Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO6 3 6 9 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA, FALLIMENTARE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22489/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.14224 Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. 2294 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 22/01/2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 ARLI SpA, in persona del legale rappresentante MOG 2001. IL CANCELLIERE pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIRE 3000 MAZZINI 55, presso l'avvocato GARGANI BENEDETTO, che la CANCELLERIA rappresenta e difende unitamente all'avvocato GADALETA MAURO, giusta mandato a margine del ricorso;
CG513482 ricorrente
contro
CG513483 CURATELA DEL FALLIMENTO VULCANO Srl, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato NANNA V.. dal Si 2001 rappresentato e difeso dall'avvocato MENCHISE PASQUALE, per dat 11 3 16.2601 149 il_ giusta procura in calce al controricorso;
ANGELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale controricorrente al Sig. AR per diritti L. 1000+5 avverso la sentenza n. 1099/97 della Corte d'Appello di 13.1 LUG. 2001 BARI, depositata il 26/11/97; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
CONTE uditi per il ricorrente, gli Avvocati Gadaleta e Wilnelia Gargani, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Menchise, che ha 6000 chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento per quanto di CANCELLER! ragione del secondo motivo e per l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 13.2.1989 CANCELLERIA la curatela del fallimento della s.r.l.NO ' di- chiarata fallita con sentenza in data 13.2.1984, conve- niva in giudizio la Cassa di Risparmio di Puglia, assu- mendo che la società NO aveva intrattenuto con LIRE 3000 CANCELLERIA l'Istituto bancario il c/c n 4974, assistito da affida- mento, sul quale aveva effettuato versamenti per com- plessive £ 656.367.601, successivamente alla revoca del CC103050 fido., nel periodo ricompreso fra il 20.12.1981 ed il CC103049 A 2 CC103048 AM615943 20.12.1982. Concludeva pertanto la curatela del fallimento 67chiedendo fossero dichiarati inefficaci, ex art. comma 2 L.F., i pagamenti avendo gli stessi chiara na- tura solutoria ed essendo stati effettuati in danno della massa ed accettati dalla banca, nonostante fosse a conoscenza dello stato di decozione della società. Costituitasi in giudizio la Cassa di Risparmio di Puglia, eccepiva preliminarmente l'avvenuta prescrizio- ne del diritto vantato dal fallimento essendo stato il fallimento dichiarato con sentenza in data 6.2.1984 ed essendo stato l'atto di citazione notificato il 13.12.1989; in relazione al merito rilevava che nessun pagamento era stato effettuato in favore dell'istituto posto che i versamenti erano stati effettuati in esecu- zione di uno specifico mandato, nell'ambito di una com- plessa figura di credito documentario trasferibile. Aggiungeva altresì che ai riferimenti riportati sul c/c doveva essere attribuito il significato di semplici annotazioni di una movimentazione che si era esaurita, sotto l'aspetto sia contabile che sostanziale, nel pe- riodo marzo-aprile 1982. In via gradata sosteneva l'irrevocabilità delle ri- messe in quanto effettuate da terzo, ed eccepiva l'av- venuta compensazione legale fra il passivo del c/c con 3 il saldo attivo del conto transitorio" creditori" sul quale erano affluite le somme chieste in revocatoria. Il Tribunale di Bari, con sentenza in data 17.5.1994, respingeva l'eccezione di prescrizione sol- levata dall'Istituto di credito e dichiarava infondata la domanda attrice, per carenza dei presupposti di leg- ge. Avverso la sentenza del Tribunale di Bari proponeva impugnazione la curatela del fallimento, fondata su tre motivi. Si costituiva in giudizio la Cassa di Risparmio di Puglia che instava per la reiezione dell'appello propo- nendo a sua volta appello incidentale fondato su due motivi. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26.11.1997 accoglieva l'appello e, in riforma dell'im- pugnata sentenza, dichiarava inefficaci i pagamenti in questione, condannando la Cassa di Risparmio a resti- tuire al fallimento la somma di £ 656.357.601, oltre alla rivalutazione monetaria da conteggiarsi sulla base degli indici Istat a decorrere dalla domanda ed agli interessi legali da conteggiarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata;
condannava altresì l'istituto di credito al pagamento delle spese di giudizio di en- trambi i gradi di merito. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso fondato su tre motivi, illustrati con memoria, la Cassa di Risparmio di Puglia. Resiste con controricorso la curatela del fallimen- to della s.r.l. NO. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Cassa di Rispar- mio di Puglia lamenta in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 67, 188 R.D. n 267/1942, nonchè degli artt. 133 c.p.c. e 1903 c.C. Rileva, in riferimento all'art. 16 L.F. che non ap- pare fondato l'orientamento seguito dalla giurispruden- za secondo il quale gli effetti della sentenza di fal- limento decorrerebbero dalla sua pubblicazione e non dalla data della delibera, considerato che la sentenza dichiarativa di fallimento differisce nella sostanza e nella forma dalle sentenze ordinarie, tenuto conto del- l'urgenza della procedura e dei rilevanti interessi in gioco, che rendono inammissibile che gli effetti della sentenza decorrano dalla data della sua pubblicazione che potrebbe avvenire anche diversi giorni dopo la sua deliberazione. Nè fondato appare il riferimento all' art. 133 c.p.c.
