Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 9427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9427 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
09427-26
Composta da
ER Di FA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità. gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
- Presidente -
Sent. n. 248/2026
IA GR TI
P.U. - 10/02/2026
EP NA R. PA - Relatrice -
R.G.N. 33681/2025
AN RI
IC ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OZ EN, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 12/05/2025
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EP NA RI PA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall'Avv. Francesca Rupalti, difensore della ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa il 9 gennaio 2024 dal Tribunale di Monza con cui EN OZ è stata condannata alla pena di anni due di reclusione per il
reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso nei confronti del marito e dei tre figli minori.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Contraddittorietà e illogicità della motivazione, sotto forma di travisamento della prova, in quanto: a) le registrazioni audio, effettuate unilateralmente da TO AR, marito della ricorrente e persona offesa, costituita parte civile, non integrano una rappresentazione genuina e veritiera della quotidianeità, in quanto realizzate ad hoc e all'insaputa della ricorrente, e non recano una certa e riconoscibile data di effettuazione, come rilevato dalla stessa Corte di appello di Milano (cfr. pag. 11 sent.). Le registrazioni, inoltre, provengono da soggetto del tutto interessato all'esito del procedimento, in quanto costituitosi parte civile, peraltro, con richieste risarcitorie di euro 100.000,00. Ciò, unito alla non credibilità di alcune reazioni del marito che restava remissivo, calmo ed accondiscendente agli sfoghi della moglie, avrebbe dovuto condurre entrambi i Giudici di merito a compiere un più approfondito esame di attendibilità dell'elemento probatorio di cui trattasi. I Giudici di merito hanno, poi, incomprensibilmente valorizzato le deposizioni delle testimoni EM AP ed Emilia Fumagalli, vicine di casa della famiglia AR OZ, nonostante l'impossibilità di inferire dalle relative dichiarazioni né quanti episodi di angherie della madre verso i figli e/o il marito sarebbero stati dalle medesime percepiti, né la certa riferibilità all'odierna imputata delle urla avvertite. Di contro, non è stato dato rilievo alle deposizioni di IO MA, AM RI e LA TT, che, invece, hanno in sintesi riferito di aver sentito talvolta provenire dall'abitazione della famiglia AR - OZ urla del tutto compatibili con quelle di genitori che riprendono la prole in età scolare o pre-scolare. Non sono state debitamente considerate le ulteriori prove a discarico, costituite dalla deposizione della maestra LI RI e dalle dichiarazioni del pediatra Pascal Di FA, queste ultime riportate nella relazione dei Servizi Sociali, i quali non solo non hanno rilevato alcun segno psico- fisico di malessere nei minori AR, ma nemmeno hanno mai ricevuto dal padre alcuna informazione in merito alla situazione di disagio familiare, asseritamente derivante dalle condotte maltrattanti, poste in essere dall'imputata. La Corte di appello non avrebbe valutato che il marito dell'imputata sarebbe caduto in contraddizione laddove, pur professando di nutrire paura per la sicurezza dei bambini (cfr. pag. 18 trascrizioni 21.06.2022), aveva riferito di aver lasciato una sera il piccolo NZ (che all'epoca dei fatti aveva solo 16 mesi) a casa solo con la madre, per poter uscire. Ciò sul finire di luglio 2019, ossia 10 giorni prima
della presentazione della querela che ha dato avvio al presente procedimento (10.08.2019). Sarebbero stati trascurati anche gli esiti della consulenza tecnica psichiatrico -forense, effettuata dal dott. Marco Lagazzi, nominato consulente dalla Procura, avendo la Corte territoriale negato che il disturbo, di cui l'imputata era vittima all'epoca dei fatti per cui è processo (disturbo depressivo persistente in paziente con aspetti personologici di carattere borderline ossessivo compulsivo con disturbo del comportamento), si poneva in nesso eziologico diretto ed esclusivo rispetto alle condotte alla medesima ascritte.
