Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
Non è configurabile il reato punito dall'art. 388, terzo comma cod. pen. nel caso di vendita da parte del proprietario di un immobile prima della trascrizione dell'atto di pignoramento.
Commentario • 1
- 1. Donazione di beni pignorati, figli, trascrizione prima dell’esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2008, n. 35854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35854 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 778
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 022680/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO RA N. IL 30/08/1946;
avverso SENTENZA del 19/03/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dott. C. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
non è comparso il difensore.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 19/3/2007, confermava la pronuncia di condanna emessa - in data 18/3/2005 - dal Tribunale di Varese - sezione di Gavirate - nei confronti di LE CO, dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 388 c.p., comma 3, per aver sottratto e disperso beni di sua proprietà, specificamente un fabbricato e relativa autorimessa pertinenziale in via Verdi di Caravate, oggetto di pignoramento immobiliare in data 5/10/2001, cedendo detti beni con atto di compravendita stipulato in data 19/10/2001.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite proprio difensore, l'imputato e ha lamentato:
1) violazione della legge processuale, per non essere stata accolta l'istanza di rinvio del dibattimento di secondo grado per impedimento del difensore di fiducia;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul formulato giudizio di responsabilità. Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, assume importanza centrale quanto, in punto di fatto, accertato dalla Corte di merito: l'atto di pignoramento immobiliare, il c.d. "libello", risulta essere stato notificato al debitore in data 5/10/2001;
l'atto di vendita dell'immobile di cui si discute è del 19/10/2001 e risulta essere stato trascritto il giorno successivo;
la trascrizione dell'atto di pignoramento nei registri immobiliari risulta essere stata eseguita in data 23/10/2001.
Da tale realtà fattuale devono trarsi le seguenti conclusioni di diritto, aventi carattere assorbente e decisivo su ogni altra questione prospettata.
Ai fini del pignoramento immobiliare la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione. Proprio perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione (cfr. art. 2693 c.c., in relazione all'art. 2913 c.c. e ss.). Ciò posto, non può ritenersi che l'immobile venduto dal debitore- imputato sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della vendita, non era ancora perfezionato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Resta salva logicamente l'azione di risarcimento danni, che il creditore può attivare nei confronti del debitore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008