CASS
Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2026, n. 11234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11234 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL CL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Palermo letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CL AL ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 20 marzo 2023, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il reato di peculato e, riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità prevalente sull'aggravante di cui all'art. 61 , n.5, cod. pen., l'aveva condannata alla pena di due anni e mesi otto di reclusione oltre pene accessorie. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11234 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 05/03/2026 1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e 3 Cost. per mancanza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio della ricorrente, addetta allo sportello e non ad attività di bancoposta. Le operazioni di prelievo da lei effettuate rientrano nella ordinaria attività bancaria che ha natura privatistica, non essendo ad essa connessi poteri di iniziativa o poteri certificatori, sicché la condotta deve essere qualificata ai sensi dell'art. 646 cod. pen., improcedibile per difetto di querela. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 5 / cod. pen., trattandosi di aggravante da valutare in concreto e non in astratto e nel caso di specie risulta che, nonostante l'età, la persona offesa è stata a tal punto lucida da comprendere subito quanto accaduto e da reagire immediatamente, chiedendo spiegazioni all'addetta allo sportello, presentava un reclamo al direttore dell'ufficio e otteneva la restituzione della somma indebitamente prelevata dall'operatrice. 1.3. Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, specie a fronte della riconosciuta tenuità del fatto e ala stato di bisogno della ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. I giudici di merito hanno erroneamente applicato i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite in tema di attività di raccolta del risparmio postale effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (sentenza n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731), non considerando l'attività in concreto svolta dalla ricorrente, non addetta ad attività di raccolta del risparmio postale, ma semplicemente addetta allo sportello, né valutando che nel caso in esame non si trattava di fondi depositati su libretto di risparmio postale o di buoni fruttiferi postali. Risulta, infatti, che la persona offesa era titolare di un conto corrente postale presso l'ufficio postale di Canicattì, ove si era recata il 18 settembre 2017 per prelevare allo sportello la somma di 500 euro, operazione compiuta dall'unica dipendente presente, poi identificata nella ricorrente, ma, appena rincasata, si era accorta che, oltre detta operazione, ne risultava un'altra, da lei non richiesta, avente ad oggetto il prelievo di mille euro. Alla luce di tale ricostruzione e del criterio oggettivo-funzionale che connota la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve ritenersi fondata l'obiezione difensiva, non essendo configurabile il peculato per mancanza della qualifica di 2 incaricato di pubblico servizio della ricorrente, presupposto indispensabile per la sussistenza del reato. L'addetto allo sportello dell'ufficio postale che si occupi della erogazione di somme di denaro ai titolari di conti correnti esplica un incarico che non comporta l'esercizio di poteri certificatori, essendo la sua posizione assimilabile a quella di un qualunque sportellista di una agenzia bancaria privata, non rappresentando l'attività bancaria svolta dalle Poste Italiane s.p.a. un pubblico servizio ma attività privata, al pari di quella svolta dalle banche. La qualità di incaricato di pubblico servizio, con riferimento allo specifico servizio bancoposta, è stata invero riconosciuta unicamente in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, sul rilievo che detta attività riveste una peculiare connotazione pubblicistica, in quanto per legge direttamente ed univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi, rientranti tra gli scopi dell'ente Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. t sicchétra i vari servizi riconducibili nell'attività bancaria svolta dalle Poste, il regolamento di cui al d.P.R. cit. assoggetta ad una specifica disciplina pubblicistica solo quello relativo alla raccolta del "risparmio postale" di cui alla lettera b) dell'art.2 comma 1 del cit. d.P.R., Proprio al fine di risolvere il contrasto registratosi in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dipendente di Poste italiane s.p.a. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale, ossia di raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, le Sezioni Unite nella sentenza prima indicata hanno chiarito che "l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio"; e ciò in quanto detta attività si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio. 3. Di tali principi non hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito, non risultando che l'indagata fosse addetta ad attività di raccolta del risparmio postale, operazione distinta dalle altre attività di bancoposta per la connotazione pubblicistica che la caratterizza. Dalla ricostruzione che precede emerge, invece, che l'operazione illecita è stata compiuta dall'indagata su un conto corrente e sul libretto di risparmio, che ad esso accede, ma che é strumento di deposito diverso da quelli oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite e con appropriazione di somme di cui l'indagata non aveva il possesso in ragione del suo ufficio, ma che si procurò in modo 3 fraudolento, compiendo un'operazione falsamente a nome della titolare in assenza di autorizzazione e persino in sua presenza, abusando delle funzioni svolte ed approfittando dei dati della persona offesa, che le aveva consegnato il libretto per compiere l'operazione richiesta di prelievo della sola somma di soli 500 euro. Ne deriva la configurabilità del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, procedibile d'ufficio al momento della commissione del reato, ma divenuto procedibile a querela per effetto dell'art. 10 d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore il 9 maggio 2018. