Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9427
CASS
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Contraddittorietà e illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del marito, persona offesa, fossero attendibili e riscontrate da registrazioni e testimonianze. Ha altresì ritenuto che la patologia dell'imputata non escludesse il dolo. Le censure difensive sono state considerate non pertinenti alla critica della motivazione o volte a una inammissibile rilettura del materiale probatorio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale

    La Corte ha affermato che il delitto di maltrattamenti si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie e che, se la condotta si è protratta dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2019, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole. Ha ritenuto che nel caso di specie vi siano stati episodi e dichiarazioni che, anche secondo l'orientamento che richiede un segmento di condotta sufficiente a integrare l'abitualità, giustificano l'applicazione della nuova normativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9427
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9427
    Data del deposito : 11 marzo 2026

    Testo completo