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Sentenza 27 ottobre 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2023, n. 43562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43562 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI RD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL MA, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2022, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Ravenna il 24 settembre 2020, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie, per i delitti di cui: agli artt. 110, cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante di fatto della società Work Evolution s.r.I., in concorso con altri Penale Sent. Sez. 3 Num. 43562 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 13/06/2023 soggetti, al fine di evadere l'imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione al periodo 2013, indicava nella dichiarazione annuale elementi attivi di reddito per un ammontare inferiore a quello effettivo, evadendo l'Iva per un ammontare di 361.948,00 euro;
agli artt. 110, cod. pen., e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nelle qualità dinanzi descritte, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per gli anni 2013 e 2014, occultava o distruggeva le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione relativi a quegli anni, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 63 e 64, cod. proc. pen., relativamente alla mancata dichiarazione di nullità o inutilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni rese dai coimputati NI e NO. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la cronologia e il contenuto degli atti di indagine relativi al caso di specie. Il possibile superamento della soglia di punibilità per i reati per i quali si procede sarebbe emerso sulla base del solo processo verbale di contestazione e delle fatture emesse dai clienti della Work Evolution s.r.l. I giudici territoriali avrebbero erroneamente affermato che i testi NI e NO erano stati escussi prima che fosse accertato il superamento della soglia di punibilità penale, ma gli atti ispettivi smentirebbero tale assunto, poiché la Guardia di Finanza avrebbe utilizzato proprio le dichiarazioni dei due testi e l'elenco delle fatture acquisite per procedere alla denuncia dell'imputato all'autorità giudiziaria per i reati per i quali è stato poi condannato. La difesa sottolinea altresì che il principio relativo all'individuazione della soglia di punibilità, se può essere astrattamente riferibile al reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, non potrebbe comunque esserlo in relazione al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale non è prevista alcuna soglia. In ogni caso, a parere del ricorrente, l'assunto della Corte bolognese risulterebbe ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'operatività delle garanzie previste dagli artt. 220, disp. att., cod. proc. pen. e 63, 64, cod. proc. pen. non richiederebbe il raggiungimento della prova del superamento della soglia di punibilità, essendo sufficiente che vi sia una concreta probabilità che la soglia possa essere superata. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità o nullità della comunicazione e-mail inviata dall'imputato al tenente della Guardia di Finanza Regni in data 18/03/2016, per violazione dell'art. 63, cod. proc. pen. Differentemente da quanto sostenuto dalla 2 Corte di Appello, la Guardia di finanza, al momento in cui contattò telefonicamente il ricorrente, per poi ricevere da quest'ultimo la mail di risposta alle domande avanzate dagli inquirenti, avrebbe già avuto a disposizione plurimi indizi di reità, con riferimento ad entrambi i reati contestati. Ciò avrebbe imposto il rispetto delle garanzie di cui all'art. 63, cod. proc. pen, la cui inosservanza determinerebbe l'inutilizzabilità della predetta comunicazione. 2.3. In terzo luogo, si censurano l'erronea valutazione delle prove testimoniali ritenute utili, l'omessa valutazione di prove oggettive e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese da NI, sostenendo che quest'ultimo non aveva mai dichiarato di avere ricevuto un'offerta di lavoro nell'arco temporale nel quale il ricorrente si trovava in Africa. Dall'esame della deposizione del medesimo teste, tuttavia, deriverebbe una ricostruzione opposta, ovvero che NI aveva dichiarato di avere ricevuto l'offerta di lavoro dall'imputato proprio nel periodo coincidente con la metà di gennaio 2013, ovvero il periodo nel quale LI si trovava in Africa: precisamente dal 11/01/2013 al 26/01/2013. La Corte di appello bolognese