Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C AULA "B" ITALIANA REPUBBLICA 00 E DE POPULO I8 0 3 R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9067/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. .424 Cron. Rep. Dott. Antonio Lamorgese Consigliere Ud. 12 giu- Dott. Paolo Stile Consigliere Dott. Giancarlo D'Agostino Consigliere gno 2002 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in Roma, via Arno RN NN IA, presso 1' avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende 47, giusta delega in atti;
- ricorrente 2785
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo, Nicola Valente che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
л intimato costituito con procura- avverso la sentenza n. 2606/99, decisa il 20 aprile 1999 e pubbli- cata il 30 aprile 1999, resa dal Tribunale di Torino nel procedi- mento n. 166/99 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Franco Agostini per la ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 12 marzo 1990 RN NN IA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Ivrea in funzione di Giudice del Lavoro 1'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere l'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 leg- ge 12 giugno 1984 n. 222. Con sentenza in data 22 marzo 1991 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponeva appello la RN e in esito il gravame veniva riget- tato con sentenza emessa in data 28 settembre 1984 dal Tribunale di Ivrea. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione e questa Corte Su- prema, con sentenza n. 10051 in data 9 ottobre 1998, cassava la sentenza di secondo grado e rinviava la causa al Tribunale di To- rino per nuovo esame circa il carattere usurante dell'impiego del- la residua capacità lavorativa. 2 л Il giudizio veniva riassunto dinanzi al Tribunale di Torino, desi- gnato come Giudice di rinvio. Detto Ufficio confermava la pronun- cia di primo grado, con la sentenza n. 2606/99 in data 20 30 aprile 1999. La decisione era così motivata. Osservava il Collegio di merito che la ricorrente si trovava in una situazione ai limiti della soglia di invalidità e peraltro avrebbe potuto agevolmente sfruttare le residue attitudini lavora- tive mediante lo svolgimento di un'attività, indicata quale esem- pio nel commercio di oggettistica ° fiori secchi, consimile a quella svolta, di addetta alla vendita di fiori freschi. Avrebbe così potuto evitare le negative conseguenze sullo stato di salute di un impegno lavorativo in ambiente freddo e umido, con necessità di effettuare gravose operazioni di approvvigionamento e pulizia del negozio. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne RN NN IA con atto notificato in data 27 aprile 2000, sulla base di un unico complesso motivo. L'INPS si costituisce col solo deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al п.3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché, con riferimento al Γ. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si osserva che la possibilità di svolgimento di attività non usu- 3 л rante non può essere ipotizzata in via meramente teorica ma deve insussistenti nel caso avere riferimento a concrete prospettive, di persona che svolge attività commerciale e non può sic et sim- pliciter riconvertirsi ad altro settore, come se fosse sicura la disponibilità di capitali e l'orientamento favorevole del mercato. Le censure appaiono fondate nei termini che di seguito si precisa- no. Invero ai sensi dell'art. 1, 1° comma, 1. 12 giugno 1984 n. 222 si considera invalido il soggetto "la cui capacità di lavoro, in oc- cupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo per- manente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo". È stata così modificata la precedente disciplina, dettata all'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 24 1. 3 giugno 1975 n. 160, mediante sostituzione del riferimento alla ca- pacità di guadagno con il riferimento alla capacità di lavoro, escludendosi ogni influenza sull'invalidità delle condizioni am- bientali socio-economiche. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte di Legittimità, nel precisare la definizione di invalidità contenuta nella 1. 222/84 ai fini della concessione dell'assegno di cui all'art. I, ha Os- servato che il riferimento alla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del- l'assicurato, e non più alla capacità di guadagno, se non consente la valutazione dei fattori socio-economici, impone tuttavia di te- ner conto, al fine dell'accertamento della detta invalidità, del- 4 l'età dellae formazione professionale del soggetto, come fatto palese dal richiamo alle attitudini, valutando la possibilità di una continuazione dell'impegno lavorativo e l'eventuale carattere usurante di questo, anche con riguardo ad attività diverse da quella specifica espletata e tuttavia confacenti alle attitudini (ex pluribus Cass. 6 marzo 1992, n. 2739, Cass. 12 gennaio 1993, n. 259, Cass. 20 giugno 1994 n. 5934). Richiamati tali principi si osserva che la valutazione operata dal Tribunale in ordine al carattere non usurante dell'impiego delle residue capacità lavorative da parte dell'odierna ricorrente, la cui invalidità si pone al limiti della soglia indennizzabile, si fonda su affermazioni contrastanti con i normali criteri di giudi- zio dettati dal senso comune prima ancora che con i canoni logici correnti. Il Collegio di merito dà atto che la ricorrente, secondo le risul- tanze peritali, "presenta un'ampia breccia cranica pulsante in re- gione parieto occipitale sinistra, conseguente a duplice inter- vento di asportazione di neurinoma del nervo acustico sinistro ed è affetta