Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3655 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggello Picecticio di epeitar SEZIONE PRIMA CIVILE "Extrapetizione R.G. N. 8981/003 655 /0 3 Faltis freie Composta dagli ci Eistrati: Dott. Giovann LOSAVIO Consiglie: Dolt. Ugo VITRONE con. 8351 Doll Prancesco FELICETTI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo Ud. 04/10/2002 DE CHIARA Consigliere he pronunciato a sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata ROMA VIALS PARIOLI 180, presso l'avvocato MARIO SANIKO, che la rappresenta c diferde unitamente all'avvocato ENZO ROSSOLINT, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CATELLAN STEFANO, domiciliato in ROMA elettivamente VIA 7. F. TOSTI 19, presso l'avvocato MARIO VOLPE, 2002 rappresenta o e difeso dall'avvocato DOMENICO ITVERI, 1775 giusta delega a margine del controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza Γ. 159/00 del Giudice di pace di PARMA, depositata il 28/02/00; udiza 1 a relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dozz. Salvatore DI PALMA, udito per il ricorrente 'Avvocato Braschi per delega depositala in udienza che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Volpe, per delega depositata in udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorao: udilo il P.X. in persona del Sostitulo Procuratore Generalc Dctl. Cario DESTRO che ha conclusa per il rigosto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con lettera raccomandala del 30 aprile 1998, inviata a TE LA, la TEP-Azienda Con- scrziale Trasporti di Parma, concessionaria del Comune di Parma della gestione delle arce di sosta a pagamento premesso che l'autovettura dei LA, in data 18 marzo 1998, aveva fruito dell'area di sosta a pagamento di Strada Costituente in Parma senza previo, regolare versatenlo del corrispettivo chiosc al EL iari il pagamento della complessiva Somma ai £.35.100, di cui 2 £.24.000 a titolo di penale (ex art.1382 cod. civ.; per l'evasione della tariffa oraria e f.11.100 per burso spese amministrative e postali, avvertendolo che, ove il pagamorto non fosse stato effettuato entro 10 gior- лік si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 69 del d.F.R. n.43 del 1988. Con citazione notificata il 10 giugno 1998, il ELlan convenne la TE? dinanzi al Giudice di Pace di Parra, contestando, innanzitutto, cli aver comes80 la viclazione e producendo, all'uopo, ricevuta (ticket) del versamento della tariffa oraria, validante la sosta sino alle ore 16,24; deducendo, poi, in particolare, che la penale nor era dovuta, sia perché la sua debenza non era state pubblicizzata in forme idonee nell'area di parcheggio, sia perché non era chiaro che la sLessa fosse dovuta por :1 rilardo del pagamento ovvero per il manca o pagamento, sia perché la sua previsione doveva ritenersi confliggente con La nuova disciplina codici - stica delle clausole vessatorie;
e che le spese postali ed amministrative Tior erano parimenti dovute, perché non sufficientemente giustificate. L'attore concluse, pertanto, chiedendo, tra l'altro, che venisse accertata _a inapplicabilità dell clausola penale l'iresistenza del relativo credito della TID, anche re- lativamente allo spese postali ed amministrative. 3 Costillitasi, la T P, nel contestare il fon- damento del e domande, re chiese la relezione. Il Giudice adi c procedezte al-'istruzione probatoria documentale ed orale della causa e dispose anche consulenza tearica d'ufficio, all'esito della quaio, la Azienda convenuta, nella memoria di replica del 20 settembre 1999 o nolla memoria di considerazioni conclusive dell'8 febbraio 2000, eccepi sia il difetto di giurisdizione sia l'incompetenza per valore e/o pes maleria del Giudice adito, essendo le domande proposte e, quindi, appartenenti alla di valore indeterminato competer za del Tribunale. I Giudice di Pace, coor sentenza n.139/00 del 18 fcbbraio 2000, pronunciando secondo equità, SIA- bili che El LA, relativamente alla sosta effet- tuata il 18 marzo 1998 in via della Costituente di Par- 1a, nulla deve alla Società TEP. In particolare, il Giudice di Parma ha rite- nulto: che non è provalta l'iτmediala contestazione della infrazione e della penale mediante apposizione, da parte dell'incarica z TEP ܙܕ control c soste, di idoneo avviso sul parabrezza dell'auto del LA;
che "1'importo della penale di £.24.000 come si evince dal cartello esposto nell'area di sosta con righe blu ė generico e tende a colpire coloro che non pagano la 50 4 sta e non coloro che 805. 0 olzzo l'indicazione del zag) ando acquistato al parchimetro"; che "non vi è stata la notifica o meglio la rinotifica della pena- e....con a precisa motivazione che il LA aveva sostato per 1 minczi o'tre quanto indicato nel ticket ag i atti, del tutto ingiustificate appaiono le spese ndicate in E.11.000"; che "manca la dolega espressa sul modulo inviato dal Comune di Parma alla IEP del po tere inerente la penale da inviare a colui che commetto infrazione e comunque vi è parificazione tra chi 80- sta citre l'orario consentito e colui che non paga as- solutamente il pedaggio... . Il Giudice adito, inoltre dopo aver affermato, 5 la base delle conclusion espresso dal c.t.u., che è del tutto illegittima la procedura coalliva minacciata nella raccomandata TEP - ha conclusivamente reputato non dovuta dal ELlari la somma richiestagli "perché: 1 non è avvenuta la conte- slazione in modo che 1 ELiani potesse far valere i motivi de l'opposizione all'infrazione; 2) perché non v'è certezza del credito da esigere e perché la racco- mandata TEP...non risponde a requisiti di legge".
