Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari in ragione dell'omessa pronuncia sulla richiesta di patteggiamento avanzata nelle more tra la richiesta di giudizio immediato e l'emissione del relativo decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2017, n. 53164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53164 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
5 3 164-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -UDIENZA CAMERA DI - Presidente Dott. VINCENZO ROMIS CONSIGLIO - Consigliere - DEL 28/09/2017 Dott. PASQUALE GIANNITI N.EN 1488/17 - Consigliere - SENTENZA Dott. UGO BELLINI Dott. ALESSANDRO RANALDI - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE PAVICH N. 18284/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA nei confronti di: IO TI N. IL 18/05/1978 avverso l'ordinanza n. 584/2016 GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 09/03/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
1. D. NARDO CHE HA CONCLUSO PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIC_ て Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di dibattimento dal Tribunale di Tempio Pausania all'udienza del 9.3.2017, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti di RI MB in relazione a reati in materia di stupefacenti, ed è stata disposta la trasmissione degli atti al GIP, sul presupposto che quest'ultimo aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato nelle more tra la richiesta di giudizio immediato e l'emissione del relativo decreto. Deduce che il giudice del dibattimento avrebbe comunque dovuto decidere sulla proposta di patteggiamento, mentre l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme per aver determinato la regressione atipica del procedimento, posta in essere in carenza di potere del giudice.
2. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania.
3. Con memoria depositata il 13.9.2017 il difensore dell'imputato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso muove alle seguenti considerazioni.
2. Si deve qui richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite che, nella sentenza n. 25957 del 26/03/2009, hanno fornito autorevoli e condivisibili indicazioni in ordine all'individuazione del c.d. provvedimento "abnorme" che, per tale sua qualità, è ricorribile in cassazione anche al di fuori del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'articolo 568 cod. proc. pen. Al riguardo è stato ritenuto che la categoria della abnormità debba essere interpretata in senso restrittivo, trattandosi di categoria che presenta carattere di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene attuata al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione. Il concetto di abnormità non va dunque dilatato fino al punto di utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili. 2 с. Si è sottolineato che la regressione del procedimento di per sé non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme, salvo il caso di regresso atipico, conseguente ad atto compiuto in carenza di potere. Pertanto - osservano le Sezioni Unite - non ricorre abnormità nelle ipotesi in cui il giudice abbia esercitato un potere che non gli spettava, ma non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, cosicché anche la indebita regressione ha conseguenze rimediabili con attività propulsive legittime. Tenuto conto della tradizionale distinzione fra abnormità strutturale e abnormità funzionale, la Suprema Corte ha rilevato come la corretta applicazione dei principi processuali, come sopra evidenziati, ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, impone di limitare le ipotesi di abnormità strutturale ai soli casi di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). Ha invece riscontrato l'abnormità funzionale alla sola ipotesi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, limitata ai casi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in tale ipotesi il PM può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi la parte pubblica è tenuta ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. E' stato quindi ribadito che non è caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dal dibattimento ad una fasce precedente, posto che l'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. E, d'altra parte, è stato considerato che consentire al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui la detta regressione è stata disposta dal giudice, equivale a rendere possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.
3. L'applicazione dei principi dianzi accennati al caso in esame consente di osservare quanto segue.
3.1. E' indubbio che nella vicenda processuale in disamina il GIP ha erroneamente omesso di provvedere sull'istanza di patteggiamento avanzata 3 C dall'imputato nelle more tra la richiesta di giudizio immediato e l'emissione del relativo decreto. Da questo punto di vista la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, a seguito della emissione da parte del GIP del decreto di giudizio immediato, configura indubbiamente un'anomalia processuale, che la difesa ha ritenuto di denunciare dinanzi al giudice del dibattimento, eccependo preliminarmente la nullità del decreto di citazione a giudizio per violazione del diritto di difesa, riconducibile alla impedita possibilità da parte dell'imputato di accedere al rito alternativo richiesto davanti al GIP. Il giudice del dibattimento ha ritenuto di accogliere tale eccezione di nullità, disponendo per l'effetto la trasmissione degli atti al GIP per quanto di competenza, in tal modo "ristabilendo", per così dire, l'ordine processuale violato (conformemente a Sez. U, n. 3088 del 17/01/2006, Confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 23256001, che ha statuito la competenza del GIP a decidere sulla richiesta di applicazione della pena, proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato. Per inciso, il fatto che nel caso che occupa la richiesta fosse stata proposta prima dell'emissione del decreto non muta i termini della questione: l'istanza era comunque stata presentata ritualmente al GIP ed essa manteneva la sua validità ed efficacia anche dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato).
