Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti consistenti nell'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Omessa notifica ad un codifensore (Cass. 51539/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018
L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2009, n. 40611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40611 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2605
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 14447/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NA N. IL 28/02/1961;
avverso la sentenza n. 3525/2009 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 14/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Lo VOI Francesco che ha chiesto la revoca della sentenza.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 09.04.2009 la Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, in esito ad udienza pubblica, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da BO NN avverso la sentenza 23.10.2008 della Corte d'appello di Ancona che l'aveva condannata per il reato di violenza privata.
Con nota 15.04.2009 la stessa Sezione della Corte rilevava d'ufficio, ex art. 625 bis c.p.p., comma 3, l'errore materiale in cui era incorsa la stessa nel procedere alla decisione, atteso che - per mera svista - non era stato rilevato che l'avviso per l'udienza non era stato notificato al difensore di fiducia della predetta imputata.
2. Va deciso in conformità. Ed invero osserva questa Corte come costituisca errore percettivo, tale da legittimare il ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., quello che cade sulla carente lettura degli atti in relazione alla mancanza od alla irregolarità della prescritta notifica in funzione di garanzia difensiva (cfr., in termini, Cass. Pen. Sez. 1, n. 35432 in data 21.09.2006, Rv. 234899, Cinque;
cfr. anche Cass. Pen. Sez. 6, n. 40628 in data 16.10.2008, Rv. 241526, Iannò, in tema di difensore, ma sempre sul presupposto della mera svista nell'esame degli atti). Nella vicenda processuale in esame tale svista è pacifica ed è stata anzi correttamente rilevata dalla stessa Sezione che ebbe ad emettere la sentenza. Consegue, dunque, che si debba ordinare la revoca della sentenza in questione in quanto prodotta in esito all'errore percettivo qui rilevato. Gli atti vanno pertanto rimessi alla Sezione Quinta di questa Corte per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa dalla quinta Sezione di questa Corte in data 09.04.2009 nei confronti di BO NN e dispone la restituzione degli atti alla Sezione medesima per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009