Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2002, n. 6289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6289 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
0 62 39 / 02 Aula A RE P U B L I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.22617/99 D'Angelo Dott. Bruno Putaturo Donati V. Consigliere Re. 11 Mario " Luciano Vigolo 11 Rep. " Cron.18124 " Giancarlo D'Agostino " Camilla Di Iasi " Ud. 14/3/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SOSTEGNO AN, CO VA, LO CC,GI TA ME, EL HE, IN BA, EL OS, UR OL, elett.dom.in Roma, piazza CavourGUIDI E LUCIETTA n. 10, presso lo studio dell'avv.Massimo Angelini, rappresentati e difesi dall'avv.Loriano Maccari,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.,in 1100 i.npersona del legale rappresentante pro-tempore, elett.dom. Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Centrale insieme 1 की agli avv.Umberto Luigi Picciotto, Giuseppe Fabiani e Vincenza Gorga, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia діляно in data 25 geste 1999, n.39 (R.G.N.3951/1997 e 468/1967); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/3/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Massimo Angelini e V.Picciotto udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sostegno MA ed altri lavoratori, già dipendenti della Rezzesi, convenivano davanti al Pretore del lavoro di s.p.a. Perugia, sezione distaccata di Città di Castello,l'INPS deducendo che il Ministero del Lavoro con decreto 16 giugno 1995 aveva autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, ai sensi della legge n.213 del 1991,dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994, prorogando il beneficio fino al 29 maggio 1995 con D.M. del 28 marzo 1996;1'INPS aveva però sospeso il pagamento, a decorrere dal 29 novembre 1994, assumendo l'illegittimità del decreto ministeriale poiché la società Rezzesi, inquadrata nel settore terziario sin dal 1984 senza superare il numero di 200 dipendenti, non aveva titolo 2 al beneficio in questione, riservato per legge alle imprese conindustriali con più di 15 dipendenti o a quelle commerciali le condizioni per il più di 200 lavoratori;
non sussistevano svolto alcune attività rifiuto poiché la società Rezzesi aveva inquadrabili come industriali, quali l'allevamento avicolo, la lavorazione delle carni e le produzioni di prodotti pronti a cuocere, la commercializzazione degli stessi. Tanto premesso, ne chiedevano la condanna alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 29 novembre 1994, oltre rivalutazione ed interessi. Nella resistenza dell'Istituto il Pretore,con sentenza del 16 luglio 1997, rigettava il ricorso e la decisione, su gravame dei lavoratori, veniva confermata dal Tribunale locale, con sentenza del 25 agosto 1999. Osservava, in particolare, il Tribunale che:l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali della s.p.a. Rezzesi fra le imprese commerciali, dal 1° gennaio 1984 fino alla cessazione dell'attività, era stato accertato dal Pretore di Perugia, sezione distaccata Città di Castello con sentenza del 10 febbraio dal Tribunale con pronuncia del 22 febbraio 1996, confermata 1997;il giudicato era opponibile poiché,pur relativo ad un giudizio fra il curatore del fallimento della società Rezzesi e effetti riflessi nei confronti degli appellantil'INPS, spiegava che vantavano un diritto dipendente da quello in esso accertato;
doveva perciò disapplicarsi in quanto illegittimo il 3 citato D.M. che aveva autorizzato l'INPS alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione dell'art.2909 C.C. e dei principi desumibili,si censura l'impugnata sentenza per avere confermato la decisione del giudice di primo grado argomentando dall'efficacia di giudicato della sentenza n.2 del 1996 del Pretore di Città di Castello, ancorchè pronunciata in un giudizio cui erano rimasti estranei i ricorrenti e, soprattutto, riguardante, ai fini della qualificazione dell'attività svolta dalla società Rezzesi, un periodo diverso da quello rilevante per la fruizione del trattamento di integrazione salariale. Tale domanda era stata, infatti formulata dai lavoratori per il periodo novembre 1994-maggio 1995 mentre la sentenza passata in giudicato era stata emessa sulla domanda della Rezzesi depositata il 13 agosto 1992, volta ad ottenere il riconoscimento della natura industriale dell'attività dal 1983 o,in subordine, dal 1988. giudice d'appello avrebbe dovuto, quindi, verificare Il effettivamente esercitata dalla società nel periodo l'attività interessato e,comunque, non avrebbe potuto applicare il principio desunto dall'art.2909 C.C. in un caso in cui non risultava sussistere quel necessario rapporto di dipendenza tra il diritto azionato dai lavoratori e la situazione definita nel giudizio al quale essi non avevano partecipato. Il motivo va rigettato perché infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema,il giudicato, pur non potendo pregiudicare i terzi titolari di un incompatibile con quello accertato dalla sentenza, se diritto rimasti estranei al relativo giudizio, come affermazione imperativa di verità esplica però effetti riflessi anche nei confronti di coloro che, pur estranei al processo, sono titolari di un diritto da quello in esso accertato (Cass., 12 novembredipendente 1997,n..11153; vedi anche Cass., 18 maggio 2001, n.6851;25 marzo 1999, n.2875). Siffatti principi sono stati applicati dal giudice d'appello in una fattispecie in cui è indubitabile che il diritto vantato dai ricorrenti dipendeva dall'inquadramento nel settore commercio della società-datrice di lavoro s.p.a. Rezzesi il quale era stato accertato in via definitiva in altro giudizio tra il fallimento della medesima società e l'INPS.E' poi priva del carattere di decisività la censura che vorrebbe limitare temporalmente in senso restrittivo l'accertamento di cui alla sentenza passata in giudicato. Ed invero,il Tribunale di Perugia con sentenza del 22 febbraio 1997 -che non è stata impugnata - nel confermare la decisione del 10 febbraio 1996 del giudice di primo grado, ha stabilito in via definitiva, in linea con le conclusioni rassegnate di inquadramento della dall'appellante-fallimento,il tipo s.p.a.Rezzesi sino alla data di cessazione dell'attività.Ne che quella decisione ha riguardato sicuramente ildiscende 5 periodo di tempo per il quale i ricorrenti hanno chiesto il trattamento di integrazione salariale speciale. Il ricorso deve perciò essere rigettato. , O L L 3 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spose 0 A 1 O 3 S 5 . S B I T A . R T D . del presente giudizio. N A ' A A L T S 3 L S E 7 E - P O S D
P.Q.M.
2 P - I I M 1 N S I 1 G N A O E La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. E S D A I G E D A T G E N E , O E L O T S T R E I A T R S L I I Roma, 14 marzo 2002 L D G E E D O R Il Presidente Il Consigliere est. дне IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 MAG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 6