Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2009, n. 40611
CASS
Sentenza 13 ottobre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, la svista nella lettura degli atti consistenti nell'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non era stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato.

Commentario1

  • 1Omessa notifica ad un codifensore (Cass. 51539/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2018

    L'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. e non già assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Sul difensore regolarmente avvisato dell'udienza in appello incombe l'onere di accertare l'eventuale sussistenza di nullità a regime intermedio e che tale onere non muta a seconda che il difensore a conoscenza della data di udienza scelga di comparire oppure di non comparire alla stessa, esclusa in ogni caso l'interpretazione che consenta alla difesa di riservare l'eccezione di nullità al grado successivo. Quanto al mancato avviso della data di udienza pubblica in cassazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2009, n. 40611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40611
Data del deposito : 13 ottobre 2009

Testo completo