Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
In tema di sanzione pecuniaria da applicare in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost. sulla base della considerazione che tale previsione verrebbe di fatto a limitare il diritto costituzionalmente garantito di provocare il controllo e la verifica della legittimità delle sentenze. Quanto al primo profilo, la previsione in esame non limita affatto la esperibilità del ricorso per cassazione, intervenendo solo a disciplinarne gli effetti; quanto al secondo, come ritenuto dalla Corte cost. con la sentenza del 20 giugno 1964, n. 69, relativamente all'art. 549 cod. proc. pen. del 1930, va osservato che il diritto alla tutela giurisdizionale non è assoluto e incondizionato, non potendo essere consentito, per il preminente interesse pubblico alla repressione dell'abuso della azione giudiziale manifestamente infondata, che l'esercizio del diritto di impugnazione in sede di legittimità abbia una estensione tale da farne deviare la sua funzione verso uno scopo sterile e dilatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/1999, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 16-3-1999
1.Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 539
3. " OL MI " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla " N. 31787/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN RI, nato a [...] il 4 giugno avverso la sentenza in data 2 luglio 1998 con la quale il tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicava allo stesso la pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione e lire 1.400.000 di multa in relazione al delitto ex art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 per cessione di marijuana a tali Gruppillo e Verso, in
Catania il 6 aprile 1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Turone che ha concluso per la inammissibilità del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Avverso la sentenza innanzi indicata, emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p., ha proposto impugnazione personale l'imputato OS
SA, il quale deduce nei motivi:
1. la violazione delle norme di cui agli artt. 125, 3^ comma, 549, 533, 3^ comma, 597 c.p.p. e 163 e 164 c.p., per non avere il giudice di merito concesso d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, anche se non si era ritenuto di subordinare al beneficio stesso la richiesta di applicazione di pena concordata;
2. la illegittimità costituzionale dell'art. 164, 4^ comma, c.p. laddove si dovesse ritenere preclusa la possibilità di ottenere il secondo beneficio da parte di imputato maggiorenne, condannato a pena, che, cumulata con quella irrogata in precedenza quale imputato minorenne, supera il limite dei due anni ma non quello dei tre anni;
3. la illegittimità costituzionale dell'art. 616, 2^ e 3^ parte, c.p.p, relativamente alla previsione di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, per contrasto con l'art. 111, 2^ comma, della Costituzione.
Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ha concluso per la inammissibilità del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione del giudice di legittimità, che, preliminarmente, deve anche dichiarare la irrilevanza della eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 164, 4^ comma, c.p., "in parte qua", e la manifesta infondatezza dell'analoga eccezione concernente la sanzione pecuniaria dell'art. 616 c.p.p.. Premesso, infatti, che il motivo di ricorso di cui sub 1. è manifestamente infondato, poiché - come questa Suprema Corte ha già ritenuto (ex plurimis: Cass. pen., Sez. I, 16 dicembre 1994, n. 4951, ric. Padilla Chanez, in CED 199799) - in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. non va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che non faccia parte dell'accordo intercorso (per cui esattamente nel caso di specie, in cui la pena patteggiata non era stata subordinata al beneficio medesimo, il giudice di merito ha omesso di motivare circa una sua valutazione "ex officio" sul punto), ne consegue che, dichiarata perciò la inammissibilità del ricorso, la questione di legittimità costituzionale, siccome sollevata con il motivo d'impugnazione sub 2., è, in questo caso, irrilevante. Esclusa, invero, la possibilità di riconoscere il beneficio della pena sospesa "ex officio", l'evidenziato profilo di incostituzionalità della norma, quando anche potesse rivelarsi fondato, giammai potrebbe comportare la applicabilità della norma dell'art. 164, 4^ comma, c.p. - nella lettura nuova e diversa, che il ricorrente vorrebbe quale conseguenza di positivo scrutinio di costituzionalità - alla fattispecie in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, oltre che alle spese del procedimento, anche alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), nella misura equa e proporzionata di due milioni di lire.