considerato che
non si comprende perchè dovrebbe 5 trovare applicazione tale disposizione in una materia che è regolata da norme aventi una propria autonomia, rispetto alle regole generali. In riferimento agli artt. 67, 188 R.D. n 267/1942 e all'art. 2903 c.c.assume l'Istituto ricorrente che er- roneamente la Corte territoriale ha ritenuto di far de- correre lo stato di insolvenza della società dalla data di ammissione all'amministrazione controllata, senza considerare che il disposto dell'art. 188 R.d. n 267/1942 si diferenzia sostanzialmente dal disposto di cui all'art. 5 stesso R.D., posto che nel primo ✓ caso si tratta di temporanea difficoltà e nel secondo caso di insolvenza irreversibile. Inoltre, qualora si voglia retrodatare lo stato di insolvenza alla data di ammissione dell'impresa all'am- ministrazione controllata, irragionevole diventa la de- correnza della prescrizione della revocatoria di cui all'art. 67 L.F. solo dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero, in riferimento alla prima censura, si OS- serva che questa Corte Suprema ha più volte precisato che gli effetti della declaratoria di fallimento si producono solo dal momento della pubblicazione della relativa sentenza, posto che la delibera della sentenza 6 costituisce solo momento interno all'organo deliberante che ha sempre la facoltà, ricorrendone le condizioni di legge, di procedere alla modifica della delibera, SO- stituendola con altra, in conseguenza ad esempio del- l'entrata in vigore di nuova norma di legge, facoltà non più esistente successivamente alla pubblicazione della sentenza, che fissa il momento in cui il giudice si spoglia definitivamente della causa. ( Cass. civ. sez. I 7.3.2000 n 2546; Cass. civ. .sez. I 16.4.1992 n 4705 ) Alla riportata giurisprudenza si ritiene di dover dare continuità, considerato che il ricorrente, con la censura in esame ha espresso solo personali opinioni, 1 senza addurre argomenti idonei a giustificare la modi- fica delle indicate decisioni. La prima censura del primo motivo va quindi respin- ta. Parimenti infondata è la seconda censura. Anche in relazione alla seconda censura questa Cor- te Suprema ha avuto modo di precisare che in relazione alla prescrizione quinquennale, prevista per l'azione revocatoria, trova applicazione il principio generale in base al quale la prescrizione inizia a decorrere so- lo dal momento in cui il diritto possa essere azionato dal titolare. 7 Pertanto poichè titolare del diritto potestativo di proporre l'azione revocatoria è solo il curatore, che è nominato con la sentenza di fallimento, solo dalla data della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fal- limento inizia a decorrere la prescrizione che non può viceversa decorrere dalla data di ammissione all'ammi- nistrazione controllata, in quanto il commissario giu- diziale dell'amministrazione controllata ha il compito di controllare l'attività dell'imprenditore-debitore, ma non è titolare di alcun potere-dovere attinente l'atti- vità del fallimento. (Cass. civ. sez. I 6.6.997 n 5071) Al contrario l'accertamento dello stato decortionis retroagisce alla data di ammissione all'amministrazione controllata senza che possa ravvisarsi alcuna disarmo- nia fra la decorrenza della prescrizione e la decorren- za dello stato di insolvenza. Infatti mentre la prescrizione, come detto decorre solo dal momento in cui il diritto può essere azionato, la richiesta di ammissione all'amministrazione control- lata denota uno stato di insolvenza dell'imprenditore, transeunte, se al termine dell'amministrazione l'impre- sa risulta risanata, o, definitiva, se l'amministrazio- ne controllata non produce effetti positivi, rendendo evidente come l'insolvenza iniziale non fosse transeun- te ma irreversibile, circostanza che giustifica appunto 8 la retrodatazione dello stato di insolvenza, alla data di ammissione all'amministrazione controllata. ( Cass. civ. sez. I, 6.6.1997 n 5071 ) Il primo motivo va quindi interamente respinto. Con il secondo motivo la Banca ricorrente censura 2697, l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 2729 c.c. e 67 L.F. Rileva, in relazione al requisito oggettivo del- l'azione revocatoria, che erroneamente la Corte terri- toriale ha ritenuto che il versamento della somma di £ 656.338.386 avvenuto nel marzo aprile 1982 ed annotato per meri motivi contabili il 23.8.1982 avesse fini SO- lutori, non avendo considerato che il versamento era pareggiato da analoga operazione di prelievo della som- ma di £ 649.925.486, eseguita in pari data. Qualora la Corte di merito avesse tenuto presente le due operazioni avrebbe accertato che si trattava dell'operazione di credito documentario, costituita