Sentenza 29 aprile 2016
Massime • 1
È abnorme, perché determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile, il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 222 cod. pen., omettendo di disporre, ai sensi dell'art. 684, comma secondo, cod. proc. pen., l'immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, competente a provvedere e a pronunciarsi definitivamente in ordine all'istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2016, n. 51849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51849 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2016 |
Testo completo
5 1 84 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALDO CAVALLO - Presidente - SENTENZA N.- Consigliere - N 15/18/2016- Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 35220/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO OM N. IL 16/05/1973 avverso l'ordinanza n. 3364/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA, del 22/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Age s Pompes Viola, che ha chiesto l'annullamentoет о хичеrinvis со бенто dee provvedimento impognals e se Яндет еті el Tribunale di s w 20weglienze ові Воводие. а Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 22/05/14 il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da NO RO, di disporre il differimento della pena, al fine di fruire del ricovero in O.P.G. ex art. 222 cod. pen.. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'NO, lamentando violazione dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., che "prevede, nel caso di diniego del differimento provvisorio dell'esecuzione solo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza e non alcuna pronuncia di inammissibilità con successiva paralisi dell'istanza", nonché un' errata interpretazione della propria istanza. E chiedendo la conversione nell'atto di competenza del Tribunale di sorveglianza o la rimessione al Magistrato di sorveglianza perché proceda secondo legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, il Magistrato di sorveglianza nel dichiarare inammissibile l'istanza di differimento della pena formulata dal predetto condannato, omettendo, così come previsto dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., di disporre l' immediata trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente a provvedere e pronunciandosi definitivamente in ordine alla stessa, ha determinato una stasi del procedimento (considerato che il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, avendo generalmente natura interinale rispetto a quello del Tribunale di sorveglianza, "non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa" : Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001 - dep. 07/06/2001, Bellia, Rv. 219175), dando vita ad un provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni e alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore e quindi, per la sua abnormità, come evidenziato dal Procuratore generale nel suo articolato parere, ricorribile in via autonoma.
3. L'illegittimità del provvedimento ne impone, al fine di eliminare la paralisi del procedimento di sorveglianza, l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. d) cod. proc. pen. in quanto non consentito dalla legge, e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, cui è devoluta ex lege la potestà di decidere sull'istanza.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Aldo Cavallo Фель текс DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 5 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania IS 2