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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11572 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CA NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata;
udito il difensore, AVV. RAFFAELE BONSIGNORE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11572 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/12/2022 33444/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. NI Lo SC ricorre, quale terzo estraneo, per l'annullamento dell'ordinanza del 14/07/2022 del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto dell'11/07/2022 del GIP del Tribunale di Sciacca che, nel procedimento penale iscritto a carico di IO Lo SC (padre del ricorrente) per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (illecito trasporto di kg. 1,208 di sostanza stupefacente del tipo hashish), ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 41.855,00, rinvenuta nell'abitazione del padre (ed, in particolare, nel cassetto del comodino della camera da letto). 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa l'ammissibilità del riesame avendo egli reclamato la proprietà del denaro. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa la pertinenza della somma sequestrata al reato. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa il "periculum in mora". 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge in questa fase di giudizio. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il terzo estraneo al reato che si limiti a rivendicare l'esclusiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato a fini di confisca è certamente legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Rv. 270066 - 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Rv. 268086 - 01; Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, non mass.); 3.2.e, tuttavia, proprio le condizioni che legittimano il terzo ad esercitare le proprie pretese in sede di riesame escludono che possa mettere in discussione la sussistenza indiziaria del reato ed il "perIculum in mora" (oggetto del terzo motivo); 3.3.quanto alla effettiva titolarità del denaro (questione posta con il secondo motivo), il vizio dedotto consiste, per un primo profilo, nell'omesso esame di punti decisivi che si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.); 3.4.in tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziarlo dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame;
3.5.il ricorrente si è sottratto a quest'onere, non avendo allegato alcunché al suo ricorso;
3.6.sotto altro profilo, la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che apparente, dovendosi intendere per tale solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 3.7.orbene, secondo il Tribunale del riesame non è credibile che una tale somma fosse stata regalata all'odierno ricorrente in vista del matrimonio da contrarre due mesi dopo e ciò sul rilievo che normalmente le donazioni degli invitati vengono effettuate lo stesso giorno dell'evento; a ciò l'ordinanza aggiunge che: a) non vi è corrispondenza tra la somma rinvenuta e quanto riferito dalle persone sentite dal difensore;
b) lo stesso padre del ricorrente aveva inizialmente dichiarato (in sede di sequestro) che si trattava di soldi risparmiati in vista del matrimonio del figlio;
c) i soldi non erano stati rinvenuti 2 nella camera del figlio ma in quella del padre;
considerazioni, queste, con le quali il ricorrete omette di confrontarsi (se non lamentando che non potevano essere sentiti tutti gli invitati) e che di certo rendono tutt'altro che apparente e irrazionale la decisione assunta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2022.
sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata;
udito il difensore, AVV. RAFFAELE BONSIGNORE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11572 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/12/2022 33444/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. NI Lo SC ricorre, quale terzo estraneo, per l'annullamento dell'ordinanza del 14/07/2022 del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto dell'11/07/2022 del GIP del Tribunale di Sciacca che, nel procedimento penale iscritto a carico di IO Lo SC (padre del ricorrente) per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (illecito trasporto di kg. 1,208 di sostanza stupefacente del tipo hashish), ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 41.855,00, rinvenuta nell'abitazione del padre (ed, in particolare, nel cassetto del comodino della camera da letto). 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa l'ammissibilità del riesame avendo egli reclamato la proprietà del denaro. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa la pertinenza della somma sequestrata al reato. 1.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa il "periculum in mora". 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge in questa fase di giudizio. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il terzo estraneo al reato che si limiti a rivendicare l'esclusiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato a fini di confisca è certamente legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Rv. 270066 - 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Rv. 268086 - 01; Sez. 3, n. 24958 del 10/12/2014, dep. 2015, non mass.); 3.2.e, tuttavia, proprio le condizioni che legittimano il terzo ad esercitare le proprie pretese in sede di riesame escludono che possa mettere in discussione la sussistenza indiziaria del reato ed il "perIculum in mora" (oggetto del terzo motivo); 3.3.quanto alla effettiva titolarità del denaro (questione posta con il secondo motivo), il vizio dedotto consiste, per un primo profilo, nell'omesso esame di punti decisivi che si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.); 3.4.in tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziarlo dirimente di cui eccepisce l'omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame;
3.5.il ricorrente si è sottratto a quest'onere, non avendo allegato alcunché al suo ricorso;
3.6.sotto altro profilo, la motivazione del provvedimento impugnato è tutt'altro che apparente, dovendosi intendere per tale solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 3.7.orbene, secondo il Tribunale del riesame non è credibile che una tale somma fosse stata regalata all'odierno ricorrente in vista del matrimonio da contrarre due mesi dopo e ciò sul rilievo che normalmente le donazioni degli invitati vengono effettuate lo stesso giorno dell'evento; a ciò l'ordinanza aggiunge che: a) non vi è corrispondenza tra la somma rinvenuta e quanto riferito dalle persone sentite dal difensore;
b) lo stesso padre del ricorrente aveva inizialmente dichiarato (in sede di sequestro) che si trattava di soldi risparmiati in vista del matrimonio del figlio;
c) i soldi non erano stati rinvenuti 2 nella camera del figlio ma in quella del padre;
considerazioni, queste, con le quali il ricorrete omette di confrontarsi (se non lamentando che non potevano essere sentiti tutti gli invitati) e che di certo rendono tutt'altro che apparente e irrazionale la decisione assunta. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2022.