Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
Qualora, in pendenza della sospensione, ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al P.M., come previsto dal successivo comma sesto dello stesso art. 656, ma all'ufficio del magistrato di sorveglianza, ciò, pur non comportando l'inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia, la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della "ratio" della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il P.M. dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza medesima e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza.
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2005, n. 12329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12329 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 17/03/2005
Dott. CHIEFFI Severo Consigliere SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere N. 1253
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 044123/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FOGGIA;
nei confronti di:
1) NE PE N. IL 27/04/1936;
avverso ORDINANZA del 12/11/2004 TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo (concl. conf.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe, in accoglimento di istanza del condannato, ha disposto la sospensione dell'ordine di esecuzione del P.M. presso il Tribunale di Foggia emesso il 7.7.2004 nei confronti di IM PE in relazione alla condanna a costui inflitta con sentenza G.u.p. Trib. Foggia 22.4.2002, sul rilievo della tempestiva proposizione di istanza di affidamento in prova al s.s. in esito alla notifica di decreto di sospensione dell'esecuzione medesima adottato ex art. 656, co. 5, c.p.p. e dell'irrilevanza della presentazione dell'istanza in parola nella cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza anziché del p.m., come prescritto, ma non a pena di inammissibilità, dal comma 6 dell'articolo citato. Ricorre il P.M., sindacando la legittimità del provvedimento sull'assunto che il G.E. avrebbe ritenuto la natura ordinatoria e non perentoria del termine di cui all'art. 656, co. 5, cit, con conseguente necessità di dar corso all'esecuzione, ferma restando la validità dell'istanza di concessione del beneficio pur tardivamente proposta.
Il ricorso è fondato, seppure per ragioni non coincidenti con quelle fatte valere dal ricorrente.
Il G.E. ha, invero, motivato la sua decisione non già affermando la natura meramente ordinatoria del termine di gg. 30 per la proposizione dell'istanza stabilito dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p. bensì puntualizzando (il che non risulta confutato) che l'istanza era stata proposta nel termine di gg. 30 dalla notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione (e, dunque, tempestivamente) e che la sua presentazione nella cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza anziché nella segreteria della Procura della Repubblica, come prescritto dal comma 6 dell'articolo citato, non poteva ritenersi sanzionata dall'inammissibilità dell'istanza e doveva, pertanto, produrre i suoi effetti tipici, ivi incluso quello di protrarre l'efficacia del decreto di sospensione dell'esecuzione emesso dal p.m. sino all'esame dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza. L'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo cui la tardività della presentazione dell'istanza non ne determina l'inammissibilità ma rende immediatamente eseguibile la pena, non è, dunque, pertinente al caso di specie, in cui l'istanza è stata proposta tempestivamente ma ad organo diverso da quello previsto dalla legge, per cui la questione da porsi è, piuttosto, quella relativa agli effetti di tale irrituale presentazione.
Ciò premesso, deve ritenersi che l'istanza erroneamente presentata ad organo diverso dal p.m., in violazione di quanto previsto del comma 6 dell'art. 656 c.p.p., pur non determinando l'inammissibilità della stessa (non essendo tale sanzione prevista dalla legge e ferma, pertanto, restando la necessità di una sua valutazione da parte del tribunale di sorveglianza), sia, comunque, causa di cessazione degli effetti della disposta sospensione dell'esecuzione, rimanendo frustrata la ratto della disposizione, che è quella di rendere edotto il p.m. medesimo della tempestivamente avvenuta proposizione dell'istanza e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna sino alla decisione del predetto tribunale. Legittimamente, pertanto, il p.m., in difetto di puntuale presentazione al suo ufficio dell'istanza, ha dato corso all'esecuzione provvisoriamente sospesa, senza che tale situazione possa più essere modificata sino all'eventuale decisione del T.S. favorevole all'istante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2005.