Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2009, n. 8622
CASS
Sentenza 4 dicembre 2009

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Massime1

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, il rapporto di causalità tra la condotta dei responsabili della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo non può essere desunto soltanto dall'omessa previsione del rischio nel documento, di cui all'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro), dovendolo tale rapporto essere accertato in concreto, rapportando gli effetti dell'omissione all'evento che si è concretizzato.(Nella specie, con riferimento all'infortunio sul lavoro causato dal trascinamento delle braccia dell'operatrice nei rulli in movimento di un macchinario, la sentenza impugnata aveva affermato che ove fosse stato operato l'inserimento della previsione di tale rischio nel suddetto documento, l'infortunio sarebbe stato evitato).

Commentario1

  • 1Documento di valutazione del rischio e d.lgs. n. 81/2008 (Cass. pen., n. 33502/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il Tribunale di Massa ha condannato il datore di lavoro alla pena della sola ammenda per i reati: a) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 per non aver provveduto alla redazione del documento di valutazione del rischio; b) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto Legislativo, per non aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; c) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 55, comma 4, lettera a), per non aver provveduto alla designazione dei lavoratori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2009, n. 8622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8622
Data del deposito : 4 dicembre 2009

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