Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
La presentazione al P.M. dell'istanza di misura alternativa alla detenzione in pendenza della sospensione ex art.656, comma quinto, cod. proc. pen., dell'esecuzione della pena detentiva, può avvenire o mediante materiale deposito dell'atto nella segreteria della Procura della Repubblica o mediante spedizione a mezzo del servizio postale, essendo tuttavia essenziale che essa pervenga alla segreteria stessa entro il termine di trenta giorni, pena la cessazione della sospensione provvisoria suddetta. (In motivazione la Corte ha sottolineato l'inapplicabilità alla disciplina in oggetto della disposizione dettata dall'art. 583 cod. proc. pen. per il deposito degli atti di impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 18441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18441 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1207
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 36819/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN N. IL 27/03/1982;
avverso l'ordinanza n. 136/2012 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del 12/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 12 luglio 2012 il G.I.P. del Tribunale di Rimini, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da AN NO, destinatario dell'ordine di carcerazione e contestuale sospensione emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Rimini del 27/3/2012, di immediata scarcerazione sul presupposto della proposizione di istanza di espiazione di pena detentiva mediante ammissione alle misure alternative, compreso l'affidamento in prova ai servizi sociali, ritenendo detta istanza tardivamente pervenuta oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla norma di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 6. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale deduce con unico motivo violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. e), b) e c) per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ovvero di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Il Giudice dell'esecuzione aveva erroneamente violato le norme che regolano la fase dell'esecuzione penale ed il sistema delle notificazioni a mezzo del servizio postale, tenuto conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 stabilendo che il giorno di perfezionamento della notifica per la parte privata è quello di consegna all'ufficio postale e che l'art. 152 cod. proc. pen. consente di sostituire le notificazioni richieste dalle parti private con l'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre ha richiamato precedenti giurisprudenziali inconferenti.
3.Con requisitoria scritta del 18 ottobre 2012 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. L'impugnazione devolve un'unica questione di diritto, riguardante gli adempimenti che la parte privata debba compiere per far pervenire al Procuratore della Repubblica, che abbia promosso l'esecuzione di un titolo giudiziale irrevocabile istanza, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 6.
1.1 Va premesso in punto di fatto che costituiscono dati pacifici l'avvenuta comunicazione in data 11/4/2012 al condannato ed in data 14/4/2012 al suo difensore dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione in relazione alla pena di anni due e giorni ventinove di reclusione, giusto provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 27/3/2012, e l'avvenuto inoltro da parte dell'NO di istanza di espiazione con misura alternativa mediante il servizio postale e spedizione con lettera raccomandata in data 14/5/2012, come da relativo atto di accettazione, prodotto dalla difesa, pervenuto al destinatario ufficio della Procura della Repubblica in data 21/5/2012, quindi oltre il termine di trenta giorni, decorrente dal compimento della notificazione del provvedimento del P.M..
1.2 La materia è regolata dalla disposizione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 6, che impone di presentare l'istanza di ammissione alle misure alternative entro trenta giorni al Pubblico Ministero, il quale in conseguenza dovrà eventualmente revocare il decreto di sospensione, se la richiesta del condannato non sia proposta e sia tardiva;
l'adempimento imposto all'interessato è dunque funzionale a conservare "medio tempore" gli effetti favorevoli della sospensione dell'esecuzione, disposta in via provvisoria dal P.M., sino all'intervento della decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla sua richiesta di concessione di uno degli istituti penitenziari alternativi alla carcerazione. La norma persegue dunque l'obiettivo di rendere edotto il P.M. procedente entro un ristretto arco temporale delle determinazioni assunte dal condannato e della eseguibilità o meno della condanna.
1.3 La disposizione dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 6, non prescrive che l'istanza del condannato debba essere notificata al P.M., ma che sia presentata, il che va inteso o mediante materiale deposito dell'atto nella segreteria della Procura della Repubblica, oppure la sua spedizione a mezzo del servizio postale, ma è essenziale che essa pervenga alla segreteria stessa entro il termine di trenta giorni, la cui violazione non determina l'inammissibilità della richiesta di misura alternativa, sanzione non comminata dalla norma e non ricostruibile in via interpretativa, ma soltanto la cessazione della sospensione provvisoria dell'esecuzione.
1.3.1 In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 12329 del 17/03/2005, P.M. in proc. Simone, rv. 231440, citata in modo pertinente nell'ordinanza impugnata, perché riguardante il medesimo istituto e gli effetti della mancata presentazione all'ufficio del P.M. di istanza di misure alternative nel termine di trenta giorni, perché depositata in altro ufficio giudiziario.
1.3.2 Inoltre, va condiviso anche il rilievo contenuto nel provvedimento qui gravato, secondo il quale non può farsi applicazione al caso delle disposizioni dettate dall'art. 583 cod. proc. pen. per il deposito degli atti di impugnazione, stante la diversità degli istituti e delle loro finalità, nonché dell'art.152 cod. proc. pen. in materia di notificazioni, dal momento che tale procedimento non è prescritto e che, come già rilevato con orientamento costante di questa Corte, pienamente condivisibile, "quando le norme processuali consentono che un determinato atto possa essere spedito per mezzo del servizio postale all'ufficio giudiziario cui è destinato, ove sia stabilito un termine di decadenza per la presentazione dell'atto stesso e non sussistano specifiche norme, deve aversi riguardo alla data di ricezione e non a quella di spedizione" dall'ufficio postale (Cass. n. 2100 del 5/5/2000, Mounir, rv. 218341; sez. 2, n. 35339 del 13/6/2007, Bari, rv. 237759; sez. 1, n. 25185 del 17/2/2009, Ben Kassi, rv. 243808; sez. 4, n. 2103 del 6/10/2011, Scarlata, rv. 251735). Per contro il ricorso non oppone a questa interpretazione argomenti in grado di smentirne la validità, se non l'attuale regime valido per le notificazioni a mezzo posta, che non è specificamente conferente al caso, riguardante il deposito dell'atto processuale di parte.
Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013