Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2002, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
2 00 72064 05 1 63 /0 2 OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposte dirette: esenzioni e agevolazioni;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE eventi sismici del 1984 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA a posta dai Magistrati: CANTILLO Presidente R.G. N.20441/2000 Michele PAPA Cons. relatore Dott. Enrico Consigliere 15784 Cron. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI C.C. 30.1.2002 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente SENTENZA in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 20441 R.G. 2000, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, . rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, N domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
LI EL;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria 7 Regionale dell'Umbria in data 22 settembre 1999, depositata col 1 4 n. 220/06/99 il 13 ottobre 1999. Udito, in camera di consiglio, il relatore Cons. Papa;
vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Premesso in fatto che: EL LL, residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 159/1984, come convertito dalla legge 363/1984, nella successiva dichiarazione dei redditi detrasse dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa;
l'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò in tali sensi l'imponibile e notificò cartella di pagamento per la maggior somma;
il ricorso del contribuente fu accolto, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
per la cassazione ricorre quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 133/1999; 3, comma 2-bis, del d.l. 791/1985; 13, comma 1, della legge 449/1997; 10 della legge 46/1986; 2 del d.P.R. 597/1973; la parte intimata non svolge difese. Considerato - in diritto - che: il ricorso deve essere rigettato;
l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, come 2 convertito dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette - sospesi, a mente dell'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerata come introduttiva di un'agevolazione ulteriore, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000, 8659, 10237, 11248/2001); non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dev'essere rigettato, senza statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002. Il Presidente Il Cons. estensore - Enrico Papa - Michele Cantillo "tin IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocenzo Baulista 11. APR. 2002...Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 3