da anacusia sinistra, perdita di circa 6/10 di visus all'occhio sinistro, paralisi facciale sinistra, modesta depres- sione del tono dell'umore e turbe dell'equilibrio". Richiama il principio affermato da questa Corte di legittimità nel senso che occorre valutare tutte quelle occupazioni che non pre- sentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, rimanendo a carico dell'assicurato l'onere del cambiamento nei li- 5 Л miti in cui ciò è compatibile con età, sesso e formazione cultura- le e lavorativa. Ravvisa quindi l'effetto usurante dell'attività svolta, di vendita di fiori freschi, nelle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, necessariamente umido e freddo e ancora nell'impegno fisico non trascurabile richiesto per l'approvvigionamento delle merci. Conclude che la lavoratrice, commerciante da oltre dieci anni, può continuare tale attività, che "risponde pienamente alle sue atti- merceologico diverso, anche se affine a tudini, in un settore quello attuale". Indica quale esempio "la gerenza di un negozio di oggettistica o di vendita di fiori secchi anziché fiori freschi", osservando che tali attività non richiedono la gestione di merce deperibile e consentono quindi di operare in un ambiente di lavoro a normale temperatura, con modalità meno gravose per l'approvvigionamento delle merci e per la pulizia dei locali. Non ha però considerato il Collegio di Merito che l'accertamento circa il possibile impiego delle residue capacità lavorative pre- suppone, con riguardo ai soggetti il cui grado di invalidità sia molto elevato, un'indagine sull'usura abnorme che può provocare un'attività lavorativa il cui svolgimento comprometta la dignità della persona interessata (si veda Cass., sez. lav., 23-05-2001, n. 7058). E poiché il quadro patologico, con manifestazioni palesi, quale viene descritto nella denunciata sentenza, comporta necessariamen- 6 te disagio nel contatto con il pubblico, connaturale allo svolgi- mento di un'attività di commercio al minuto, il Tribunale avrebbe dovuto anzitutto valutare, e non certo dare per scontata, la pos- sibilità per l'odierna ricorrente di operare ancora nel settore ove è occupata da oltre dieci anni, senza subire un'usura anomala per la necessità di rinunciare alla normale riservatezza che, per coloro che si trovano in condizioni gravemente compromesse, rap- presenta un valore non trascurabile, sia per la qualità di vita, sia per la dignità della persona. Ancora non ha considerato il Tribunale che i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di ir- rilevanza, per effetto della nuova disciplina, dei fattori socio economici in ordine alla capacità di lavoro in occupazioni confa- centi alle attitudini dell'interessato, attengono alla prestazione di lavoro subordinato e non possono certo valere per il modesto commerciante o per l'artigiano il quale, oltre alla disponibilità a prestare le proprie energie lavorative in un settore diverso, dovrebbe riconvertire l'impresa per operare in un diverso settore. Tale trasformazione presuppone una capacità imprenditoriale, evi- dentemente ben diversa rispetto a quella necessaria per portare avanti una modesta attività di vendita in un esercizio già avvia- to, l'impiego di capitali la cui disponibilità non può essere pre- sunta, condizioni di mercato favorevoli e infine, fattore questo non trascurabile, la possibilità di adempiere agli incombenti bu- rocratici, indubbiamente gravosi per un soggetto in precarie con- 7 л dizioni di salute. Questa problematica è stata del tutto trascurata: nella denunciata sentenza si richiama il precedente relativo alla riconversione di una lavoratrice addetta alle pulizie in una grande stalla ai ser- vizi domestici e si reputa comparabile il passaggio dalla vendita di fiori freschi alla vendita di fiori secchi. Non si considera però che, a parte la necessità di far fronte alle esigenze sopra richiamate, possibilità che non può certo essere data per scontata al di fuori di qualsiasi verifica in concreto, nel caso della lavoratrice dipendente di cui a Cass., sez. lav., 23-01-1996, n. 489, vi è stato il passaggio ad altra attività Рабба avente minore contenuto professionale, nel caso del commerciante che muta attività si rende necessaria l'acquisizione di conoscenze in un diverso settore e quindi il conseguimento di una professio- nalità nuova. Si impone dunque la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice in grado di appello che si desi- gna come in dispositivo. Detto Giudice dovrà valutare, sulla base delle consulenze espleta- te ed eventualmente di un nuovo accertamento peritale, Se le con- dizioni di salute della RN NN IA consentano lo svolgi- mento di un'attività che comporta il continuo contatto col pubbli- CO senza un'usura anomala per la necessità di rinunciare alla nor- male riservatezza circa le manifestazioni evidenti del complesso patologico da cui è affetta. 8 Valuterà altresì, con riferimento alla specifica attività di lavo- ratrice autonoma nel commercio, se la riconversione ad altro set- tore di vendita che offra condizioni operative compatibili con un impiego non usurante della residua capacità lavorativa, possa aver luogo col mero utilizzo degli strumenti operativi di cui la Saler- no dispone e della professionalità già acquisita. Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sul- le spese del giudizio di legittimità. 355
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano. Roma, 12 giugno 2002 IL PRESIDENTE Viralus Miles IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlbe for IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerie Boggi, 10 BEN, 2003 A M E R P E T IL CANCELLIERE R O C 9