Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2017, n. 24470
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Sentenza 16 febbraio 2017

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In tema di truffa ai danni dello Stato od enti pubblici, non presenta di per sè caratteri di falsità, rilevanti ai fini dell'integrazione della condotta tipica del reato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dal lavoratore che, onde ottenere dall'ASL l'erogazione dell'aspettativa retribuita prevista dall'art. 42, comma quinto, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, si qualifichi convivente con il familiare portatore di "handicap" cui presta assistenza, sebbene dimori altrove, non potendo il concetto di convivenza essere ritenuto coincidente con quello di coabitazione, poiché in tal modo si darebbe un'irragionevole interpretazione restrittiva della disposizione citata, per effetto della quale si escluderebbe senza motivo dal beneficio il lavoratore che in effetti convive, ancorché soltanto limitatamente ad una certa fascia oraria nel corso della giornata, con il familiare bisognoso, proprio al fine di prestargli assistenza per un arco di tempo in cui quest'ultimo, altrimenti, ne sarebbe privo.

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  • 1Congedo straordinario: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 dicembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/02/2017, n. 24470
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24470
Data del deposito : 16 febbraio 2017

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