avrebbe altresì omesso di motivare in relazione a un'ulteriore circostanza sollevata dalla difesa, ovvero quella relativa al fatto che tutta l'attività posta in essere dal NI sarebbe stata svolta sempre in compagnia di persone diverse dal ricorrente. Inverosimile sarebbe altresì quanto affermato dal NI, ovvero di aver ricevuto le proprie retribuzioni dal LI, quando invece, sarebbe stata la società Work Evolution s.r.l. a bonificare gli emolumenti al proprio dipendente, tramite conti sui quali il ricorrente non avrebbe potuto operare. Anche in riferimento alle dichiarazioni rese dal teste KI MA la sentenza impugnata difetterebbe di coerente motivazione, posto che KI aveva espresso esclusivamente una propria opinione e non un fati:o da lui stesso riscontrato. Inoltre, altri elementi desumibili dalle dichiarazioni del KI non sarebbero stati presi in considerazione dal collegio bolognese: egli è sempre andato da solo con NO AO dal notaio e presso gli istituti bancari;
la ER gli aveva fatto firmare fogli in bianco e, in un'occasione, lo aveva accompagnato presso un commercialista per firmare altri documenti;
egli aveva affermato che solo NO AO gestiva la contabilità, coadiuvato dalla ER. Relativamente alla deposizione di NO AO, la Corte territoriale non aveva motivato in relazione alla sua affermazione secondo cui non aveva mai fatto alcuna operazione per conto del LI, né trasferito denaro in favore di quest'ultimo. Si sarebbe dimostrato in entrambi i gradi di giudizio che LI non aveva avuto alcun controllo sui conti correnti della società e che nessuno aveva effel:tuato operazioni di alcun tipo in favore o per espresso incarico del ricorrente, il quale sarebbe identificabile quale mero referente della società e non quale amministratore della 3 7: stessa. Anche dalle dichiarazioni della ER emergerebbero contraddizioni: aveva asserito di non conoscere il luogo dove si trovava la contabilità della società, di non avere visto alcun libro contabile e di non avere mai avuto modo di verificare le liquidazioni periodiche IVA;
ma tali dichiarazioni sarebbero inconciliabili con l'assunto secondo il quale sarebbe stata la stessa ER a consegnare a LI la documentazione contabile della società, affinché quest'ultimo la occultasse. Infine, la Corte di appello non avrebbe motivato circa la mancata presa in considerazione di elementi e testimonianze favorevoli all'imputato, quali le dichiarazioni di altri collaboratori e dipendenti che avrebbero individuato in NO AO l'amministratore della società. 2.4. Con un quarto motivo, si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al diniego delle richieste attenuanti generiche ex art. 62 -bis, cod. pen. La difesa del ricorrente sostiene che la congruità della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fanno riferimento a profili diversi e, pertanto, andrebbero valutati distintamente. Inoltre, la mera assenza di resipiscenza non potrebbe portare a negare il riconoscimento delle circostanze in parola, visto che nel corso delle indagini sarebbero emersi elementi di valutazione favorevoli. Infatti, il ricorrente si sarebbe potuto sottrarre alle richieste del tenente Regni, al quale avrebbe invece fornito ogni chiarimento, prima telefonicamente e successivamente tramite email, con massima tempestività; l'atteggiamento collaborativo tenuto, a cui si aggiunge anche la scelta processuale seguita, ben potrebbero sorreggere il riconoscimento delle attenuanti di cui sopra. 2.5. Con successiva memoria, la difesa si riporta integralmente alle argomentazioni già espresse nel ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Le prime due censure — che possono essere trattate congiuntamente, perché attengono a vizi della prova rappresentata dalle sommarie informazioni rese dai coimputati NI e NO e dalla e-mail spedita dall'imputato alla Guardia di Finanza — sono inammissibili. Deve premettersi che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (ex plurimis, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 4 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep 23/01/2015, Rv. 262011). Tale principio si attaglia al caso di specie, in cui le doglianze del ricorrente attengono a profili probatori la cui rilevanza non è stata compiutamente dedotta, non essendo stato richiamato il complesso del quadro istruttorio e non essendo stata effettuata, appunto, la necessaria prova di resistenza, mentre, come si vedrà, nell'economia motivazionale della sentenza impugnata anche le sole dichiarazioni accusatorie di ER e KI sono ampiamente sufficienti a ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato. Le