3.2. Si può discutere in ordine alla correttezza giuridica di un simile provvedimento, sotto il profilo della effettiva possibilità di ravvisare o di ritenere configurabile la detta nullità (eventualmente argomentando sul fatto che il giudice del dibattimento avrebbe comunque potuto, ex art. 448 cod. proc. pen., provvedere egli stesso sulla proposta di patteggiamento), ma non è questo il punto che rileva in questa sede. Ciò che qui rileva è che non spetta a questa Corte sindacare in ordine alla eventuale erroneità/illegittimità del provvedimento impugnato, ma solo stabilire se si tratti di provvedimento abnorme, perché solo in questo caso è consentito il sindacato di legittimità su un provvedimento "interlocutorio" come quello in esame, in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'articolo 568 cod. proc. pen. e al di fuori dei casi in cui sono autonomamente impugnabili le ordinanze dibattimentali (cfr. art. 586 cod. proc. pen.).
4. Ebbene, alla luce dei rilievi che precedono, autorevolmente elaborati dalle citate Sezioni Unite, e avuto particolare riguardo alla necessità di interpretare la categoria della abnormità in senso restrittivo, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato non possa qualificarsi come abnorme.
4.1. Dal punto di vista strutturale, rientra teoricamente nei poteri del giudice del dibattimento quello di dichiarare la nullità del decreto di giudizio immediato 4 с (cfr. artt. 429 e 456 cod. proc. pen.). In concreto non vi è stata alcuna deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, che prevede comunque una (limitata) facoltà di delibazione del giudice rispetto al decreto che dà impulso alla fase dibattimentale, sicché la disposta "regressione" non può essere considerata esercizio di un potere irragionevole, completamente al di fuori dei casi consentiti. Si è anzi visto che, per certi versi, la restituzione degli atti al GIP ha ripristinato l'ordinata sequenza procedimentale, sulla base della quale spettava al GIP, in prima battuta, pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato (e ciò a prescindere dal consenso alla richiesta di patteggiamento, successivamente revocato dal PM).
4.2. Dal punto di vista funzionale, l'ordinanza impugnata non ha determinato alcuna stasi del procedimento, ben potendo il GIP destinatario degli atti fissare l'udienza di convocazione delle parti dinanzi a sé al fine di provvedere sull'istanza di patteggiamento (come avrebbe dovuto fare sin dall'inizio). E' poi evidente che, in caso di rigetto della richiesta, il GIP potrà comunque trasmettere gli atti al giudice del dibattimento per il prosieguo, secondo quanto previsto dalle norme processuali. Da tutto ciò non può derivare alcuna nullità rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, pertanto il PM non si può lamentare di un possibile pregiudizio funzionale allo sviluppo dell'iter processuale.
4.3. In questa prospettiva, la regressione del procedimento mediante l'ordine di trasmissione degli atti al GIP - che di per sé, peraltro, non costituisce, come detto, elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme non si configura come "atipica", nel senso di regressione conseguente - ad atto compiuto in assoluta carenza di potere, il cui effetto è l'irrimediabile paralisi dell'iter procedimentale.
5. Se ne deve concludere che non è abnorme l'ordinanza del giudice del dibattimento che, sul presupposto dell'omessa pronuncia del GIP sulla richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato nella fase antecedente (ma valida ed efficace anche successivamente) all'emissione del decreto di giudizio immediato, dichiari preliminarmente su sollecitazione della difesa - la nullità di tale decreto e disponga la trasmissione degli atti al GIP affinché provveda in ordine al rito alternativo richiesto.
6. Conclusivamente, in difetto della denunciata abnormità, il ricorso del PM è inammissibile, essendo stata impugnata un'ordinanza dibattimentale al di fuori dei casi consentiti dal combinato disposto degli artt. 568 e 586 cod. proc. pen. 50
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28 settembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro RanaldiC Vincenzo Romis Depositata in Cancelle Ocol 22 NOV. 2017 Il Funzionario iudiziari Patricia Ci 6