Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZI5 143/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo Composta dagli'Ili.misigg. Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 4736/98 Dott. Vittorio PERCONTE LICATESE Dott. Renato Consigliere Cron. 1918 PURCARO Consigliere Rep. 1823 Dott. Italo MALZONE - Rel. Consigliere Ud. 25/10/00 Dott. Ennio ConsigliereDott. NI Battista PETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Filchiesta copia studio SENTENZA da! Slo. IL SOLE 24 ORE per diritti 1. 3000 sul ricorso proposto da: 6 APR. 2001 IL CANCELLIERE CA RI, elettivamente domiciliata in ROMA CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE NOVELLIS, difesa dall'avvocato GIAN CARLO CANCELLERIA PORRONE, giusta delega in atti;
ricorrente 1513173
contro
AN IE UI, RO OV IO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in ROMA VIA MANFREDI 17, presso lo studio UFFICIO COPIE dell'avvocato DEMETRIO ZEMA, difesi dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. DE QUELL'S 2000 FRANCESCO DE PASQUALE, giusta delega in atti;
per diritti . 3.000 1687 controricorrente IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 56/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 16/01/98 e depositata il 26/01/98 (R.G. 967/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Gian Carlo PORRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso del 14.4.1995 di EL IN il presidente del tribunale di Torino con decreto ingiun- tivo 25.5.1995 intimava a NO PI LU e GG NI MA di pagare alla parte istante la somma di L. 100 milioni oltre interessi e spese. Esponeva l'istante che in data 30.12.1994 aveva sottoscritto una scrittura privata con NO PI Lui- gi, con la quale costui si riconosceva suo debitore della predetta somma, obbligandosi al relativo pagamen- to in suo favore entro il 31.3.1995, salvoche avesse fornito fideiussione bancaria a garanzia, nel qual caso il debito sarebbe stato assolto in quattro rate di L. 25 milioni ciascuna alle scadenze del 30.6.96 31.12.96 = 31.12.97 e 1.7.98; alla data del 31.3.95 non 2 era stata fornita la fideiussione né era stato pagato il debito, bensì il debito era stato garantito con fi- deiussione prestata da RO NI MA sino alla concorrenza di L. 110 milioni. Gli ingiunti proponevano opposizione, sostenendo che il debito e la fideiussione erano privi di qualsia- si fondamento causale e, quindi, inesistenti, perché la promessa di pagamento rifletteva un rapporto intercorso tra il NO e il procuratore dei figli della IN, tali IN, per la sistemazione della loro posi- zione all'interno della società Nordel: il NO per evitare l'opposizione di detti soci all'aumento di ca- pitale sociale e a titolo di liquidazione delle quote sociali di costoro, si impegnava a corrispondere la stessa somma di L. 100 milioni, da versarsi alla madre degli stessi IN, la predetta IN EL, per le garanzie patrimoniali da costei prestate in fa- vore della stessa società. Il tribunale, in composizione monocratica, con sen- tenza 26.3-22.4.97 revocava il d.i. opposto e rigettava la domanda di pagamento somma proposta dalla IN. Riteneva il tribunale che il NO aveva provato che la IN era estranea al rapporto fondamentale di cui alla promessa di pagamento, perché nel corso dell'interrogatorio libero la IN aveva dichiarato 3 che la scrittura privata 30.12.94 si riferiva all'accordo raggiunto fra il NO e il procuratore dei suoi figli circa il corrispettivo da pagare per avere il consenso dei due soci all'aumento di capitale socia- le e per l'uscita degli stessi dalla società, ma poiché la somma predetta costituiva, almeno in parte, un cre- dito degli IN, e non risultava che vi fossero rapporti di debito tra gli IN e la loro madre, si doveva ritenere che l'eventuale cessione del credito in favore di costei era avvenuta a titolo gratuito o per liberalità e, quindi, che tale cessione era nulla per mancanza di forma dell'atto pubblico. Detta sentenza veniva avversata dall'appello prin- cipale della IN, e da quello incidentale da NO e RO. La Corte d'appello di Torino con sentenza 16.1.98 accoglieva la tesi del vizio di ultrapetizione della 1 sentenza impugnata, sostenuta con l'appello incidenta- le, e rigettava l'appello principale, confermando, quindi, la sentenza impugnata: osservava che, una volta accertato che la IN era estranea al rapporto SO- stanziale intercorso tra il NO e il procuratore de- gli IN, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere gli intimati dalla richiesta di pagaemnto ella somma senza entrare nel merito del rapporto sottostante, che 4 non era stato dedotto in lite e concerneva parti estra- nee al processo il cui ambito restava rissato ex parte creditoris dal ricorso per decreto ingiuntivo. Per la cassazione di detta decisione ricorre la IN esponendo tre motivi. Resistono con controricorso il NO e il RO con salvezza delle spese del grado. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 333, in relazione all'art. 360/3 c.p.c., nel punto in cui si è ritenuto ammissibile l'appello incidentale pur in assenza della soccombenza in capo agli stessi appellanti;
