Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2003, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA INN MEDEL POPO0 1 7-88 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 15476/0 CIOD. 4082 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere 04.31/10/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la sequente SENTENZA --הי sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta : delega in atti;
ricorrente - 1.
contro
AN, già elettivamente domiciliato in NARDELLI 2002 ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso 10 studio 4307 dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1681/00 del Tribunale di " - TORINO, depositata il 02/05/00 R.G.N. 346/997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato FABIANI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso, + -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 25 settembre 1998, SC NA chiedeva la condanna de l'INPS a ripristinare l'erogazione suo favore del 'indennità di mobilità lunga, di cui all'art. 7 della legge n. 223 de 1991, in quanto ingiustamente sospesa dall'Istituto dal settembre 1997. L'INPS, costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda eccependo che il presupposto per ottenere la chiesla indennità era possesso di vertotto anni di contributi pressc l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per cut il NA, avendo versato contributi in parte nella gestione lavoratori autonomi (commercianti) e in parte in quella dei lavoratori dipendenti, avrebbe dovuto per raggiungere i ventotto anni richiesti dalla legge -- ricongiungere presso la gestione del lavora cri dipendenti, ai sensi della legge n. 29 del 1979, i periodi contributivi versati presso la gestione dei lavoratori autonomi. Con sentenza del 10 dicembre 1998, il Pretore accoglieva la domanda del lavoratore. Ia decisione pretorile, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Iorino con sentenza del 2 maggio 2000. I giudici di merito rilevato che la configurabilità di 117 unico rapporto previdenziale in base al cumulo delle contribuzioni accreditate era confermata dalla previsione dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, che disponeva nel senso della computabilità dei contributi versati nelle diverse gestioni affermavanc che il riferimento operato dal citato art. 7, settimo comma, alla anzianità contributiva maturata presso l'a.g.o., поп 1 contenendo ulteriori specificazioni, doveva intendersi riferibile al'intero arco delle gestioni pensionistiche, tanto più che, all'epoca, il diritto alla pensione di anzianità, conseguibile dopo trentacinque anni di effettiva contribuzione, era disciplinato unitariamente, dato che l'att. 22 della legge n. 150 del 1969 concerne va sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi @ la medesima previsione era stata mantenuta, proprio ai fini della mobilità lunga, dall'art. 1, comma trentaduesimo, della legge n. 335 del 1995. Per a cassazione di tale decisione ricorre l'INPS deducendo un unico motive di impugnazione. L'intimato ha depositato procura. Motivi della decisione Con 1' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, settimo сопита, della legge П 223 del 1991, 1'INPS deduce che il principio del malo automatico delle contribuzioni opera solo con riguardo al raggiungimento del diritto a pensione a carico della gesticni speciali dei Lavoratori autonomi, ma Hon anche per l'acquisizione della pensione а carico della gestione dBi lavoratori dipendenti, poiché in questo caso f.l lavoratore dove avvalersi della ricongiunzione ionerosa) dei periodi assicurativi, in Linea con Qua differer.ziazione dei diversi periodi consequente al diverso peso economico della contribuzione nella gestione dei dipendenti, sensibilmente maggiore rispetto a quella prevista per ie gestioni speciali;
assume l'Istituto, al riguardo, l'irrilevanza del dato letterale, ossia il mero riferimento della disposizione in esame alla gestione generale obbligatoria, senza ulteriori 212 specificazioni, chè cor tale dizione si intende in genere richiamare solo la disciplina dell'a.g.n. per i lavoratori dipendenti, come dimostrato da una vasta gamma di disposizioni legislative;
d'altra parte, secondo 1'Istituto ricorrente, la mobilità Lunga, averdo il Line di offrire sostegno economico ai disoccupati ormai prossimi alla pensione di anzianità o di vecchiaia, funge sostanzialmente da prepensionamento (mascherato da un trattamento di disoccupazione), per il quale la legge richiede alcuni requisiti minimi riguardo all'età ed alla contribuzione;
ic definitiva, riferire il periodo di contribuzione richiesto dalla legge a qualsiasi tipo di contribuzione obbligatoria, compresa quella dei lavoratori autonomi, vorrebbe dire affermare in via generalc un indiscriminato cumulo automatico dei diversi periodi contributivi, non giustificato da un preventivo riscatto di detti periodi nell'assicurazione generale obbligatoria de: lavoratori dipendenti. Il motivo non è fondato. La legge 23 luglio 1991 n. 223, all'interno del suo Capo secondo (recante norme in materia di mobilità), prevede, all'art. 7, commi sesto e settimo, che, per i lavoratori occupati in aree sfavorite (aree del Mezzogiorno, zone ad elevata disoccupazione, regioni interessate dagli interventi dei fondi strutturali della Comunità Europea) ed aventi particolari condizioni di età e di anzianità di lavoro, 1'indennità di mobilità (avente ordinariamente una durata limitata, fino ad un massimo di quarantotto mesi) spetti fino aila data di maturazione del diritto a pensionamento di vecchiaia di anzianità (ai cui fini i periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti utili mediante versamento di contribuzione figurativa).
