Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1999, n. 5207
CASS
Sentenza 16 marzo 1999

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In tema di sanzione pecuniaria da applicare in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost. sulla base della considerazione che tale previsione verrebbe di fatto a limitare il diritto costituzionalmente garantito di provocare il controllo e la verifica della legittimità delle sentenze. Quanto al primo profilo, la previsione in esame non limita affatto la esperibilità del ricorso per cassazione, intervenendo solo a disciplinarne gli effetti; quanto al secondo, come ritenuto dalla Corte cost. con la sentenza del 20 giugno 1964, n. 69, relativamente all'art. 549 cod. proc. pen. del 1930, va osservato che il diritto alla tutela giurisdizionale non è assoluto e incondizionato, non potendo essere consentito, per il preminente interesse pubblico alla repressione dell'abuso della azione giudiziale manifestamente infondata, che l'esercizio del diritto di impugnazione in sede di legittimità abbia una estensione tale da farne deviare la sua funzione verso uno scopo sterile e dilatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1999, n. 5207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5207
    Data del deposito : 16 marzo 1999

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