1.2 Avverso tale sentenza 1'Azienda Consorziale Trasporti di Parma ha proposto ricorso per cassazione, illustrati con ma- deducendo cinque motivi di censura, moria. 1 /S Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, TE LA.
1.3 Il ricorso è stato assegna o alle Sezioni Uni- e di questa Corle (per la risoluzione della questions di giurisdizione sollevata con il primo motivo, in ra- gione del protoso difetto di giurisdizione del Giudice conoscore 1 a controversia do qua), i quali, adito sentenza n.3734 del 14 marzo 2002, hanno rigettato con primo motivo di ricorso e dichiarato la giurisdizio- ne del giudice ordinario.
1.4 Con provvedimento del 18 marzo 2002, il ricor- so è stato assegnato a questa Sezione per la decisione degli altri motivi di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Cor: il secondo motivo (con cui deduce:
2.1 Incompetenza per materia e per valore dei Giudice di Pace e conseguente competenza dol Tribunale Art.360 primo comma punto 2 c. p. c."), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che la competenza a 00- noscere La controversia sarebbe il Tribunale di Parma, sia ratione valoris, in quanto il valore della Causa sarebbe indeterminabile, sia ratione materize, in quan- to l'aggento della causa comportereobo la necessità di affrontare l'esame e la soluzione di ra pretesa che avrebbe la propria fonte in un rapporto giuridico rela- 6 tivo ad ur. bene immobile (contratto di parcheggio); e che su tale eccezione il Giudice à quo avrebbe omesso di pronunciare. Il motivo non è fondato. Infatti posto che anche nel processo dinanzi al giudice di pace si applica, in forza del rinvio operat dall'art. 311 cod. proc. civ., l'art. 36 comma 1 stesso co- dice (secondo cui, Lra l'altro, "l'incompetenza per ma- Teriä, quella per valoro.... sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione": cfr. art.163 cod. proc. civ.); e che 'Azienda Consorzia- le cor venuta ha eccepito, per la prima volta, 1'incompetenza per valore e/o per maler_a de Giudice di Paco di Parma, adito dal LA, soltanto all'esito dell'istruzione probatoria della causa {ofr., supra, n.1.1) - è del ut to evidente che l'eccezione di incompetenza del Giudice adito è stata intempestivamen- to proposta, con le conseguenze che, restando fernal la competerza del Giudice di Pace di Parma conoscere la controversia de qua, i Giudice adito ha legittimamente pretermesso l'esame dell'eccezione stessa, ήτ quanto precluso (anche) dall'intervenuta decadenza della con- venuta dal diritto di sollevarla, e che, quindi, la re- Formulata nel motivo risulta priva diLativa Censur fondamento. 7 2.2 Cor ☐☐ Lerze moLivo [con cui deduce: "Violazione di principi fondamentali della legge pro cessuale Art. 360 primo comma punto 3″ , l'Azienda ri- - sentenza impugnata, 80-corrente critica, altresi, la stenendo che sebbene le demande Formulate dal Cate-- Lani rell'atto introduttivo del presente giudizio aves- sero ad oggetto 1'accertamento deila Inesistenza dell'inadempimento contrattuale e della vio_azione dol- -la normativa civilistica sulle clausole vessatorie il Giudice a quo avrebbe accolto le domande stesse "in ba- se ad argomentazioni di tutt'altro genere", incorrendo, in tal modo, nel vizio di ultra od extrapetizione. 