3.. Si tratta della c.d. mobilità lunga ¦nel senso cte la durata della adprestazione è, in tali ipotesi, prolungata fino al pensionamento), efficacia originariamente limitata nel tempo, ma poi variamente prorogato (v. art. 6 legge n. 236 del 1993, legge n. 45 del 1994, art. 81 legge n. 118 del 1999) ed infine destinata a favorite piani di gestione delle eccedenze di personale (art. 3 legge n. 229 del 1997). Fer quanto riguarda il prolungamento della mobilità in attesa della maturazione della pensione di anzianità, i predetti requisiti di età e di anzianità di lavoro SODO specificamente indicati nell'art.
7. settimo comma: la mobilità lunga è riconosciuta ai lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore da non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento d vecchiaia e possano fat valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per 'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni. La questione che si pone nella controversia in esame riguarda disposizione in relazione Al requisitodi tale 1'interpretazione contributiva, da l momento che 1'Istituto dell'anzianità essendo incontestato il requisito dell'età riconosce il diritto alla prestazione ai soli lavoratori che siano in possesso di ventotto anni di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, mediante versamento LulLa tale contribuzione nella relativa gestione (c.d. gestione ordinaria), ovvero mediante ricongiunzione presso Quest'ultima, ai sensi della legge 7 febbraio 1979 m. 29, degli eventuali periodi contributivi Naturati nella gestione dai lavoratori autonomi, mentre contesta la sussistenza del nedesino diritto riguardo a quei lavoratori che, come 1' intimato, posseggano, all'atto del licenziamento, ventotto anni di contributi in parte nella gestione dei lavoratori autonomi ed in parte in quella dei lavoratori dipendenti, senza avere richiesto la ricongiunzione, presso quest'ultima gestione, dei precedenti periodi contributivi concernenti la pregressa attività di lavoro autonomo. Riguardo á cale questione si riscontranc due diversi orientamenti di. questa Corte, originati da divergenti interpretazioni della disposizione in esame. Con una prima sentenza, п. 8040 del 2002, si è ritenuto che, ai fini dell'indicato diritto alla mobilità lunga, il requisito dell'anzianità contributiva di vento:to anni debba essere valutato CGT esclusivo riferimento alla gestione ordinaria dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. per i lavoratori dipendenti, sul presupposto che Relle varie leggi previdenziali l'espressione "assicurazione generale obbligatoria per 'invalidità, la vecchiaia e i superstiti" è sempre riferita a fattispecie interessanti esclusivamente gli assicurati iscritti alla gestione dei lavoratori dipendenti e che, d'altronde, l'istituto della mobilità lunga è previsto dalla logge in favore di lavoratori iscrit-i nclla gestione ordinaria;
consegue de tale interpretazione che £ lavoratori interessaţi debbano Car valere 1 ventotto anni nella gestione ordinaria, Con ciò intendendosi, peraltro, che in caso di contributi versati in gestioni diverse i medesini lavoratori possano presentare la domanda di ricongiunzione anche successivamente alla data del licenziamento. 5 IM Con una seconda sentenza, Π. 16169 del 2002, si è invece ritenuto che la predetta espressione "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", contenuta senza altre aggiunto nel sottimo comma dell'art. 7, si riferisca anche alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. ē поп solo a quella ordinaria dei lavoratori dipendenti, COR la conseguenza che il lavoratore che abbia maturato į ventotto аппі di contribuzione nelle due diverse gestioni ha diritto alla mobilità Iunga, potendo egli raggiungere i trentacinque anni di contribuzione necessari- per il pensionamento nella gestione speciale previo cumulo pro quota dei contributi versati nelle due diverse gestioni, ai sensi dell'art. 16 legge D. 233 del 1990. Ritiene il Collegio di condividere il secondo di detti orientamenti, sulla base delle seguenti considerazioni. 