considerazioni che precedono rendono superflua l'analisi delle modalità e dei tempi di raccolta delle dichiarazioni accusatorie di NI e NO, con riferimento all'applicabilità dell'art. 220, disp. att., cod. proc. pen. e al problema se tali dichiarazioni siano state acquisite prima che sorgessero a loro carico quegli indizi di reità necessari a far ritenere applicabile tale disposizione rispetto all'eventuale raggiungimento della prova del superamento della soglia di punibilità per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. È altresì superflua la valutazione della natura di dichiarazione o di documento della comunicazione email inviata da LI RD al tenente della guardia di finanza Regni in data 18/03/2016. 1.2. Il terzo motivo di ricorso - con cui si censurano l'erronea valutazione delle prove testimoniali ritenute utili, l'omessa valutazione di prove oggettive e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato - è inammissibile. Relativamente alle dichiarazioni rese dai testi KI e ER, la valutazione della Corte di appello deve essere ritenuta logicamente coerente ed immune da censure rilevabili in questa sede. La difesa ne richiede una rivalutazione, in termini meramente fattuali;
operazione che risulta preclusa al sindacato di questa Corte, in quanto, in tema di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzare la rilevanza giuridica, nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche ed illogiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, R\/ 280027 - 04). Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, la quale risulta logicamente argomentata e coerente, è pienamente provato - senza bisogno di ricorrere alle fonti di prova oggetto dei primi due motivi di ricorso per cassazione - il pieno controllo che il ricorrente esercitava sull'organizzazione della società; e 5 ciò, sulla base di dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente. Da un lato, quelle del teste KI Bouranna, il quale ha sottolineato il ruolo di assoluta primazia che il ricorrente rivestiva all'interno della compagine sociale, dove si occupava dell'assunzione dei dipendenti e della gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti;
dall'altro lato, quelle della teste ER KA, la quale ha spiegato che LI era l'effettivo amministratore della società, nonché gestore dell'intera contabilità della stessa, precisando altresì di riferirsi normalmente a lui come "suo capo". Ad ulteriore rafforzamento della tesi accusatoria, si pone anche quanto dichiarato dalla rag. De Vanna, che espressamente indicava LI RD quale soggetto che si interfacciava con lei quale referente della contabilità, nonché della gestione della Work Evolution s.r.l. Dunque, risulta dagli atti come LI fosse l'effettivo dominus degli affari e della organizzazione della Work Evolution s.r.I., ivi compresa la gestione della contabilità che veniva svolta da lui personalmente ovvero, per suo conto, da NO e ER. L'ulteriore censura del ricorrente, relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte di appello, di all:ri collaboratori e dipendenti, che avrebbero riferito una versione diversa rispetto a quella accusatoria, risulta del tutto generica: il ricorrente non richiama puntualmente il contenuto delle deposizioni che smentirebbero quanto affermato dalla Corte territoriale. 1.4. La quarta doglianza — con la quale si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche — è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente motivato circa l'inesistenza di elementi positivi favorevoli all'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod. pen. La natura confessoria della email con la quale il ricorrente conferma di essersi disfatto delle scritture contabili non può essere presa in considerazione ai fini dell'individuazione di elementi positivi favorevoli, alla luce del fatto che è lo stesso ricorrente a contestarne sia il contenuto sia la utilizzabilità. Né si ravvisano elementi dai quali desumere atteggiamenti collaborativi posti in essere dal ricorrente, il quale non ha mai preso le distanze in maniera chiara dai fatti commessi. La gravità della condotta e l'intensità del dolo con cui la medesima risulta essere stata perpetrata trovano conferma: nell'analisi del materiale probatorio acquisito agli atti, dal quale si evince come il ricorrente abbia orchestrato una compagine fittizia al fine di esercitare la funzione di dominus della società senza esporsi ai rischi inevitabilmente connessi all'attività di impresa;