dall'accredito della somma di £ 656.338.386 da parte di ditta austriaca debitrice della s.r.l. NO e di quasi contestuale pagamento di £ 649.925.486 alla ditta DE creditrice della società fallita, eseguito a se- guito di espresso incarico conferito alla Caripuglia dalla s.r.l. NO. La riportata complessa operazione risulta provata 9 dalla lettera in data 23.2.1982 con cui la Bank Fur Karten comunicava che il credito documentario in que- stione doveva ritenersi trasferibile a favore della s.p.a. DE, tramite Istituto Bancario Italiano, dal telefax del 26.2.1990 con cui la s.r.l. NO confe- riva alla ARLI mandato a pagare alla DE quanto alla stessa dovuto e da 29 contabili di ARLI re- lative al pagamento in favore della s.p.a. DE di somme prelevate dalla provvista dell'indicato credito f effettuato tramite Istituto Bancario documentario Italiano s.p.a. Pertanto erroneamente la Corte territoriale ha sot- toposto a revocatoria un versamento, seguito, per im- porto quasi uguale, da prelievo, utilizzato per effet- tuare pagamenti in favore di terzi. Il giudice di merito inoltre ha ritenuto che l'ope- razione di versamento della somma in questione sia sta- ta eseguita a conto ormai chiuso per cui l'operazione risultava eseguita allo scoperto, senza essere ricom- presa nell'ambito di alcun affidamento. Tale tesi è erronea in quanto se l'operazione fosse effettuata a conto ormai chiuso e senza affida- stata mento, la banca non avrebbe consentito alla s.r.l. Vul- cano di trasferire a terzi, in pari data, l'importo ver- sato. 10 In realtà la Corte territoriale non ha tenuto conto che l'operazione attinente la somma in oggetto sebbene annotata sul c/c in data 23.8.1982, riportava come data di valuta e quindi come data di esecuzione dell'opera- zione medesima un periodo ricompreso fra il marzo- aprile 1982, periodo in cui la linea di credito documen- tario non era stata chiusa. Rileva inoltre l'Istituto ricorrente che incompren- sibile appare l'affermazione contenuta nella motivazio- ne dell'impugnata sentenza secondo la quale dell'indi- cata operazione la Banca non avrebbe fornito prova al- cuna, posto che l'operazione risultava chiaramente pro- vata in base ai documenti versati in atti. In base al riportato excursus 'assume la ricorrente che appare chiara la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi limitata a trasferire una somma a terzi, su espresso mandato del debitore, talchè legit- timata passiva era la DE, effettiva percettrice del- la somma in questione. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero la Corte territoriale in riferimento al- l'esistenza del presupposto oggettivo dell'azione revo- catoria ha fondato il proprio convincimento: a) sulla considerazione che all'atto dell'incasso e versamento sul c/c della s.r.l. NO della somma di 11 £ 656.338.386 il c/c non era assistito da alcuna linea di credito per cui i versamenti servivano solo a ridur- re lo scoperto;
2) nessuna seria spiegazione aveva fornito la Cassa di Risparmio in ordine alla circostanza che la somma è stata incassata nel marzo-aprile 1982 ma è stata porta- ta in deconto dell'esposizione della s.r.l. NO so- lo in data 23.8.1982; 3) nessuna prova era stata fornita dalla Banca in ordine al tasferimento della somma alla s.p.a. DE;
4) al contrario la stessa banca aveva portato la somma a deconto dell'esposizione che la s.r.l. NO aveva nei suoi confronti;
5) nella comparsa di costituzione la stessa difesa della AR LI aveva sollecitato il riconoscimento dell'avvenuta compensazione tra il saldo debitore del c/c ordinario con il saldo attivo del c/transitorio "creditori", sul quale era confluita la somma di cui la curatela aveva chiesto la restituzione. L' argomentazione di cui al n 5) non risulta sia stata censurata dalla Banca resistente talchè, costi- tuendo l'argomentazione stessa ragione fondante della decisione, lo intero motivo deve ritenersi per tale verso inammissibile in quanto non sufficiente a deter- minare la cassazione dell'impugnata sentenza. 