Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2005, n. 12329
CASS
Sentenza 17 marzo 2005

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Massime1

Qualora, in pendenza della sospensione, ex art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., dell'esecuzione della pena detentiva, l'istanza di applicazione di una misura alternativa venga presentata non al P.M., come previsto dal successivo comma sesto dello stesso art. 656, ma all'ufficio del magistrato di sorveglianza, ciò, pur non comportando l'inammissibilità di detta istanza, determina, tuttavia, la cessazione degli effetti della disposta sospensione, dando essa luogo alla frustrazione della "ratio" della disposizione violata, che è quella di rendere edotto il P.M. dell'avvenuta, tempestiva proposizione dell'istanza medesima e, conseguentemente, della non eseguibilità della condanna fino alla decisione del competente tribunale di sorveglianza.

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    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario (seconda parte): 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore. - 10. Il termine di pagamento e la richiesta di rateizzazione. - 11. L'accertamento del pagamento o del mancato pagamento e la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la conversione. - 12. L'esecuzione di pene concorrenti. - 13. Il condannato irreperibile. - 14. l'irreperibilità e la estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. - 15. Entrata in vigore della riforma. - 16.L'esecuzione europea. 9. La notifica dell'ordine/ingiunzione e il ruolo del difensore L'ordine/ingiunzione di cui all'art. 660 c.p.p. ai sensi del secondo comma va notificato al condannato e al suo …

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    Claudia Terracina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 17 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2005, n. 12329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12329
Data del deposito : 17 marzo 2005

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