71 dato testuale della disposizione in esame, che si riferisce, senza ulteriori specificazioni, all' assicurazione generale obbligatoria per 1'invalidità, la vecchiaia e i superstiti", appare avvalorato, nell'ambito dei concorrenti criteri interpretativi di cui all'art. 12 delle preleggi, da ulteriori element.i di tipo sistematico, idonei a palesare l'intentio legis. Assumono rilievo, al fini in esame, le previsioni normative in virtù delle quali il lavoratore che abbia versato i contributi in gestioni civerse può conseguire la pensione o presso la gestione ordinaria, mediante il meccanismo della ricongiunzione di cui alla Legge 7 febbraio 1979 n. 29, 0 presso la gestione speciale, avvalendosi in tal casc del diverso F im meccanismo previsto dalla legge 2 agosto 1990 n. 233 di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. Ed infatti l'art. 16 di quest'ultima legge, la cui previsione discende da principi generali già dettati nolic precedenti disposizioni di estensione dell'a.g.o. egli artigiani e ai commercianti (V., rispettivamente, art. 9 legge 4 luglio 1959 11. 463 e art. 20 legge 22 luglio 1966 П. 613), determina 1'importo della pensione (anche di. anzianità) conseguita dal lavoratore autonomo, che vanti periodi assicurativi in gestioni diverse (speciale più ordinaria oppure speciale più speciale) e intenda liquidare la pensione in una celle gestioni speciali dei lavoratori autonomi COD il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni 0 in quella ordinaria, stabilendo che tale importo venga ottenuto mediante la Soma delle quote di pensione calcolate secondo norme e periodi contributivi di ciascuna gestione e che gli oneri relativi alle predette quote siano a carico delle rispettive gestioni assicurative. In virtù di cale disciplina, dunque, esiste per il lavoratore assicurato in più gestioni la possibilità di conseguire (attraverso il computa unitario dei Vari spezzoni contributivi: c.d. totalizzazione) ΑΓ. trattamento pensionistico frazionato tra i vari regimi (c.d. pro rata) ė liquidato presso una delle gestioni speciali, salva restando per lo stessc assicurato la diversa possibilità di conseguire la pensione pressn la gestione ordinaria avvalendosi del meccanismo della ricongiunzione, così come esplicitamente previsto dal comma terzo del predetto art. 16 legge n. 233 del 1990. 7 Mette conto rilevare, al riguardo, che il sistema, così delineato, della considerazione unitaria dei periodi assicurativi maturati in regimi diversi (totalizzazione) non si pone propriamente come un'eccezione ad una regola generale di effettivo trasferimento di contributi da un regime assicurativo ad in altro di finale confluenza, Con il calcolo dell'intero trattamento secondo la disciplina propria del regime di destinazione (ricongiunzione), Ma si ascrive, piuttosto, ad una precisa esigenza sistematica, rinvenibile sia nell'ordinamento comunicaric 15, art. 51 Trattato CE, art. 15 Regolamento CE n. 574 del 1972), sia nell'ordinamento interno (v. art. 71 legge n. 388 del 2000), e sottolineata altresì dalla Corte costituzionale, ches con la Sentenza n. 61 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità, in relazione agli art. 2, 3 e 38 della Costituzione, della mancata previsione, in favore de i lavoratori assicurati, di 1711 regime generale di totalizzazione, alternativo a quello della ricongiunzione (riguardo alla comine funzione unificante di tall meccanismi, in בכנו sistema tuttora improntato alla pluralità dei regimi previdenziali, cfr. Cass. n.16302 del 2002). Cosi individuata la possibilità del lavoratore in mobilità lunga di conseguire