2.2. Erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 572 e 165 cod. pen., in quanto non può dirsi provata con certezza la collocabilità temporale di alcuni degli episodi, ascritti all'imputata, nel periodo successivo alla presentazione della querela, datata 10 agosto 2019, e all'introduzione della L. n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), entrata in vigore 1'8 agosto 2019. Per di più, affinché possano trovare applicazione tanto le pene più gravi introdotte dalla L. 69/19 quanto l'obbligo di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a un programma trattamentale ex art. 165 cod. pen., non è sufficiente che si siano verificati "alcuni episodi" dopo l'entrata in vigore del Codice Rosso, richiedendosi, invece, che tali episodi costituiscano segmenti sufficienti a integrare l'abitualità del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Riguardo al primo motivo va rilevato che entrambi i Giudici di merito hanno posto a fondamento della responsabilità dell'imputata le dichiarazioni del marito, persona offesa unitamente ai figli minori, il quale aveva «descritto condotte collocate nel periodo temporale in contestazione, descrivendo l'esordio del disagio psicologico della moglie in concomitanza con la notizia di essere incinta di un altro figlio maschio e il progressivo evolversi in senso peggiorativo delle manifestazioni esteriori di tale disagio, costituite da reiterate e sproporzionate esplosioni di ira e di rabbia, accompagnate a turpiloquio, insulti e denigrazioni al cospetto del marito e dei figli e negli ultimi tempi anche di aggressività fisica pur lieve verso i figli (manate sulla schiena, trascinamenti con forza)». La Corte territoriale ha esaustivamente motivato in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle anzidette dichiarazioni e ai riscontri forniti sia dalle registrazioni (che sotto il profilo della collocazione cronologica ha ricondotto al periodo in cui si sono svolti i fatti) sia dalle dichiarazioni di diversi testimoni
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(familiari, vicini di casa), che avevano confermato che l'imputata sovente ricorreva al turpiloquio anche nei confronti dei figli minori. La Corte territoriale, con argomentazioni immuni da vizi, ha poi disatteso le deduzioni difensive e ha sottolineato che dalla consulenza psichiatrica era emerso che la patologia, da cui è affetta l'imputata, non è idonea a incidere sulla sua capacità di intendere e volere e, pertanto, a escludere il dolo della condotta. A fronte della sentenza impugnata le censure della ricorrente, per un verso, non si confrontano con la motivazione adottata dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Arnone e altri, Rv. 243838 01); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01).
3. Il secondo motivo, con cui è stata censurata l'applicazione della legge n. 69/2019, è infondato. Questa Corte ha già affermato che il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato (Sez. 6, n. 23204 del 12/03/2024, P., Rv. 286616-01). Si è anche registrato un orientamento diverso, secondo cui, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ove parte della condotta sia commessa sotto la vigenza della disposizione incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen., come modificata in senso peggiorativo dall'art. 4, comma 1, lett. d), legge 1 ottobre 2012, n. 172, trova applicazione la norma sopravvenuta sfavorevole al reo nel solo caso in cui si collochi dopo la sua entrata in vigore un segmento di condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato (Sez. 6, n. 28218 del 24/01/2023, S., Rv. 284788-01). Nel caso in esame, nella sentenza sono stati illustrati due episodi perpetrati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2019 (v. f. 16) ed è stato valorizzato il narrato del marito dell'imputata, che, convocato dai Servizi sociali a settembre 2019, aveva rappresentato il persistere delle condotte maltrattanti e vessatorie della moglie. Anche la teste EM AP, vicina di casa, aveva collocato a
settembre 2019 l'episodio a cui aveva assistito, quando la madre aveva strattonato e trascinato con forza uno dei figli fino all'autovettura. In tale contesto la Corte territoriale ha sussunto i fatti nell'alveo della L. n. 69/2019, con conseguente applicazione delle pene più gravi, introdotte dall'anzidetta legge, e dell'obbligo di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a un programma trattamentale ex art. 165 cod. pen.
Siffatta conclusione è corretta.
Per ciò che riguarda il periodo successivo all'introduzione della L. n. 69/2019, infatti, nella sentenza impugnata è stata valorizzata una condotta sufficiente, di per sé, a integrare l'abitualità del reato. Ne consegue che la norma sopravvenuta più sfavorevole va applicata sia se si aderisca al primo suindicato orientamento sia se si opti per il secondo indirizzo interpretativo, che, come detto, richiede che gli episodi commessi durante la vigenza della nuova normativa integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso il 10 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore
EP NA RI PA
Presidente ER Di FA
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
11 MAR 2026
L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Fuseppina Cirimele
11 Presidente
ER Di FA