nel rilevante ammontare dell'imposta evasa. 2. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte 6 costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL MA, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2022, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Ravenna il 24 settembre 2020, con la quale l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie, per i delitti di cui: agli artt. 110, cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante di fatto della società Work Evolution s.r.I., in concorso con altri Penale Sent. Sez. 3 Num. 43562 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 13/06/2023 soggetti, al fine di evadere l'imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione al periodo 2013, indicava nella dichiarazione annuale elementi attivi di reddito per un ammontare inferiore a quello effettivo, evadendo l'Iva per un ammontare di 361.948,00 euro;
agli artt. 110, cod. pen., e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, nelle qualità dinanzi descritte, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per gli anni 2013 e 2014, occultava o distruggeva le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione relativi a quegli anni, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 63 e 64, cod. proc. pen., relativamente alla mancata dichiarazione di nullità o inutilizzabilità dei verbali delle sommarie informazioni rese dai coimputati NI e NO. La Corte di appello non avrebbe preso in considerazione la cronologia e il contenuto degli atti di indagine relativi al caso di specie. Il possibile superamento della soglia di punibilità per i reati per i quali si procede sarebbe emerso sulla base del solo processo verbale di contestazione e delle fatture emesse dai clienti della Work Evolution s.r.l. I giudici territoriali avrebbero erroneamente affermato che i testi NI e NO erano stati escussi prima che fosse accertato il superamento della soglia di punibilità penale, ma gli atti ispettivi smentirebbero tale assunto, poiché la Guardia di Finanza avrebbe utilizzato proprio le dichiarazioni dei due testi e l'elenco delle fatture acquisite per procedere alla denuncia dell'imputato all'autorità giudiziaria per i reati per i quali è stato poi condannato. La difesa sottolinea altresì che il principio relativo all'individuazione della soglia di punibilità, se può essere astrattamente riferibile al reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, non potrebbe comunque esserlo in relazione al reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale non è prevista alcuna soglia. In ogni caso, a parere del ricorrente, l'assunto della Corte bolognese risulterebbe ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'operatività delle garanzie previste dagli artt. 220, disp. att., cod. proc. pen. e 63, 64, cod. proc. pen. non richiederebbe il raggiungimento della prova del superamento della soglia di punibilità, essendo sufficiente che vi sia una concreta probabilità che la soglia possa essere superata. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano la violazione di legge ed il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità o nullità della comunicazione e-mail inviata dall'imputato al tenente della Guardia di Finanza Regni in data 18/03/2016, per violazione dell'art. 63, cod. proc. pen. Differentemente da quanto sostenuto dalla 2 Corte di Appello, la Guardia di finanza, al momento in cui contattò telefonicamente il ricorrente, per poi ricevere da quest'ultimo la mail di risposta alle domande avanzate dagli inquirenti, avrebbe già avuto a disposizione plurimi indizi di reità, con riferimento ad entrambi i reati contestati. Ciò avrebbe imposto il rispetto delle garanzie di cui all'art. 63, cod. proc. pen, la cui inosservanza determinerebbe l'inutilizzabilità della predetta comunicazione. 2.3. In terzo luogo, si censurano l'erronea valutazione delle prove testimoniali ritenute utili, l'omessa valutazione di prove oggettive e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese da NI, sostenendo che quest'ultimo non aveva mai dichiarato di avere ricevuto un'offerta di lavoro nell'arco temporale nel quale il ricorrente si trovava in Africa. Dall'esame della deposizione del medesimo teste, tuttavia, deriverebbe una ricostruzione opposta, ovvero che NI aveva dichiarato di avere ricevuto l'offerta di lavoro dall'imputato proprio nel periodo coincidente con la metà di gennaio 2013, ovvero il periodo nel quale LI si trovava in Africa: precisamente dal 11/01/2013 al 26/01/2013. La Corte di appello bolognese avrebbe altresì omesso di motivare in relazione a un'ulteriore circostanza sollevata dalla difesa, ovvero quella relativa al fatto che