Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento la donazione di un bene immobile dopo la notifica, ma prima della trascrizione dell'atto di pignoramento.
Commentario • 1
- 1. Donazione di beni pignorati, figli, trascrizione prima dell’esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2009, n. 38099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38099 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1002
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 010129/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ EU, N. IL 02/05/1956;
avverso SENTENZA del 03/06/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo Nicola;
Udito il P.G. in persona del Dott. A. Mura, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna 23/10/2007 emessa dal Tribunale di gela nei confronti di EN AZ dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 3, perché, dopo la notifica, in data 13/10/2001, dell'atto di pignoramento immobiliare de locale sito in via Passaniti n. 41/43 di Gela, aveva donato detto bene al figlio AN con atto notarile del 19/10/2001. Il giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello LI SA dell'imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell'atto di donazione dell'immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 388 c.p., comma 3, sotto il profilo che la donazione dell'immobile di cui si discute era assolutamente inidonea a sottrarre il bene al pignoramento, considerato che, a norma dell'art. 2913 c.c., non poteva avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che assume importanza centrale quanto in punto di fatto, accertato in sede di merito;
l'atto di pignoramento immobiliare, il c.d. "libello", risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere, però, trascritto;
l'atto di donazione dell'immobile è del successivo giorno 19 e risulta essere stato tempestivamente trascritto.
Alla luce di tale realtà fattuale, devono trarsi le conclusioni in diritto che seguono.
Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. art.2693 c.c., in relazione all'art. 2913 c.c. e ss.).
Così posto, non può ritenersi che l'immobile donato dall'imputato - debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora perfezionato (cfr. in senso conforma, Cass. Sez. 6^ 6/5/2008 n. 35854). La condotta ascritta all'imputato non può, d'altra parte, inquadrarsi neppure dell'art. 388 c.p., comma 1, che punisce colui che compie sui propri beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, nel caso in esame, costituisce il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella condotta del prevenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009