12 In riferimento inoltre alle censure relative alle argomentazioni di cui ai nn. 1),2) e 4) va rilevato che con le censure stesse 1' istituto ricorrente propone interpretazioni delle risultanze istruttorie diverse da quelle adottate dal giudice di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, che non costituisce, al contrario di quanto sembra ritenere la ricorrente, il terzo grado di giudizio di merito. Giova d'altra parte rilevare che la Banca ricorren- te non ha riportato nel ricorso il contenuto delle 29 contabili su indicate, che non possono essere diretta- mente esaminati da questa Corte, con conseguente inam- missibilità delle censure, per contrasto con il princi- pio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Infine in ordine all'argomento sub 3) si osserva che la censura proposta, con la quale si rileva una inesatta valutazione delle risultanze documentali, si configura piuttosto come motivo di revocazione che come motivo di ricorso per cassazione, posto che con la cen- sura stessa la Cassa di Risparmio, lamenta il mancato esame di alcuni documenti allegati agli atti che se esaminati correttamente avrebbero evidenziato che il trasferimento della somma in questione alla s.p.a. DE era stato effettuata contestualmente al versamen- to. 13 La prima parte del motivo in esame va quindi disat- tesa. In relazione al requisito soggettivo assume la AR LI che la Corte territoriale ha ritenuto la Co- noscenza dello stato di decozione della s.r.l. NO da parte della Banca sulla base dei seguenti elementi: a) qualità del soggetto che ha subito l'azione re- vocatoria;
b) informazione costante in ordine allo stato delle società del gruppo;
c) concessione di fideiussioni da parte degli azio- nisti di maggioranza;
d) ammissione alla procedura di amministrazione controllata;
e) riduzione degli affidamenti e coordinamento del- la propria linea di condotta con quella delle altre banche. Rileva l'Istituto ricorrente che gli indicati ele- non sono sufficienti a costituire presunzioni menti gravi precise e conordanti. Invero quanto alla qualità del soggetto passivo della revocatoria precisa che effettivamente le banche dispongono di un'organizzazione professionale finaliz- zata alla conoscenza dei fatti economici dei clienti ma ciò non comporta che sempre sia possibile conoscere la 14 situazione economica degli stessi, come dimostrato dal- le numerose operazioni rivelatesi poi passive per gli istituti. Quanto all'esistenza di un gruppo, di cui avrebbe fatto parte la s.r.l. NO, rileva che dalla rela- zione del Commissario giudiziale risulta solo che la NO era società capofila rispetto ad altre, quali- fica che non può identificarsi con il concetto di grup- po, caratterizzato questo da elementi di interdipenden- za e pianificazione. Irrilevante poi deve ritenersi la concessione di fideiussioni da parte degli azionisti di maggioranza, costituendo la richiesta di fideiussioni prassi seguita dalle banche all'atto dell' apertura di linee di credi- to, mentre non indicativa va considerata l'ammissione controllata posto che 1'ammissione all'aministrazione stessa è stata disposta il 20.12.1982 e i pagamenti, dei quali si chiede la restituzione, sono stati effettuati dalla Banca nel periodo marzo-aprile 1982. Le censure testè esaminate sono infondate e vanno quindi respinte. Invero va al riguardo precisato che questa Corte suprema ha già precisato che la prova per presunzioni pur non potendo possedere la concretezza e certezza della prova storica, per essere appagante deve tradursi 15 in un ragionamento logico induttivo di tale concludenza da non lasciare dubbi sulla verità del fatto accertato. ( Cass. civ. 14.2.1966 n 438 ) A tal fine è necessario inoltre che tutti i fatti esaminati dal giudice di merito confluiscano in un uni- co ragionamento che colleghi i fatti stessi riportando- li ad unità, talchè i fatti medesimi, unitariamente va- lutati, concorrano all'accertamento della verità del fatto, anche qualora non assumerebbero identica valen- za, se esaminati singolarmente. Nella specie la Banca ricorrente ha scomposto i singoli elementi valutati globalmente dalla Corte di merito pervenendo così al convincimento che i singoli fatti, separatmente valutati non fossero sufficienti a fornire la prova della conoscenza da parte di essa ri- corrente dello stato di decozione della s.r.l. NO. Tale impostazione non può essere accettata in quan- to il ragionamento della Corte territoriale si fonda sostanzialmente sulla considerazione che la Banca ri- corrente avendo intrattenuto rapporti con la s.r.l. NO e con società alla stessa collegate, aveva po- tuto constatare nel tempo che il c/c della società, poi dichiarata fallita, era costantemente in passivo, cir- costanza che denotava l'impossibilità di far fronte al- le proprie obbligazioni, e che aveva dato luogo prima 16 all'amministrazione controllata e poi alla dichiarazio- ne di fallimento;
aveva seguito con altre banche le vi- cende finanziarie dell'intero gruppo, i tentativi di riassetto ed i programmi di ripresa commerciale, dopo l'entrata in crisi del gruppo SIR con cui la NO e ( le altre società collegate ) prevalentemente operava- no, desumendo da tali fatti, ricollegati anche alle qualità professionali che notoriamente caratterizzano le attività bancarie che la AR LI fosse a cono- scenza dello stato di decozione della s.r.