tutta l'attività posta in essere dal NI sarebbe stata svolta sempre in compagnia di persone diverse dal ricorrente. Inverosimile sarebbe altresì quanto affermato dal NI, ovvero di aver ricevuto le proprie retribuzioni dal LI, quando invece, sarebbe stata la società Work Evolution s.r.l. a bonificare gli emolumenti al proprio dipendente, tramite conti sui quali il ricorrente non avrebbe potuto operare. Anche in riferimento alle dichiarazioni rese dal teste KI MA la sentenza impugnata difetterebbe di coerente motivazione, posto che KI aveva espresso esclusivamente una propria opinione e non un fati:o da lui stesso riscontrato. Inoltre, altri elementi desumibili dalle dichiarazioni del KI non sarebbero stati presi in considerazione dal collegio bolognese: egli è sempre andato da solo con NO AO dal notaio e presso gli istituti bancari;
la ER gli aveva fatto firmare fogli in bianco e, in un'occasione, lo aveva accompagnato presso un commercialista per firmare altri documenti;
egli aveva affermato che solo NO AO gestiva la contabilità, coadiuvato dalla ER. Relativamente alla deposizione di NO AO, la Corte territoriale non aveva motivato in relazione alla sua affermazione secondo cui non aveva mai fatto alcuna operazione per conto del LI, né trasferito denaro in favore di quest'ultimo. Si sarebbe dimostrato in entrambi i gradi di giudizio che LI non aveva avuto alcun controllo sui conti correnti della società e che nessuno aveva effel:tuato operazioni di alcun tipo in favore o per espresso incarico del ricorrente, il quale sarebbe identificabile quale mero referente della società e non quale amministratore della 3 7: stessa. Anche dalle dichiarazioni della ER emergerebbero contraddizioni: aveva asserito di non conoscere il luogo dove si trovava la contabilità della società, di non avere visto alcun libro contabile e di non avere mai avuto modo di verificare le liquidazioni periodiche IVA;
ma tali dichiarazioni sarebbero inconciliabili con l'assunto secondo il quale sarebbe stata la stessa ER a consegnare a LI la documentazione contabile della società, affinché quest'ultimo la occultasse. Infine, la Corte di appello non avrebbe motivato circa la mancata presa in considerazione di elementi e testimonianze favorevoli all'imputato, quali le dichiarazioni di altri collaboratori e dipendenti che avrebbero individuato in NO AO l'amministratore della società. 2.4. Con un quarto motivo, si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al diniego delle richieste attenuanti generiche ex art. 62 -bis, cod. pen. La difesa del ricorrente sostiene che la congruità della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fanno riferimento a profili diversi e, pertanto, andrebbero valutati distintamente. Inoltre, la mera assenza di resipiscenza non potrebbe portare a negare il riconoscimento delle circostanze in parola, visto che nel corso delle indagini sarebbero emersi elementi di valutazione favorevoli. Infatti, il ricorrente si sarebbe potuto sottrarre alle richieste del tenente Regni, al quale avrebbe invece fornito ogni chiarimento, prima telefonicamente e successivamente tramite email, con massima tempestività; l'atteggiamento collaborativo tenuto, a cui si aggiunge anche la scelta processuale seguita, ben potrebbero sorreggere il riconoscimento delle attenuanti di cui sopra. 2.5. Con successiva memoria, la difesa si riporta integralmente alle argomentazioni già espresse nel ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Le prime due censure — che possono essere trattate congiuntamente, perché attengono a vizi della prova rappresentata dalle sommarie informazioni rese dai coimputati NI e NO e dalla e-mail spedita dall'imputato alla Guardia di Finanza — sono inammissibili. Deve premettersi che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (ex plurimis, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 4 11/05/2017, Rv. 270303; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep 23/01/2015, Rv. 262011). Tale principio si attaglia al caso di specie, in cui le doglianze del ricorrente attengono a profili probatori la cui rilevanza non è stata compiutamente dedotta, non essendo stato richiamato il complesso del quadro istruttorio e non essendo stata effettuata, appunto, la necessaria prova di resistenza, mentre, come si vedrà, nell'economia motivazionale della sentenza impugnata anche le sole dichiarazioni accusatorie di ER e KI sono ampiamente sufficienti a ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato. Le considerazioni che precedono rendono superflua l'analisi delle modalità e dei tempi di raccolta delle dichiarazioni accusatorie di NI e NO, con riferimento all'applicabilità dell'art. 220, disp. att., cod. proc. pen. e al problema se tali dichiarazioni siano state acquisite prima che sorgessero a loro carico quegli indizi di reità necessari a far ritenere applicabile tale disposizione rispetto all'eventuale raggiungimento della prova del superamento della soglia di punibilità per il reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. È altresì superflua la valutazione della natura di dichiarazione o di documento della comunicazione email inviata da LI RD al tenente della guardia di finanza Regni in data 18/03/2016. 