Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2016, n. 51849
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Sentenza 29 aprile 2016

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È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2016, n. 51849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51849
    Data del deposito : 29 aprile 2016

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