si deduce violazione dell'art. 117 in relazione agli artt. 183, 185, 229 e 360/3 c.p.c. e dell'art. 2733 c.C., nonché dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1362 c.C. e contraddit- toria motivazione su un punto decisivo ex art. 360/5 c.p.c., nella parte in cui ha disatteso le conclusioni del tribunale circa la preesistenza dell'accordo fra il promittente e il procuratore dei figli della IN di corrispondere la somma dovuta a costoro direttamente alla madre degli stessi ed ha ravvisato nelle dichiara- zioni rese della IN e dal NO in sede di interro- gatorio libero delle parti "un vero e proprio negozio 5 dispositivo delle parti" circa l'estraneità della Sca- bin al rapporto sottostante alla promessa di pagamento, asserendosi e denunciandosi la strumentalizzazione di tale mezzo istruttorio e l'utilizzazione parziale delle dichiarazioni rese dalle parti con il conseguente scon- volgimento del valore probatorio dello stesso mezzo istruttorio. Vale, innanzitutto, osservare che dal contesto del- la sentenza impugnata non risulta che la questione di ammissibilità dell'appello incidentale sia stata ri- tualmente sollevata in tale grado di giudizio. Giova, comunque, considerare che l'impugnazione può essere proposta dalla parte vittoriosa quando la stessa può essere sostanzialmente pregiudicata da enunciazioni contenute in motivazione, suscettibili di passare in giudicato, qualora attengano alla qualificazione giuri- dica data dal giudice ad un rapporto costituente il presupposto logico-giuridico della decisione e tale da ۱۹ poter essere fatto valere in successivo giudizio. V Nel caso in esame l'interesse del NO e del Rog- gero ad impugnare in via incidentale la sentenza del tribunale era proprio quello di espungere dalla promes- sa di pagaemnto il precedente rapporto intercorso fra il NO e il procuratore degli IN. Vero è che a norma dell'art. 229 c.p.c., contraria- mente a quello che avviene nell'interrogatorio formale, le dichiarazioni che scaturiscono dall'interrogatorio libero non possono avere efficacia confessoria, tutta- via la giurisprudenza di legittimità, confortata da parte autorevole della dottrina, è portata ad ammettere la possibilità di una decisione in fatto sfavorevole all'interrogato. Stante al contesto delle dichiarazioni delle parti riportate nella motivazione non è ravvisabile alcuna violazione delle norme di riferimento enunciate nel primo motivo di ricorso né la valutazione delle medesi- me è suscettibile di censura in sede di legittimità, in quanto risulta congruamente e ragionevolmente motivata. D'altro canto, la denunziata parziale utilizzazione delle stesse dichiarazioni, qualora abbiano portato ad un travisamento del fatto, è motivo di revocazione e niviso in sede di non di legittimità. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360/3 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui ha omesso di prendere in esame la tesi difensiva della ricorrente nel punto in cui si sosteneva la configurabilità nel caso di specie del contratto а favore di terzi come rapporto sottostante alla promessa di pagaemnto, nonché la mancata applicazione dell'art. 1411 C.C., per non 7 necessariamente ha aver tenuto conto che il terzo non essere parte nel contratto e deve limitarsi a rice- da vere gli effetti di un rapporto già validamente costi- tuito ed operante, di guisa che, quand' anche tra NO e IN non fosse per ipotesi esistito alcun rapporto sostanziale, valida resterebbe la promessa del NO di versare alla IN i 100 milioni in forza dell'autonomo patto NO/IN. La questione come proposta incontra la preclusione derivante dal contenuto delle dichiarazioni rese delle parti nell'interrogatorio libero, così come riportato nella sentenza impugnata. Se in sede di interrogatorio libero le parti hanno convenuto che la promessa di pagaemnto era scaturita dal rapporto intercorso tra il NO e il procuratore degli IN, è esatta che nessunl'affermazione rapporto fondamentale esisteva fra le parti in causa, essendo il tema della decisione circoscritto all'esistenza di un rapporto di debito-credito fra la IN e il NO. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1988 e 1939 C.C. in relazione all'art. 360/3 c.p.c. e contraddittorietà di motivazione nel punto in cui ha escluso l'applicabilità della clausola contrattuale di validità della fideiussione anche 8 nell'ipotesi d'invalidità dell'obbligazione principale, asserendosi che la Corte di merito ha ritenuto che l'insussistenza di alcun rapporto fondamentale fra il NO e la IN importa l'inefficacia della promessa di pagamento, contraddicendosi nella parte in cui, per dichiarare l'inapplicabilità della stessa clausola alla promessa di pagaemnto ha ritenuto l'inesistenza del rapporto fondamentale. Il motivo è chiaramente infondato, perché in più parti nella decisione la Corte di merito ha affermato e ribadito l'inesistenza dell'obbligazione garantita e l'inapplicabilità al caso di specie della clausola fi- deiussoria è stata fatta discendere proprio dall'inesistenza dell'obbligazione principale, in base a congrua motivazione. Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va ri- gettato. Le spese di questo grado di giudizio vanno compen- sate fra le parti, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma addì 25.10.2000. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Алам Vitorio tuva we 9 'L CANCELLIERE C1 NI Giambattista *COR E Depositata in Cancelleria N O Oggi, lì 6. APR. 2001 NVO 71 1880 IL CANCELLIERE NI GiambattistaThey P sodac U E S T Z E I O N A R O C 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data MAG 2001 4 versate £. 310.000 alm 21949 trecentodiecimila n. p. li Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DIFILIBRO) (lire Il Responsabile Servizia Alty Gif t (Dr. M. RACCICHINY 1 0 . A2 M O R