1.2. Il terzo motivo di ricorso - con cui si censurano l'erronea valutazione delle prove testimoniali ritenute utili, l'omessa valutazione di prove oggettive e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato - è inammissibile. Relativamente alle dichiarazioni rese dai testi KI e ER, la valutazione della Corte di appello deve essere ritenuta logicamente coerente ed immune da censure rilevabili in questa sede. La difesa ne richiede una rivalutazione, in termini meramente fattuali;
operazione che risulta preclusa al sindacato di questa Corte, in quanto, in tema di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzare la rilevanza giuridica, nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche ed illogiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, R\/ 280027 - 04). Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, la quale risulta logicamente argomentata e coerente, è pienamente provato - senza bisogno di ricorrere alle fonti di prova oggetto dei primi due motivi di ricorso per cassazione - il pieno controllo che il ricorrente esercitava sull'organizzazione della società; e 5 ciò, sulla base di dichiarazioni che si riscontrano reciprocamente. Da un lato, quelle del teste KI Bouranna, il quale ha sottolineato il ruolo di assoluta primazia che il ricorrente rivestiva all'interno della compagine sociale, dove si occupava dell'assunzione dei dipendenti e della gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti;
dall'altro lato, quelle della teste ER KA, la quale ha spiegato che LI era l'effettivo amministratore della società, nonché gestore dell'intera contabilità della stessa, precisando altresì di riferirsi normalmente a lui come "suo capo". Ad ulteriore rafforzamento della tesi accusatoria, si pone anche quanto dichiarato dalla rag. De Vanna, che espressamente indicava LI RD quale soggetto che si interfacciava con lei quale referente della contabilità, nonché della gestione della Work Evolution s.r.l. Dunque, risulta dagli atti come LI fosse l'effettivo dominus degli affari e della organizzazione della Work Evolution s.r.I., ivi compresa la gestione della contabilità che veniva svolta da lui personalmente ovvero, per suo conto, da NO e ER. L'ulteriore censura del ricorrente, relativa alla mancata considerazione, da parte della Corte di appello, di all:ri collaboratori e dipendenti, che avrebbero riferito una versione diversa rispetto a quella accusatoria, risulta del tutto generica: il ricorrente non richiama puntualmente il contenuto delle deposizioni che smentirebbero quanto affermato dalla Corte territoriale. 1.4. La quarta doglianza — con la quale si censura il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche — è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente motivato circa l'inesistenza di elementi positivi favorevoli all'imputato ai fini del riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis, cod. pen. La natura confessoria della email con la quale il ricorrente conferma di essersi disfatto delle scritture contabili non può essere presa in considerazione ai fini dell'individuazione di elementi positivi favorevoli, alla luce del fatto che è lo stesso ricorrente a contestarne sia il contenuto sia la utilizzabilità. Né si ravvisano elementi dai quali desumere atteggiamenti collaborativi posti in essere dal ricorrente, il quale non ha mai preso le distanze in maniera chiara dai fatti commessi. La gravità della condotta e l'intensità del dolo con cui la medesima risulta essere stata perpetrata trovano conferma: nell'analisi del materiale probatorio acquisito agli atti, dal quale si evince come il ricorrente abbia orchestrato una compagine fittizia al fine di esercitare la funzione di dominus della società senza esporsi ai rischi inevitabilmente connessi all'attività di impresa;
nel rilevante ammontare dell'imposta evasa. 2. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte 6 costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/06/2023