1. NO. Trattasi di un iter logico argomentativo non infi- ciato dalle censure mosse dalla ricorrente, finalizzate tutte a scomporre il quadro argomentativo che, viceversa, considerato nella sua unitarietà resiste ampiamente al- le critiche mossegli. Anche il secondo motivo va pertanto interamente re- spinto. Con il terzo motivo la ARLI deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 C.C. in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Censura 1'impugnata sentenza per avere condannato essa ricorrente al ristoro dei danni da svalutazione monetaria senza tenere conto che l'atto revocando non è atto illecito e che la sentenza che ordina la restitu- zione della somma in accoglimento della domanda revoca- 17 toria, ha natura costitutiva. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero questa Corte Suprema ha già precisato che il credito nascente a favore del fallimento a seguito del- l'accoglimento della domanda di revocatoria di un paga- mento, ex art. 67 L.F., ha natura di credito di valuta e non di credito di valore, talchè la somma restituenda rivalutata, ma va liquidato a non va automaticamente richiedente, ricorrendone le condizioni di favore del legge, il maggior danno ex art. 1224 u.c.c.c. a decor- rere dalla domanda о da altro atto di messa in mora. (Cass. civ. sez. I 24.1.1998 n 690; Cass. civ. sez. I 2.9.1998 n 8703 ) Nel caso in esame la Corte di merito ha attribuito all'azione revocatoria funzione indennitaria rivalutan- do la somma liquidata sulla base degli indici Istat 1 peraltro neppure individuati ) a decorrere dalla doman- da, tenuto conto del fatto notorio costituito dalla svalutazione. Tale statuizione è errata sia perchè come detto il credito nascente a seguito dell'accoglimento dell'azio- ne revocatoria ha natura di credito di valuta e non di valore per cui, ricorrendone le condizioni di legge, va calcolato il maggior danno, sia pure nella misura della svalutazione monetaria, sia perchè avendo la sentenza 18 impugnata effetto costitutivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se, nel periodo ricompreso fra la proposizione della domanda e la data della decisione, la svalutazione fosse sempre stata superiore al tasso degli interessi legali. Pertanto in accoglimento del terzo motivo l'impu- gnata sentenza va cassata, limitatamente al motivo ac- colto, con rinvio ad altra sezione della Corte di ap- pello di Bari che, tenuti presenti gli indicati princi- pi di diritto, provvederà ad accertare se risulti pro- vata l'esistenza del maggior danno nel periodo ricom- preso fra la proposizione della domanda e la decisione. La Corte di merito provvederà anche in ordine alla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
respinge il primo e secondo motivo, accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di ap- pello di Bari, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22.gennaio.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente parpale pea r Pasquale Reage Mario Adamo Mario I anno 19 % segue.ждин DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 MAG. 2001 IL CANCELLIERE RI Di NU cone Fot IL CANCELLIERE Oggi, його AD NU изб UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dala8 GIU 2012001 Série .
4. aln: 29291 versate £. 350.009 100000 (irc trecentocinquantergl p. Il Dirigente Krea Servizi 350.000 (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsablic Servizio Ati Gradiziari 100 (Dr. M. RACCICHIN