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, si osserva che, pur dovendo applicarsi anche con riguardo al regime di procedibilità la norma sopravvenuta più favorevole, l'art. 12 d.lgs. n. 36/18 dettava disposizioni transitorie per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del suddetto decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, prevedendo la decorrenza del termine per la presentazione della querela dalla predetta data, se la persona offesa aveva avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato o, per i procedimenti pendenti in corso di indagini o dopo l'esercizio dell'azione penale ,dalla data in cui la persona offesa era stata informata dal P.m. o dal giudice della facoltà di presentare querela. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, risulta ,che la persona offesa sporse querela il 26 aprile 2018, sicché sussiste la condizione di procedibilità del reato per il quale non è ancora maturato il termine massimo, che, avuto riguardo all'epoca di commissione del reato ed in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, PG c/Polichetti, Rv. 288175, in cui si precisa che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021), maturerà il 18 settembre 2026. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.5, cod. pen., meramente oppositivo a fronte di una motivazione congrua ed esaustiva, che valorizza non solo l'età avanzata della persona offesa, ma la incapacità di contestazione e di reazione immediata, in ragione delle caratteristiche delle operazioni compiute dalla ricorrente e delle annotazioni sul libretto, controllate dalla persona offesa solo una volta giunta a casa, ritenute indicative di particolare vulnerabilità. 4 IL 2 5 R 2026 i FLTh T, I o GI RI eppirìa Don. D Anche il comportamento successivo della persona offesa conforta l'assunto, essendosi la contestazione postuma risolta nella richiesta di mere spiegazioni all'addetta allo sportello, diversa dalla ricorrente, il pomeriggio dello stesso giorno ed il giorno dopo alla ricorrente, fidandosi della promessa di restituzione della somma indebitamente prelevata, prima di rappresentare i fatti al direttore dell'ufficio e solo da ultimo determinandosi a sporgere querela. 5. Inammissibile è anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato da idonea motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti dell'imputata per reati di peculato commessi dal 21 al 23 marzo 2017 ovvero in epoca di poco precedente all'episodio in esame. 6. Per le ragioni esposte il fatto va riqualificato come appropriazione indebita aggravata ex artt. 646, 61, nn. 5 e 11, cod. pen. e, dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità, va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena.
P. Q. M.
Riqualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646, 61, nn. 5 e 11, cod. pen., dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Così deciso, 5 marzo 2026
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di CL AL ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 20 marzo 2023, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il reato di peculato e, riconosciuta l'attenuante del fatto di particolare tenuità prevalente sull'aggravante di cui all'art. 61 , n.5, cod. pen., l'aveva condannata alla pena di due anni e mesi otto di reclusione oltre pene accessorie. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11234 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 05/03/2026 1.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e 3 Cost. per mancanza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio della ricorrente, addetta allo sportello e non ad attività di bancoposta. Le operazioni di prelievo da lei effettuate rientrano nella ordinaria attività bancaria che ha natura privatistica, non essendo ad essa connessi poteri di iniziativa o poteri certificatori, sicché la condotta deve essere qualificata ai sensi dell'art. 646 cod. pen., improcedibile per difetto di querela. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 5 / cod. pen., trattandosi di aggravante da valutare in concreto e non in astratto e nel caso di specie risulta che, nonostante l'età, la persona offesa è stata a tal punto lucida da comprendere subito quanto accaduto e da reagire immediatamente, chiedendo spiegazioni all'addetta allo sportello, presentava un reclamo al direttore dell'ufficio e otteneva la restituzione della somma indebitamente prelevata dall'operatrice. 1.3. Con il terzo motivo censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, specie a fronte della riconosciuta tenuità del fatto e ala stato di bisogno della ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. I giudici di merito hanno erroneamente applicato i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite in tema di attività di raccolta del risparmio postale effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. (sentenza n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731), non considerando l'attività in concreto svolta dalla ricorrente, non addetta ad attività di raccolta del risparmio postale, ma semplicemente addetta allo sportello, né valutando che nel caso in esame non si trattava di fondi depositati su libretto di risparmio postale o di buoni fruttiferi postali. Risulta, infatti, che la persona offesa era titolare di un conto corrente postale presso l'ufficio postale di Canicattì, ove si era recata il 18 settembre 2017 per prelevare allo sportello la somma di 500 euro, operazione compiuta dall'unica dipendente presente, poi identificata nella ricorrente, ma, appena rincasata, si era accorta che, oltre detta operazione, ne risultava un'altra, da lei non richiesta, avente ad oggetto il prelievo di mille euro. Alla luce di tale ricostruzione e del criterio oggettivo-funzionale che connota la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve ritenersi fondata l'obiezione difensiva, non essendo configurabile il peculato per mancanza della qualifica di 2 incaricato di pubblico servizio della ricorrente, presupposto indispensabile per la sussistenza del reato. L'addetto allo sportello