratto con il quale un'impresa commerciale о indu- striale vende un proprio immobile ad un imprenditore finanziario, il quale paga il corrispettivo, diventan- done proprietario, e contemporaneamente lo cede in lo- cazione finanziaria allo stesso venditore, che s'impe- gna a versare periodicamente i canoni di locazione per una durata stabilita, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il ri- scatto.
2.1. La particolarità del contratto sta in ciò, che in esso sono esaltate le valenze finanziarie dell'operazione, poiché l'interesse che spinge l'im- prenditore ad attuare l'operazione di leasing non quella di ottenere beni strumentali al processo produt- tivo, ma di procurarsi liquidità finanziaria da immet- 6 -tere nella gestione economico finanziaria della sua impresa, senza privarsi definitivamente della disponi- bilità del bene. Ciò spiega perché, nella maggior parte dei casi, l'operazione ha per oggetto beni immobili, i quali con- sentono al proprietario venditore e futuro utilizza- tore un maggior realizzo.
2.2. Per questi suoi caratteri, che richiamano quelli delle alienazioni a scopo di garanzia, il lease and sale back ha sollevato problemi di validità del contratto, con riferimento al divieto del patto commis- sorio, indicato dall'art. 2744 cod. civ. La dottrina, infatti, benché in prevalenza sia orientata per la validità del contratto, annovera Auto- ri che considerano illecito il lease back per contra- rietà con il divieto di cui si diceva. La giurisprudenza di questa Corte, invece, è pro- pensa a ritenere la validità del contratto, purché in presenza di indici di meritevolezza della tutela delle fattispecie esaminate: Cass. 15 aprile 1998, n. 4095; 19 luglio 1997, n. 6663; 16 ottobre, n. 10805. 3. Se si considera il solo aspetto economico del- l'operazione, è innegabile che l'utilizzatore ottiene un finanziamento dal concedente, il quale riceve dal primo la proprietà di un bene a garanzia del pagamento dei canoni, ossia della restituzione del finanziamento, salva la possibilità del ritorno del bene nel patrimo- nio dell'utilizzatore attraverso il congegno dell'opzione di acquisto, allo stesso modo con cui il bene resta nella disponibilità dei venditori nelle ipo- tesi classiche di vendita con patto di riscatto a scopo di garanzia.
3.1. Sulla base di questi caratteri nel lease and sale back è stata vista un'ipotesi di alienazione a scopo di garanzia, volta ad eludere il divieto del pat- to commissorio. Questa conclusione, almeno nei suoi termini genera- li, non è sempre accettabile.
3.2. La risposta negativa non sta nella mancanza di un credito preesistente da garantire, in quanto nelle alienazioni commissorie il credito oltre che preesi- stente può essere contestuale. Non sta neppure nel fatto che nell'operazione non vi sarebbe una condizione risolutiva apposta al trasfe- rimento in garanzia, in quanto il riacquisto del bene dato in garanzia può essere realizzato mediante qualun- que congegno idoneo a provocare il ritorno del bene nel patrimonio del debitore.
3.3. Il vero motivo per rifiutare una soluzione ge- neralizzante della nullità del lease and sale back sta, 8 invece, nell'esigenza che, come in tutti i contratti di garanzia, anche per il sale and lease back deve essere dimostrata l'esistenza di uno scopo volto a concedere un finanziamento e a trasferire la proprietà del bene al finanziatore per garantirgli il credito alla resti- tuzione del prestito. Ciò significa che la contrarietà del lease and sale back al divieto del patto commissorio, o l'aggiramento di questo ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., potrà es- sere dimostrata nelle concrete fattispecie dalla pre- senza di una o più anomalie, quali la sproporzione tra valore (elevato) del bene e prezzo (esiguo) pagato dal- la società di leasing al venditore utilizzatore, l'eccessivo interesse applicato al leasing e simili al- tre situazioni.
3.4. Lo stesso può accadere nella vendita a scopo di garanzia. Questa, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di ga- ranzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il 9 debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto ca- ratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita. Pur non integrando direttamente un patto commisso- rio vietato dall'art. 2744 cod. civ., essa, infatti, costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applica- bile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 cod. civ.: Cass. 20 luglio 2001, n. 9900. 4. Nella sentenza impugnata sono i fattori prima indicati che hanno indotto la Corte di appello a rite- nere che la vendita ed il rapporto nel quale questa s'inseriva erano stati posti in essere "in frode al di- vieto del patto commissorio, costituendo lo scopo di ga- ranzia la causa del contratto di vendita con patto di riscatto". L'accertamento dell'avvenuta alterazione della cau- sa della vendita una valutazione insindacabile in questa sede, in quanto fondata su elementi di fatto corretti e non ulteriormente valutabili.
5. Il terzo motivo del ricorso si riferisce al capo della sentenza con il quale la AR è stata condannata а restituire il capannone oggetto dei con- 10 tratti prima indicati. La ricorrente sostiene che alcuna domanda era stata proposta al riguardo: censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La censura risulterà infondata solo se si considera che con l'atto di citazione il LL aveva chiesto la condanna della AL uno dei convenuti solidali alla restituzione dell'immobile.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccomben- za.
P. q. m.
1007 129.11 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- 450T 3099 4037 quida 120co in. oltre onorari liquidati in € TOT. 160,10 4.000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Мо 14 Kiduccia Il Presidente E ORE DI CANCELLERIA Garan 1. DIRI Embers Cicero N Depositata in Cancelieria IO Z A oggi, _ 01 AGO 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cidero 11