11 motivo è fondato. Tenuto conto che la sentenza impugnala è sta- espressamente pronunciata "sccondo equità", ċ noto ta che, sul tema del giudizio di equità del giudico di pa- ce e dei limiti del ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, esiste בני "dir.tto vivente" (cfr. Cass.. a S. .. Dn.716 del 1999 e 8223 del 2002), inte- condiviso dal Collegio, secondo cui, tragralmen Le 'altro, seguito de la TLOVA form azione dell'art.313 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace, quanco pronuncia in controversi di valore non superio- re ai due milioni di lire (quale quella di specie), non deve procedere alla individuazione della norma di di- ritto sostanziale astrattamente applicabile alla fatti- specie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme CO- stituzionali e di quelle comunitario (cve di rango 50- pcriore a quelle ordinarie), nonché, norma dell'art.311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali, cui le norme processuali facciano rinvio, con la conseguenza che le sentenze del giudice di pace in controversie del suindicato valore sono ri- corribili ре cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 comma ,1.מר 2 e 4 cod. proc. civ. Orbene, cić premesso, non v'è dubbio che il Giudice 2 quo è incorso nell'errore di extrapetizione, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. certo, infali, che montre l'odierno E' - controricorrente, fin dall'atio introduttivo de! pre- sente giudizio, ha dedosto, tra le causae petendi delle domande di accortamento negativo dell'inadempimento contral uale del credito fatti valere dall'Azienda ricorrente, quella del la carenza di pubblicità, nell'area di parcheggio, delle conseguenze applicazione della clausola perale dell'inadempirento c quella del con- tomesso pagamento del corrispettivo) 9 Crasto tra la prevista applicazione della clausola pe- Male la disciplina civilistica sulle clausole vessa tcrie i Giudice di Pace di Parma ha fondato la pre- nurcia sulla "non....avvenuta contestazione [immediata della violazione in modo che il LA potesse far valere i motivi dell'opposizione all'infrazione". Appare evidente che il Giudice a quo trat- tando erroneamente le predette causae petendi come se" alludessero alla disciplina generale delle contestazio- i delle violazioni per cui è prevista la sanzione am- min strativa del Fagamento ai una SOIMA di deraro (art.14 della legge n.689 del 1981) ed a quella parti- colare dettata per le violazion: al codice della strada art.200 del d.lgs. n.28 del 1992) ha basato la pro- non, delia nuncia Su Tatti estranei (immediatezza, о della violazione) rispetto a goll de- contestazione dotti dal LA e costitutivi delle relative doman- de, equivocando, altresì, con ogni evidenza, suila na- tura del rapporto dedolto in giudizio: meramente priva- tistica, secondo la stessa prospettazione dell'attore. Ancora, il Giudice à quo ha posto a fonda- mento della sentenza la nullità della raccomandata, con 01 l'Azienda ha chiesto i l pagamento dei credito (cfr. supra, Π. .1.1 . 0 1' incorLezza dei credito stes- GO: deduzioni, queste, mai formulate dal LA nei 10 corso del giudizio. Ia sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullato, in ragione dell'error in procedendo ora ±i- levato, e la relativa causa rinviata al Giudice di Pace di Farma, in persona di altro magistrato, il quale, 01- Lre ed eliminare il vizio accertato, provvederà anche a regolare le spose della presenze faso del giudizio.
2.3 Il quarto ed il quinto motivo che denunciano 4 7 N . 3 anche vizi di motivazione di parti della sentenza imp- B L O L O grata in ordine ad altri specifici punti della decisio- ге st0c5a restano, ovviamente ed a prescindere dalla loro ammissibilità, assorbiti.
P.Q.M.
Rigetta il secondo motivo;
accoglie il terzo;
di- chiara assorbiti gli altri;
Cassa la scntenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per ie speso, al Giudice di Pace di Farma, in persona di altro Magistrato, Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- La Prima Sezione Civile, il 4 oltobre 2002. Consigliere estensore TL Presidente alvalofe Palma Giovarni LosavioLocovio % 11 S I T N ( . E I D G D A D Y I P ) A C E R T 4 6 T . A 7 4 3 . 1 O L T D T T L O E O E R D G S N A S A R I T E E Sem entes Markelege ☐ ☐ E 12 MOR. 294 ....