dell'ufficio postale che si occupi della erogazione di somme di denaro ai titolari di conti correnti esplica un incarico che non comporta l'esercizio di poteri certificatori, essendo la sua posizione assimilabile a quella di un qualunque sportellista di una agenzia bancaria privata, non rappresentando l'attività bancaria svolta dalle Poste Italiane s.p.a. un pubblico servizio ma attività privata, al pari di quella svolta dalle banche. La qualità di incaricato di pubblico servizio, con riferimento allo specifico servizio bancoposta, è stata invero riconosciuta unicamente in relazione all'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, sul rilievo che detta attività riveste una peculiare connotazione pubblicistica, in quanto per legge direttamente ed univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi, rientranti tra gli scopi dell'ente Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. t sicchétra i vari servizi riconducibili nell'attività bancaria svolta dalle Poste, il regolamento di cui al d.P.R. cit. assoggetta ad una specifica disciplina pubblicistica solo quello relativo alla raccolta del "risparmio postale" di cui alla lettera b) dell'art.2 comma 1 del cit. d.P.R., Proprio al fine di risolvere il contrasto registratosi in ordine alla qualifica soggettiva da attribuire al dipendente di Poste italiane s.p.a. nell'esercizio dell'attività di raccolta del risparmio postale, ossia di raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, le Sezioni Unite nella sentenza prima indicata hanno chiarito che "l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio"; e ciò in quanto detta attività si caratterizza anche per la fornitura di servizi di consulenza e la distribuzione dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali integra elemento costitutivo indefettibile dell'attività di raccolta del risparmio postale, la quale è prestazione di un pubblico servizio. 3. Di tali principi non hanno fatto corretta applicazione i giudici di merito, non risultando che l'indagata fosse addetta ad attività di raccolta del risparmio postale, operazione distinta dalle altre attività di bancoposta per la connotazione pubblicistica che la caratterizza. Dalla ricostruzione che precede emerge, invece, che l'operazione illecita è stata compiuta dall'indagata su un conto corrente e sul libretto di risparmio, che ad esso accede, ma che é strumento di deposito diverso da quelli oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite e con appropriazione di somme di cui l'indagata non aveva il possesso in ragione del suo ufficio, ma che si procurò in modo 3 fraudolento, compiendo un'operazione falsamente a nome della titolare in assenza di autorizzazione e persino in sua presenza, abusando delle funzioni svolte ed approfittando dei dati della persona offesa, che le aveva consegnato il libretto per compiere l'operazione richiesta di prelievo della sola somma di soli 500 euro. Ne deriva la configurabilità del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, procedibile d'ufficio al momento della commissione del reato, ma divenuto procedibile a querela per effetto dell'art. 10 d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore il 9 maggio 2018. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, si osserva che, pur dovendo applicarsi anche con riguardo al regime di procedibilità la norma sopravvenuta più favorevole, l'art. 12 d.lgs. n. 36/18 dettava disposizioni transitorie per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del suddetto decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, prevedendo la decorrenza del termine per la presentazione della querela dalla predetta data, se la persona offesa aveva avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato o, per i procedimenti pendenti in corso di indagini o dopo l'esercizio dell'azione penale ,dalla data in cui la persona offesa era stata informata dal P.m. o dal giudice della facoltà di presentare querela. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, risulta ,che la persona offesa sporse querela il 26 aprile 2018, sicché sussiste la condizione di procedibilità del reato per il quale non è ancora maturato il termine massimo, che, avuto riguardo all'epoca di commissione del reato ed in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, PG c/Polichetti, Rv. 288175, in cui si precisa che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021), maturerà il 18 settembre 2026. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.5, cod. pen., meramente oppositivo a fronte di una motivazione congrua ed esaustiva, che valorizza non solo l'età avanzata della persona offesa, ma la incapacità di contestazione e di reazione immediata, in ragione delle caratteristiche delle operazioni compiute dalla ricorrente e delle annotazioni sul libretto, controllate dalla persona offesa solo una volta giunta a casa, ritenute indicative di particolare vulnerabilità. 4 IL 2 5 R 2026 i FLTh T, I o GI RI eppirìa Don. D Anche il comportamento successivo della persona offesa conforta l'assunto, essendosi la contestazione postuma risolta nella richiesta di mere spiegazioni all'addetta allo sportello, diversa dalla ricorrente, il pomeriggio dello stesso giorno ed il giorno dopo alla ricorrente, fidandosi della promessa di restituzione della somma indebitamente prelevata, prima di rappresentare i fatti al direttore dell'ufficio e solo da ultimo determinandosi a sporgere querela. 5. Inammissibile è anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato da idonea motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti dell'imputata per reati di peculato commessi dal 21 al 23 marzo 2017 ovvero in epoca di poco precedente all'episodio in esame. 6. Per le ragioni esposte il fatto va riqualificato come appropriazione indebita aggravata ex artt. 646, 61, nn. 5 e 11, cod. pen. e, dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità, va disposta la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena.
P. Q. M.
Riqualificato il fatto come appropriazione indebita aggravata ai sensi degli artt. 646, 61, nn. 5 e 11, cod. pen., dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Visto l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Così deciso, 5 marzo 2026