la pensione presso una gestione specialc, è evidente che ua limitazione del diritto, nel senso del סגול condizionamento alla ricongiunzione presso la gestione ordinaria, sarebbe del tutto incompatibile con il sistema così delineato, poiché trasformerebbe una mera facoltà in ЦП onere e finirebbe CGI. il vanificare la stessa ratio del prolungamento della mobilità, che con riguardo alla legge n. 223 del 1991) s'identifica con l'esigenza di consentire l'acquisizione della pensione al R lavoratore licenziato che è prossimo alla maturazione del diritto, a prescindere dalla gestione presso cui la pensione può essere conseguita. condizionamento, poi, neanche sembra poter discendere dalla EJn tale dell'espressione "aselcurazione generale obbligatoria" alla riferibilità sole gestione dei lavoratori dipendenti, poiché, com'è dimostrato dal testo મ disposizioni particolarmente rilevanti nella fattispecie, quali lo stesso art. 16 legge n. 233 del 1990, sopra esaminato, nonché l'art. 1 celia citata legge n. 29 del 1979, quando il legislatore ha inteso riferire l'assicurazione generale obbligatoria ai soli dipendenti, io ha fatto in modo esplicito, 라 Meno che Galla materia, dalla cal Incazione A dalle finalità della disposizione regolatrice non possa evincersi che il richiamo vale aclo per lavoratori dipendenti, Né, infine, una siffatta limitazione *1 sottrarrebbe & dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, posto che in tal cago la diversità di fatto (differente gestione di riferimentoj, del tutto esterna al contenuto del diritto, non varrebbe a giustificare La disparità di trattamento giuridico fra i lavoratori interessati, in 1111 ambito di unitarietà della tutela previdenziale obbligatoria (seppur attuata mediante distinte gestioni) e di identità dei ex art. presupposti contributivi per il consequimento della pensione (arg. comma sesto, legge n. 335 del 1995); e 22 legge n. 153 del 1969, art. 1, d'altra parte, la previsione di L Dnere di ricongiunzione presso la gestione dei lavoratori dipendenti (con il consequente aggravio economico necessario a compensare la diversa entità delle contribuzioni versate nelie differenti gestioni: v. art. 1, terzo comma, legge n. 29 del 1979), senza possibilità di avvalersi, invece, dei singoli Frammenti assicurativi, determinerebbe quella necessitata onarosità che, Come s'è visto, la Corte costituzionale ha già ritenuto illegittima (cfr. sentenza 11. 61 del 1999 cit.). Così stando e cose, è evidente, nella fattispecie in езате, che il lavoratore, avendo maturato, alla data del licenziamento, i ventotto anni di contribuzione nelle due diverse gestioni, ha diritto, ccsi come riconosciuto dal Tribunale, alla predetta mobilità lunga, che permette allo stesso lavoratore il raggiungimento dei trentacinque anni di contribuzione (median e computo dei contributi figurativi relativi al periodo in mobilità, ai sensi del nono comma dello stess art. 7) e il conseguimento della ponsione di anzianitė dalla gestione speciale, previc c ulo dei contributi versati nelle due diverse gestioni e senza onere di domandare la ricongiunzione della posizione contributiva presso la gestione dei lavoratori dipendenti (non ponendosi, quindi, l'ulteriore questione se ia domanda đi ricongiunzione debba C meño preesistere alla data del licenziamer.to} . Ne deriva, conclusivamente, cbe ricorso dell'INPS deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigella il ricorso. Nulla per le spese. Cosi deciso in Roma, il 31 ottobre 2002. I PresidenteSure placuno- il Consigliere estensore Vefia Moreaulle 1 Davella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. £66 FEB, 2003 oggi , I IL CANCELLIERECANCELL S 3 1 S : A . 3 T T 5 , R A . 'A S 44 P L P L S 3 E I 7 D - N 2 I G D S - O 1 N A 1 E D A S D E E I T E A G , N O G E O S R E T E T L T S I I R I G A E L D R L O E D