Anche della suddetta norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente denuncia la incostituzionalità, in riferimento all'art. 111, 2^ comma, Cost., in quanto la previsione di pagamento di una sanzione pecuniaria per il caso di inammissibilità del ricorso per cassazione verrebbe di fatto a limitare e reprimere il diritto costituzionalmente garantito di provocare il controllo e la verifica della legittimità delle sentenze.
La questione di costituzionalità - espressamente proposta in relazione al parametro primario dell'art. 111, 2^ comma, Cost., ma svolta essenzialmente in considerazione della violazione del principio di assolutezza della tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost. - deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione ad entrambi i profili.
Quanto al preteso contrasto della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 616 c.p.p., con la norma di cui all'art. 111, 2^ comma, Cost. - secondo la quale contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge - è agevole osservare che la norma denunciata non impedisce affatto la esperibilità, avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., del ricorso per cassazione, che è espressamente previsto dall'art. 448 stesso codice, sicché l'art.616 c.p.p. non incide sull'ammissibilità del suddetto rimedio nel senso di escluderlo, ma interviene soltanto a disciplinare il rimedio stesso, onde la questione di costituzionalità si può porre soltanto con riferimento all'art. 24 Cost., per verificare se la sanzione pecuniaria in qualche modo viene a porsi in contrasto con il principio di assolutezza della tutela giurisdizionale nella materia penale.
Anche sotto tale diverso profilo, tuttavia, deve escludersi ogni contrasto con l'art. 24 Cost.. Già sotto il vigore del previgente art. 549 del cod. proc. pen. del 1930 - che a carico della parte privata, il cui ricorso per cassazione era rigettato ovvero dichiarato inammissibile, poneva l'obbligatorio pagamento, unitamente alle spese processuali, di una somma alla cassa delle ammende - il giudice delle leggi aveva escluso che la norma fosse in contrasto con il precetto costituzionale (Corte Cost., 30 giugno 1964, n. 69), precisando, in proposito, che il diritto alla tutela giurisdizionale non è assoluto ed incondizionato, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale da farne deviare la funzione dirigendola ad uno scopo sterile e dilatorio, e chiarendo, altresì, che la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, prevista dall'art. 549 c.p.p. (1930), costituiva un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse pubblico, essendo diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici motivi e fini dilatori.
Alla obiezione secondo cui il timore della sanzione pecuniaria poteva indurre a non esercitare il diritto di impugnativa, la Corte costituzionale replicava che la sanzione tendeva a rafforzare la responsabilità processuale, che deve essere particolarmente sentita quando, dopo avere esercitato la tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, si intende promuovere il giudizio di cassazione. Nell'attuale previsione dell'art. 616 c.p.p. - che a carico della parte privata impone la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende obbligatoriamente per il caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre in caso di rigetto del ricorso medesimo la affida alla valutazione discrezionale del giudice - la Relazione al progetto preliminare del c.p.p. ribadisce che essa è stata mantenuta quale remora alla proposizione di non infrequenti ricorsi temerari, dettati da finalità meramente dilatorie, per cui anche nella disciplina vigente non solo restano valide le argomentazioni già condotte dalla Corte costituzionale nella precedente sua decisione di infondatezza della sollevata questione, ma dette argomentazioni risultano rafforzate per il fatto che nel nostro ordinamento, anche nel campo del diritto civile, altri sono gli esempi di obblighi sanzionati con pene pecuniarie accessorie da comminarsi dal giudice in sentenza a carico del soccombente e che adempiono allo scopo di impedire l'abuso del diritto di azione giudiziale infondata o di facilitare il riconoscimento spontaneo della fondatezza dell'altrui pretesa.
P.Q.M.
dichiara non rilevante la questione di legittimità
costituzionale relativa al diniego del beneficio della sospensione condizionale;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p.;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 2.000.000 (duemilioni) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999